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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO
CONFTERZIARIO - Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa
A.L.A.R.
CONFEDERAZIONE ITALIANA UNIONQUADRI - CIU
CONFLAVORATORI - Confederazione dei Lavoratori
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO
Testo Ufficiale Montegrotto, 24 Luglio 2004
Sede legale: Via della Bufalotta 32 00100 Roma Sede Operativa nazionale: Viale dell'Industria, 66 ¿ PROPRIETA' RISERVATA ____________ Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietÁ del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, _______
AVVERTENZA Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL
Addi', ventiquattro del mese di Luglio anno duemilaquattro in Montegrotto (Padova) le sottoindicate
- Confterziario - Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa - rappresentata dal Presidente
Premessa Nella predisposizione, definizione e contrattazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro le
Nel dettaglio, con il recepimento integrale della Legge 30/03, unitamente ai contratti di inserimento ed alla
Aspetto questo che le Parti, oltre che a difesa dei diritti inalienabili dei lavoratori, vedono come momento
Analogamente, per quanto attiene al secondo asse, la assoluta garanzia dei diritti in essere per i
Di diretta connessione con il punto precedente, l'amplissima gestione bilaterale di praticamente tutti gli
Di particolare attenzione É la gestione speciale, all'interno dell'Ente Bilaterale, tesa al conseguimento
Le Parti, nel siglare il presente contratto, richiamano per le indubbie valenze politico-sindacali che ne
CONFTERZIARIO - ALAR - CONFEDERAZIONE ITALIANA UNIONQUADRI CIU - CONFLAVORATORI
TITOLO I ValiditÁ e sfera di Applicazione
Art. 1 (ValiditÁ) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i AltresÍ il presente contratto collettivo regola, ove compatibile con le disposizioni di Legge e con la libertÁ delle parti
Art. 2 (Sfera di applicazione) A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, si elencano le tipologie contrattuali alle
ATTIVITA' DI VENDITA - commercio all'ingrosso, al minuto, al chiuso, all'aperto di generi alimentari;
ATTIVITA' DI SERVIZIO - mediatori pubblici e privati;commissionari;
ATTIVITA' DI RICERCA E/O AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO-PROFESSIONALE - servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
Assunzione
Art. 3 (ModalitÁ di assunzione) L'assunzione del personale sarÁ effettuata secondo le norme di legge in vigore. L'assunzione puÔ essere sia a tempo indeterminato che determinato, dell'avvenuta assunzione deve essere data L'assunzione sia a tempo indeterminato che determinato dovrÁ risultare da atto scritto contenente le seguenti - Data di assunzione;
Art. 4 (Documenti per l'assunzione) Per l'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti: - Numero di Codice fiscale;
NOTA A VERBALE 1) le Parti stabiliscono che eventuali modifiche di legge o di denominazione della documentazione di cui agli
Art. 5 (Previsione contrattuale per ricercatori a contratto extracomunitari) Le Parti sottoscrittici del presente CCNL intendono richiamare la loro convinta adesione ai principi ispiratori che
NOTA A VERBALE Le Parti concordano che dal momento del recepimento da parte dell'ordinamento nazionale entro 60 giorni si AltresÍ le parti stabiliscono che se entro 90 giorni dall'avvio dei negoziati non si dovesse arrivare ad un accordo, la
TITOLO III Lavoro Part-Time
Art. 6 (Definizione) Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire flessibilitÁ della forza lavoro, in rapporto ai flussi di attivitÁ
Art. 7 (Adempimenti) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrÁ risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: - la data di assunzione; - la durata del periodo di prova; - la qualifica e livello di inquadramento; - il trattamento economico secondo i criteri di proporzionalitÁ all'entitÁ delle prestazioni; - la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalitÁ.
Art. 8 (Minimo orario) L'orario minimo contrattuale per i lavoratori assunti con contratto part-time É fissato in 18 ore settimanali. L'orario minimo giornaliero É fissato in 3 ore.
Art: 9 (Part-time verticale) I lavoratori part-time potranno essere anche assunti con un orario di lavoro che preveda un numero di giornate a
TITOLO IV Apprendistato
Art. 10 (Campo d'azione) La disciplina dell'apprendistato É regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni é considerato apprendista il lavoratore, in etÁ ed ai sensi della legge, che venga assunto dall'azienda per conseguire La durata del periodo di apprendistato É fissata in quattro anni per tutte le tipologie. Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero La durata dell'addestramento o del tirocinio sarÁ di sei mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di legge. In caso di malattia superiore ai 3 (tre) giorni e che non comporti ricovero in strutture ospedaliere, agli apprendisti In caso di ricovero ospedaliero l'azienda corrisponderÁ il 60% del trattamento economico giornaliero
Art. 11 (Rapporto numerico) Il numero massimo di apprendisti per ogni azienda non potrÁ superare la proporzione di tre apprendisti per il titolare L'azienda che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o ne ha meno di due puÔ assumere apprendisti in Per l'etÁ di assunzione degli apprendisti si applica la normativa vigente. Il periodo di prova per gli apprendisti É fissato in trenta giorni lavorativi, compiuto il periodo di prova l'assunzione
Art. 12 (Adempimenti) Il datore di lavoro É tenuto a comunicare, entro i termini di legge al competente Centro per l'Impiego ed al CST Il datore di lavoro É tenuto inoltre a comunicare, sempre al Centro per l'Impiego ed al CST competente, i nominativi
Art. 13 (Retribuzione degli apprendisti) La retribuzione degli apprendisti É quella riportata nelle seguente tabella percentuale:
Livello/anzianitÁ 1œ anno 2œ anno 3œ anno 4œ anno III livello 60% 65% 75% 85% IV livello 65% 70% 75% 85% V livello 70% 80% 85% ----- VI livello 70% 85% ----- -----
Ovvero i minimi retributivi saranno i seguenti: Livello 1œ anno 2œ anno 3œ anno 4œ anno III Livello ? 792,00 ? 858,00 ? 990,00 ? 1.122,00 IV livello ? 786,50 ? 847,00 ? 907,50 ? 1.028,50 V livello ? 799,40 ? 913,60 ? 970,70 ------- VI livello ? 753,90 ? 915,45 ------- -------
TITOLO V Contratto di Inserimento
Art. 14 (Definizione) Il contratto di inserimento É lo strumento giuridico e negoziale, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 276/2003, mediante il
Art. 15 (Beneficiari) Posso essere assunti con contratto di inserimento le seguenti categorie: Disoccupati di lunga durata, con piÝ di 12 mesi di disoccupazione, e con un'etÁ compresa tra 29 e 32 anni;
Art. 16 (Aziende eleggibili) Sono autorizzate ad assumere con contratti di inserimento tutte le Aziende, applicanti il presente contratto collettivo,
NOTA A VERBALE Nel computo della soglia del 60% vanno ricompresi anche i lavoratori assunti con contratto di inserimento che,
Art. 17 (Norma di salvaguardia)
Art. 18 (Progetto formativo) Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento É il puntuale rispetto della elencata serie di Sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell'allegato progetto formativo;
Art. 19 (Durata del progetto) La durata del contratto di inserimento É, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompresa tra La durata del progetto formativo non puÔ, per alcun motivo, essere modificata estendendone il periodo. In qualsiasi momento l'azienda puÔ, viceversa, passare il lavoratore nel ruolo a tempo indeterminato.
Art. 20 (Deroghe per i portatori di handicap) Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire
Art. 21 (Norme contrattuali) Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherÁ integralmente il presente contratto collettivo con la sola Il limite minimo di copertura É comunque fissato in 70 giorni di calendario. In considerazione delle caratteristiche intrinseche del livello VII non É consentito assumere lavoratori con contratto
Art. 22 (Modelli formativi) I modelli formativi, fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di legge, potranno essere formulati secondo a) liberamente elaborati dall'azienda prevedendo la mansione di approdo, il percorso formativo on the job, la
Art. 23 (Ente Bilaterale) L'Ente Bilaterale svolgerÁ due distinte funzioni in merito alla applicazione del contratto di inserimento: una per i
Art. 24 (Rimando alla normativa) Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che
NOTA A VERBALE Le Parti demandano all'Ente Bilaterale, in fase di definizione e certificazione dei percorsi formativi connessi ai
Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro
Art. 25 (Premessa) Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla 'Riforma Biagi' (D.Lgs. 10 settembre Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento piÝ alto di confronto
Art. 26 (Richiami normativi) Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, - per la somministrazione di lavoro: artt. 27, 28, 29, 30; - per il lavoro intermittente: artt. 31 e 32; - per il lavoro ripartito: art. 33.
Art. 27 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato) Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, cosÍ come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. Il contratto di somministrazione a tempo determinato puÔ essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro In particolare, ferma restando la libera utilizzabilitÁ dell'istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto .. punte di intensa attivitÁ alle quali non si puÔ fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
Art. 28 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato) Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato puÔ essere stipulato con una delle Agenzie per il a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti
L'impresa utilizzatrice comunica alle R.S.U. e, in mancanza, alle OO.SS.firmatarie il presente contratto collettivo a a) il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di
Art. 30 (Diritti dei lavoratori somministrati) Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 21 e 22 presso l'impresa utilizzatrice sono Con riferimento alle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi I lavoratori somministrato hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle attivitÁ sindacali, il lavoratore I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di
Art. 31 (Lavoro intermittente) Il contratto di lavoro intermittente puÔ essere stipulato nelle seguenti ipotesi. a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate per i
Ai fini della stipula dei contratti di lavoro intermittente di cui al precedente comma 1, lett. c) s'intende: - per 'fine settimana' il periodo che va dall'apertura ordinaria del venerdÍ alla chiusura ordinaria della domenica;
Il datore di lavoro É tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.U. e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del Analoga comunicazione andrÁ effettuata entro il 1œ marzo al CST competente, che provvederÁ ad inoltrarla all'Ente
Art. 32 (Diritti e doveri del lavoratore intermittente) Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, Se nel contratto di lavoro intermittente É previsto l'obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di
In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilitÁ di rispondere alla chiamata, il Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, É ricompreso nella Il prestatore di lavoro intermittente É computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di
Art. 33 (Lavoro ripartito) Il contratto di lavoro ripartito É uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido I lavoratori hanno la facoltÁ di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonchÊ Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilitÁ di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo In caso di licenziamento per motivi disciplinari di uno dei lavoratori coobbligati il lavoratore superstite potrÁ, entro Il datore di lavoro É tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.U. e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il Analoga comunicazione andrÁ effettuata entro il 1œ marzo al CST competente, che provvederÁ ad inoltrarla all'Ente
Art. 34 (Soglie numeriche) I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un'impresa
Lavoratori da 0 a 5 da 6 a 10 da 11 a 15 da 16 a 30 da 31 a 50 da 51 a 100 da 101 a 250 da 251 a 500 da 501 a 1000 per ogni scaglione di 1000 Contratti 4 7 8 14 25 40 60 80 100 ulteriori 80
Nelle unitÁ produttive con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto di somministrazione La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell'impresa ai sensi dei precedenti artt. 27 e 28 É Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiaritÁ, la base di computo viene determinata in via convenzionale La contrattazione integrativa puÔ tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle seguenti
Art. 35 (Gestione delle controversie) In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sull'applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al
a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'Ente Bilaterale e
NOTA A VERBALE A rinnovo contrattuale tutte le fattispecie del presente Titolo demandate temporaneamente all'Ente bilaterale
TITOLO VII Classificazione del Personale
Art. 36 (Declaratoria) Quadri Lavoratori che in assoluta autonomia operativa e con capacitÁ di indirizzare, Primo Livello Lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale o con responsabilitÁ di
Capo Servizio - amministrativo o commerciale; Gestore di negozio; Gerente con responsabilitÁ tecnica ed amministrativa; Responsabile esperto di settore. Responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini Analista sistemista Responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti Responsabile di Reparto e/o sede distaccata Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta Secondo Livello Lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi con
Cassiere capo; Capo reparto; Contabile con mansioni di concetto; Responsabile di magazzino. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta Terzo Livello Lavoratori che svolgono lavori di concetto o che comportano particolari
Capo piazzale impianti di distribuzione carburanti; * Addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima per l'usato; Commesso stimatore di gioielleria; Commesso specializzato nel settore dell'alimentazione; Commesso specializzato provetto; Enotecnico diplomato; Ottico diplomato; Meccanico ortopedico; Macellaio specializzato; Vetrinista; Magazziniere con funzioni di vendita. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta Quarto Livello Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e abilitati a lavori che
Contabile, impiegato amministrativo; Cassiere comune; Commesso alla vendita al pubblico; Banconiere di macelleria; Stenodattilografo, Dattilografo; Aiuto vetrinista; Operaio specializzato; Pompista specializzato. * altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta Quinto Livello Lavoratori che eseguono lavori qualificati con normali conoscenze ed adeguate
Operaio comune; Preparatore di commissioni e fatture; Aiuto commesso; Aiuto banconiere di macelleria; Aiuto banconiere di gastronomia. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta Sesto Livello Lavoratori che eseguono lavori con semplici conoscenze pratiche, quali:
Portiere; * Guardiano; * Custode; * Pompista comune senza responsabilitÁ di cassa; * altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta Settimo Livello Lavoratori che svolgono lavori di pulizia o equivalenti, quali:
Garzone; Addetto alle pulizie, anche con l'ausilio di apposito macchinario.
NOTA A VERBALE Le mansioni per le quali É previsto un allungamento dell'orario di lavoro ordinario sono quelle indicate da un
Art. 37 (Automatismo di carriera) I lavoratori assunti al VII livello acquisiranno automaticamente il VI livello al compimento del 1œ anno di anzianitÁ
Art. 38 (Mansioni di attesa) I lavoratori inquadrati nelle seguenti mansioni: - Capo piazzale impianti di distribuzione carburante; - Pompista specializzato - Portiere - Guardiano - Custode - Pompista comune senza responsabilitÁ di cassa al fine della determinazione dell'orario settimanale, sono considerati lavoratori con mansioni di attesa o con
TITOLO VIII Quadri
Art. 39 (Declaratoria) Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i
Art. 40 (Orario Part-time)
L'orario di lavoro dei quadri con contratto di lavoro sino a 30 ore mensili si articolerÁ in giornate lavorative di
Art. 41 (Formazione ed aggiornamento) Al fine di garantire il mantenimento degli standards qualitativi e di migliorare la gamma dei servizi offerti, le
Art. 42 (Assegnazione della qualifica) L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori
Art. 43 (Polizza assicurativa) Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in L'azienda É tenuta altresÍ ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilitÁ civile verso terzi, conseguente a
Art. 44 (IndennitÁ di funzione) A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro, l'azienda corrisponderÁ mensilmente ai lavoratori - valutazione delle prestazioni in relazione al conseguimento di obiettivi prefissati, concordati e correlati alle
Art. 45 (Orario Flessibile) Le Imprese potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai Quadri di fornire sino ad un massimo di 12 Per orario flessibile si intende la possibilitÁ di lavorare con un orario di 48 ore settimanali e poi, in un periodo di Nel caso di applicazione dell'orario flessibile la retribuzione rimarrÁ invariata sia per il periodo di maggiore L'Impresa che intenda effettuare l'orario flessibile per i quadri dovrÁ darne comunicazione scritta agli interessati
Art. 46 (Orario annuale) I quadri che non hanno responsabilitÁ di coordinamento e controllo di altri lavoratori e che non sono direttamente a Tale libera articolazione dell'orario annua dovrÁ rispettare tre criteri per essere valida: a) numero totale annuo di ore lavorate pari a quello contrattuale;
Ricercatori e Quadri ad Alto Contenuto Tecnologico-Professionale
Art. 47 (Premessa) Come specificato all'art. 5 del presente CCNL le Parti stipulanti intendono, con il presente titolo, definire un quadro Le Parti delegano all'Ente Bilaterale contrattuale la verifica che le norme qui introdotte siano compatibili con il Le Parti stabiliscono che le eventuali modifiche introdotte dall' Ente Bilaterale, ai sensi del comma precedente,
Art. 48 (Definizione di Ricercatore) Per ricercatore si intende il lavoratore, ad alto contenuto professionale e con qualifica di Quadro, che svolga la sua La partecipazione ad attivitÁ di promozione, quali fiere o dimostrazioni, non É configurata come ostativa alla
Art. 49 (Definizione di Quadro ad alto contenuto Tecnologico-Professionale) Per quadro ad alto contenuto tecnologico-professionale, si intende il quadro che garantisca nello svolgimento della
Art. 50 (Periodo sabbatico) E' facoltÁ dei ricercatori e dei quadri ad alto contenuto tecnologico-professionale, assunti con contratto a tempo L'utilizzo di questo arco temporale potrÁ avvenire secondo le seguenti modalitÁ: a) comunicazione scritta all'azienda almeno 90 giorni prima dell'inizio del periodo di aspettativa;
Art. 51 (Norme di salvaguardia) L'accesso all'istituto del periodo sabbatico non potrÁ avvenire prima del raggiungimento del quarto anno di In ogni caso il rapporto tra periodo lavorato e periodo in aspettativa per aggiornamento professionale dovrÁ essere La concessione dell' aspettativa per aggiornamento professionale potrÁ avvenire solo per archi temporali ricompresi
Art. 52 (Corsi di lingua italiana per Ricercatori-Quadri stranieri) I Ricercatori extracomunitari assunti con contratto a tempo indeterminato a chiamata diretta e privi delle nozioni di a) un primo ciclo della durata di 30 giorni lavorativi (6 settimane) in cui, decorrendo tutti gli istituti contrattuali, il
I corsi andranno effettuati presso un Centro di apprendimento della lingua italiana che, pur scelto dal ricercatore, sia I costi dei corsi saranno ad esclusivo carico del ricercatore. E' facoltÁ della contrattazione aziendale o della contrattazione individuale al momento dell'assunzione prevedere Il non superamento del corso di cui al punto a) costituisce, essendo ancora il lavoratore in periodo di prova, causa
Art. 53 (ProprietÁ intellettuale) I contratti di esclusivitÁ connessi con il rapporto di lavoro dipendente sottoscritto dal ricercatore non potranno L'eventuale sfruttamento dei diritti sulla proprietÁ intellettuale di lavori svolti dal ricercatore sarÁ di esclusivo
Art. 54 (Brevetti) In deroga a quanto previsto nell'articolo precedente, lo sfruttamento di brevetti su scoperte avvenute nel corso
Art. 55 (Lavoro ciclico) In deroga alla norma generale sui lavoratori a tempo determinato e sul limite posto ai rinnovi dei contratti, le Parti
TITOLO X Quadri di Direzione
Art. 56 (Declaratoria) Al fine di premiare ed incentivare la permanenza nelle aziende dei lavoratori con altissima professionalitÁ, le Parti Tale figura di raccordo tra il personale dipendente e quello dirigenziale É individuata nel Quadro di Direzione. Questa qualifica, sfuggendo alla declaratoria di cui all'articolo 3 del presente contratto, non É contraddistinta dallo
Art. 57 (Accesso alla qualifica) La Qualifica di Quadro di Direzione É attribuita liberamente dall'Azienda ai lavoratori che, secondo il suo Trattandosi di una qualifica meritocratica, non É previsto un tempo minimo di permanenza nella qualifica ovvero nel La nomina deve essere comunicata all'interessato in forma scritta inviando copia dell'atto al CST competente, In caso di non adesione alla previsione di cui al successivo articolo 15, la nomina sarÁ subjudice sino alla sua
Art. 58 (Minimi retributivi) Per la Qualifica di Quadro di Direzione É richiesta una retribuzione minima pari alla paga base prevista per i Quadri Nel computo della maggiorazione retributiva non vanno ricompresse le altre voci che normalmente compongono la
Le Parti, ferma restando la liberta di definizione dei contenuti economici e contrattuali della qualifica di Quadro di Pertanto in caso di specifico richiamo della normativa contrattuale da esso prevista non É necessaria la certificazione
NOTA A VERBALE La previsione del precedente articolo non esclude, tuttavia, la libertÁ delle parti: Azienda e lavoratore, di individuare
Art. 60 (Norme di salvaguardia) Le Parti convengono che in alcun modo l'attribuzione della qualifica di Quadro di Direzione possa essere connessa Pertanto in caso di controversie fa sempre fede il testo contrattuale applicato nell'Azienda.
ITOLO XI Periodo di Prova
Art. 61 (Periodo di prova) La durata massima del periodo di prova non potrÁ superare i seguenti limiti: Quadri: giorni 180 Primo livello: giorni 150 Secondo livello: giorni 120 Terzo livello: giorni 90 Quarto livello: giorni 60 Quinto livello: giorni 45 Sesto e settimo livello: giorni 30 I giorni indicati per i relativi livelli devono intendersi di calendario. Durante il periodo di prova la retribuzione non potrÁ essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrÁ essere risolto in qualsiasi momento, da ambedue le parti, Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore
Art. 62 (Sospensione del periodo di prova) Per i lavoratori assunti nei livelli quarto, quinto, sesto e settimo, l'eventuale malattia/infortunio, interromperÁ il
TITOLO XII Orario di Lavoro
Art. 63 (Orario di lavoro settimanale) La durata normale del lavoro effettiva per la quasi generalitÁ delle aziende commerciali É fissata in 40 ore Per i dipendenti degli impianti distribuzione carburanti e per i lavoratori con mansioni discontinue o di semplice Le mansioni alle quali si puÔ applicare le norme di cui al comma predente sono solo, ed inderogabilmente, quelle Al datore di lavoro É consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore in misura non superiore alle Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa.
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile, a tutti i dipendenti e
TITOLO XIII Lavoro Straordinario
Art. 65 (Lavoro straordinario) Il lavoro straordinario É quello eccedente l'orario normale di lavoro giornaliero o settimanale contrattuale. Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, É facoltÁ del datore di lavoro richiedere prestazioni d'opera Le maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria eccedente la normale retribuzione sono: - per le prestazioni di lavoro fino alla 48a ora settimanale il 15%;
Art. 66 (Lavoro supplementare) Per lavoro supplementare si intende quello prestato dal lavoratore part-time fino al raggiungimento dell'orario di Ai sensi del quarto comma dell'art. 5, legge n. 863/1984, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro - compilazione degli inventari e cali merce, periodo di vendita prenatalizio o di analoghe brevi necessitÁ di
Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto, esclude il computo della retribuzione del lavoro Ferma restando l'applicabilitÁ della presente norma, mantengono validitÁ gli accordi aziendali giÁ esistenti. Saranno valide altresÍ intese a livello aziendale o di unitÁ che, alla luce di ulteriori specifiche esigenze organizzative,
Art. 67 (Registro lavoro supplementare) Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate a cura dell'azienda su apposito registro. Le Organizzazioni sindacali regionali o provinciali firmatarie del presente CCNL potranno consultarlo o presso la Il registro di cui al presente articolo puÔ essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano
Art. 68 (Registro lavoro straordinario) Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui Il registro di cui al precedente capoverso puÔ essere sostituito da altra idonea documentazione nelle Aziende che La liquidazione del lavoro straordinario dovrÁ essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le
Art. 69 (Lavoro ordinario notturno) Le ore di lavoro ordinario prestato di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino
TITOLO XIV Telelavoro
Art. 70 (Definizione) Si definisce telelavoro l'attivitÁ lavorativa svolta dal dipendente senza la sua presenza fisica all'interno dei locali Non É telelavoro lo svolgimento di mansioni che richiedono, per la loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore - autisti; - operatori di vendita; - lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti - ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai
Art. 71 (Campo di applicazione) Il telelavoro puÔ essere concesso dall'azienda o richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano A titolo di semplice esemplificazione non É possibile concedere il telelavoro per i dipendenti che occupino le - personale direttivo, tutto; - gestione del personale; - cassieri; - venditori; - impiegati amministrativi preposti al riscontro dei documenti contabili; - specializzati nella preparazione degli alimenti; - personale ausiliario di vigilanza e controllo; - banconisti; - ogni altra mansione assimilabile a quelle su esposte. La concessione come l'accettazione della modalitÁ di telelavoro non puÔ in alcun modo essere pretesa e il suo rifiuto
Art. 72 (Dotazioni strumentali) Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro dovranno essere fornite dall'azienda e Gli oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, saranno oggetto di
Art. 73 (Rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali) In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrÁ Il rifiuto di far accedere un tecnico, ove non configuri comportamenti piÝ gravi, comporterÁ l'automatica estinzione
Art. 74 (Furto di dotazioni strumentali) In caso di furto delle dotazioni strumentali fornite dall'azienda per lo svolgimento del telelavoro, il lavoratore dovrÁ
Art. 75 (Orario di lavoro) L'orario di lavoro del dipendente a distanza dovrÁ essere lo stesso previsto dal contratto. Viceversa l'orario di inizio e la pausa di metÁ giornata potranno essere oggetto di specifico accordo tra l'azienda ed L'azienda potrÁ, mediante specifiche procedure da concordarsi, richiedere la prova dell'avvenuto inizio del lavoro e
Art. 76 (Durata) L'accordo tra l'Azienda ed il lavoratore interessato a svolgere i propri compiti con la modalitÁ di telelavoro dovrÁ
Gli accordi a tempo determinato potranno essere disdettati dall'azienda solo in caso di comprovate motivazioni Gli accordi per effettuare il telelavoro sottoscritti da lavoratrici, o da lavoratori ai sensi della legislazione vigente,
Art. 77 (Sicurezza e prevenzione degli infortuni) L'azienda dovrÁ farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione con modalitÁ di telelavoro, una
Art. 78 (Infortuni) In caso di infortunio il lavoratore, ai sensi della normativa contrattuale sugli infortuni, dovrÁ darne immediata
Art. 79 (Santo patrono) Nel caso il lavoratore avesse domicilio in un comune diverso da quello dell'azienda, il giorno di festivitÁ connesso
Art. 80 (Comunicazione dell'Accordo di telelavoro) L'azienda dovrÁ entro il termine di una settimana dall'attivazione del telelavoro, fornirne comunicazione al CST La comunicazione dovrÁ fornire i seguenti dati: livello di inquadramento del lavoratore, mansione del lavoratore,
Art. 81 (Ricercatori delocalizzati) La modalitÁ del telelavoro puÔ essere utilizzata anche per i ricercatori che, oltre all'attivitÁ lavorativa in favore In questa fattispecie, se il rapporto di lavoro É stato sin dall'instaurazione nella modalitÁ del telelavoro l'eventuale
Art. 82 (rimando alla normativa) Per tutto quanto qui non previsto si rimanda al testo contrattuale, all'Ente bilaterale per eventuali controversie
TITOLO XV Riposo Settimanale, FestivitÁ, Ferie, Permessi
Art. 83 (Riposo settimanale) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia. Il giorno di riposo, generalmente, coincide con la domenica, ma puÔ cadere anche in giorno diverso e attuato per
Art. 84 (FestivitÁ nazionali) Le festivitÁ che dovranno essere retribuite sono le seguenti: festivitÁ nazionali: 25 Aprile - Ricorrenza della liberazione 1 Maggio - Festa del lavoro 2 Giugno - Festa della Repubblica festivitÁ infrasettimanali: 1 Gennaio - Capodanno 6 Gennaio - Epifania Il giorno del lunedÍ dopo Pasqua 15 Agosto - Festa dell'Assunzione 1 Novembre - Ognissanti
25 Dicembre - Natale 26 Dicembre - Santo Stefano La solennitÁ del Santo Patrono del Comune dove ha sede l'impresa. Le ore di lavoro prestate, nei giorni festivi sopraindicati, dovranno essere compensate come lavoro straordinario
Art. 85 (Ferie) Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giornate. Le ferie sono irrinunciabili. Le ferie non potranno essere frazionate in piÝ di tre periodi. Compatibilmente con le esigenze dell'azienda e quelle dei lavoratori É facoltÁ del datore di lavoro stabilire un Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrÁ richiamare il lavoratore durante il periodo di ferie, fermo restando il Le ferie non potranno avere inizio nÊ di domenica, nÊ di giorno antecedente la domenica, nÊ tanto meno nel giorno In caso di licenziamento o dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha
Art. 86 (Permessi ) Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrÁ lasciare il proprio posto senza giustificato motivo e non potrÁ Su richiesta, saranno eventualmente concessi brevi permessi.
TITOLO XVI Congedo Matrimoniale - Servizio Militare
Art. 87 (Congedo matrimoniale) Al lavoratore non in prova sarÁ concesso in occasione del matrimonio un periodo di congedo matrimoniale della Durante tale periodo il lavoratore dipendente avrÁ diritto alla normale retribuzione di fatto mensile. La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore salvo casi eccezionali, con un anticipo di 10 giorni. La celebrazione dovrÁ essere documentata con il certificato di matrimonio entro 30 giorni successivi al termine del
Art. 88 (Servizio militare) In caso di chiamata alle armi, obblighi di leva, di servizio civile o richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi in Il lavoratore, entro trenta giorni dal congedo, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; Il periodo trascorso durante il periodo di leva va computato nell'anzianitÁ di servizio a soli effetti dell'anzianitÁ. I periodi di servizio militare per ferma volontaria risolve il rapporto di lavoro senza il diritto al riconoscimento dei
TITOLO XVII Missioni e Trasferimenti
Art. 89 (Missioni) Al lavoratore in trasferta oltre al rimborso dell'importo delle spese viaggio e di altre, eventualmente, sopportate per Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione tali mezzi e relative
NOTA A VERBALE: le parti demandano ad un successivo esame da parte dell'Ente bilaterale la individuazione di
I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennitÁ: a) al lavoratore che non sia capofamiglia: 1. il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via piÝ breve;
obblighi di alimenti: 1. il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via piÝ breve per se e per le persone di famiglia;
Il trasferimento dei lavoratori con responsabilitÁ di direzione esecutiva che determini il cambiamento di residenza In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarÁ riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il
Art. 91 (Disposizioni per i trasferimenti) A norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non puÔ essere trasferito da un'unitÁ aziendale Il personale trasferito avrÁ diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e
TITOLO XVIII Sospensione dal Lavoro
Art. 92 (Sospensione del lavoro) In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro ed, indipendente dalla volontÁ del La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamitÁ, eventi atmosferici straordinari,
TITOLO XIX AnzianitÁ di Servizio
Art. 93 (Aumenti per anzianitÁ) L'anzianitÁ di servizio decorre dalla data di assunzione, quali che siano le mansioni svolte. Gli importi dovuti dagli scatti di anzianitÁ saranno pagati dal primo giorno del mese successivo a quello di Gli aumenti periodici sono pari a quelli riportati nella tabella seguente
Livello Importo Quadri ? 30,00 1œ livello ? 28,00 2œ livello ? 25,00 3œ livello ? 23,00
? 21,00 5œ livello ? 20,00 6œ livello ? 19,00 7œ livello ? 17,00
Art. 94 (AnzianitÁ convenzionale) Si richiamano le vigenti normative di Legge per tutti i lavoratori che, appartenendo alle categorie previste dal
TITOLO XX Congedi - Diritto allo Studio
Art. 95 (Congedi retribuiti) In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrÁ concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti con Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che,in base alla legge 20 I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli
Art. 96 (Diritto allo studio) Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unitÁ produttiva per frequentare i corsi di studio non Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti In ogni unitÁ produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo A tal fine il lavoratore interessato dovrÁ presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalitÁ che Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresÍ usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere
Gravidanza e Puerperio
Art. 97 (Astensione dal lavoro della lavoratrice ) Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro: a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso; c) per i tre mesi dopo il parto; d) per un ulteriore periodo di sei mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera c). Il godimento dei periodi di cui alle lettere a) e c), puÔ, mediante presentazione di idonea certificazione medica del a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza; c) per i quattro mesi dopo il parto. La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice Ai sensi dell'art. 4 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a), b), c), devono essere computati nell'anzianitÁ di Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) É computato nell'anzianitÁ di servizio esclusi gli effetti relativi Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennitÁ pari rispettivamente Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS provvede direttamente al Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si
Art. 98 (Astensione dal lavoro del lavoratore) Il diritto di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 97 É riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli Il diritto di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 42 É riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre
Art. 99 (Permessi per assistenza) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di Il diritto di cui al comma precedente É riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore É subordinata in ogni caso all'esplicito consenso scritto della
Per detti riposi É dovuta dall'INPS un'indennitÁ pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi L'indennitÁ É anticipata dal datore ed É portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. La lavoratrice ha diritto, altresÍ, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di etÁ inferiore a tre anni, Il diritto di cui al comma precedente É riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore, ferme restando le I periodi di assenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono computati nell'anzianitÁ di servizio, esclusi gli
Art. 100 (Normativa) La lavoratrice in stato di gravidanza É tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la lavoratrice É tenuta ad inviare al datore di lavoro, Ai sensi della legge 31 mazzo 1954, n. 90, per le festivitÁ cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e
TITOLO XXII Malattie ed Infortuni
Art. 101 (Malattia) Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri
Art. 102 (Normativa) Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al successivo art. 51 il Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far
Il lavoratore assente per malattia É tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la Il lavoratore É altresÍ tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento Salvo i casi di giustificata e comprovata necessitÁ di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli In caso di mancato rientro, l'assenza sarÁ considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 147 e 150
Art. 104 (Periodo di comporto) Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di Il periodo di malattia É considerato utile ai fini del computo delle indennitÁ di preavviso e di licenziamento. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto
Art. 105 (Trattamento economico di malattia) Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrÁ diritto alle normali scadenze dei a) ad una indennitÁ pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al
Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro É obbligato a rilasciare una dichiarazione di Le indennitÁ a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo Le indennitÁ a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.
Art. 106 (Infortunio) CosÍ come previsto dal Decreto legislativo numero 626/94 e successive modificazioni, il datore di lavoro É obbligato Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali le Aziende sono tenute Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entitÁ, al proprio datore di lavoro;
Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli art. 104
Art. 107 (Trattamento economico di infortunio) Ai sensi dell'art. 73, DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro É tenuto a corrispondere una intera quota A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrÁ corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore 1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
Art. 108 (Quota giornaliera per malattia ed infortunio) Durante i periodi di malattia ed infortunio la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123 stante la
Art. 109 (FestivitÁ) Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festivitÁ cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore
Art. 110 (Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio) Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare Il datore di lavoro darÁ riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrÁ procedere al licenziamento ai sensi del precedente art.
Art. 111 (Tubercolosi) I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico dell'assicurazione Per le aziende che impiegano piÝ di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneitÁ fisica permanente al posto Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura, quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarÁ
Art. 112 (Rimando alla vigente normativa) Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e
TITOLO XXIII Part-Time Temporaneo per Malattia o Assistenza
Art. 113 (Definizione) Nell'ottica di facilitare il superamento di specifici momenti di difficoltÁ da parte del lavoratore, le Parti stipulanti il A tal fine le Parti hanno individuato nel Part-Time temporaneo lo strumento piÝ rispondente ai su esposti obiettivi. Le Parti riconfermano che, salvo la durata temporale, i rapporti di lavoro regolati dal presente titolo sono in tutto e
Art. 114 (Durata temporale del Part-Time temporaneo) I lavoratori potranno richiedere la riduzione temporanea dell'orario di lavoro per periodi di tre o sei mesi, Tutte le comunicazioni inerenti la richiesta della riduzione e le eventuali sue proroghe andranno effettuate mediante
Art. 115 (Beneficiari) Possono utilizzare il Part-Time temporaneo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, che - malati oncologici;
Art. 116 (Malati Oncologici) Per malati oncologici si intendono i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che risultino affetti da malattie Per la richiesta del Part-Time temporaneo il lavoratore dovrÁ produrre idonea documentazione rilasciata dal centro
Art. 117 (Assistenza Anziani) Per assistenza ad anziani conviventi, si intendono i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che convivano con Per la richiesta del Part-Time temporaneo il lavoratore dovrÁ produrre idonea documentazione rilasciata dal centro
Art. 118 (Assistenza minori di anni 3 a carico) Per assistenza di minori di anni 3 a carico, si intende il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, che esercitando la Per la richiesta del Part-Time temporaneo il lavoratore dovrÁ produrre l'atto di nascita del minore, la certificazione
Art. 119 (Assistenza minori di anni 14 portatori di handicap) Per assistenza di minore di anni 14 portatore di handicap, si intende il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, Per la richiesta del Part-Time temporaneo il lavoratore dovrÁ produrre idonea documentazione comprovante
Art. 120 ( Trasformazione Part-Time temporaneo in definitivo) Ai lavoratori che, terminati i 36 mesi di massima durata del Part-Time temporaneo, facciano richiesta di passaggio
Art. 121 (Richiesta di annullamento del Part-Time temporaneo) In caso di richiesta da parte del lavoratore in Part-Time temporaneo di interrompere la prestazione lavorativa ridotta
Art. 122 (Deleghe all'Ente Bilaterale) Le Parti delegano l'Ente Bilaterale per la valutazione della reale applicazione del presente istituto e per individuare
TITOLO XXIV Trattamento Economico
Art. 123 (Voci retributive) La normale retribuzione del lavoratore É costituita dalle seguenti voci: - paga base nazionale; - indennitÁ di funzione direttive; - scatti di anzianitÁ di servizio maturati; - terzi elementi provinciali ove esistessero; - eventuali assegni ad personam.
Art. 124 (Divisore orario) La quota oraria della retribuzione sia normale che di fatto si ottiene dividendo l'importo mensile per i seguenti - per il personale la cui durata di lavora É di 40 ore settimanali: 168 - per il personale la cui durata di lavoro É di 45 ore settimanali: 195. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il
Art. 125 (Paghe contrattuali) Con decorrenza dal primo giorno di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro le paghe basi
LIVELLO PAGA BASE CONTRATTUALE Quadri ? 1.731,00 * I ? 1.611,00 II ? 1.460,00 III ? 1.320,00 IV ? 1.210,00 V ? 1.142,00 VI ? 1.077,00 VII ? 995,00 * IndennitÁ Funzione Quadro pari a ? 150,00.
Art. 126 (IndennitÁ cassa) Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuitÁ, qualora abbia piena e completa
Art. 127 (Modello di cedolino paga) Le aziende dovranno consegnare ai lavoratori, il giorno fissato per il pagamento dello stipendio, un cedolino paga
Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari
Art. 128 (Condizioni di miglior favore) Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente accordo. Le eventuali eccedenze tabellari saranno conservate come 'assegno ad personam'.
Art. 129 (Procedure di prima applicazione del presente contratto) In sede di prima applicazione del presente contratto nelle aziende che hanno giÁ in forza personale ora inquadrato a) comunicazione a tutti i lavoratori del cambio di contratto;
MensilitÁ Aggiuntive
Art. 130 (Tredicesima) In occasione delle festivitÁ natalizie l'azienda dovrÁ corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrÁ diritto a tanti
Art. 131 (Quattordicesima) Nel mese di giugno l'azienda dovrÁ corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilitÁ della Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrÁ diritto a tanti
TITOLO XXVII Fondo Pensioni Integrativo
Art. 132 (Adempimenti Legge 335/95) Le parti in ottemperanza alla legislazione vigente in materia pensionistica si danno atto della disponibilitÁ ad In ottemperanza della legge 335/95 i dipendenti delle Aziende applicanti il presente CCNL potranno richiedere Le Aziende potranno, mediante stipula di accordi aziendali, individuare forme di miglior favore per i dipendenti in
Art.133 (Competenze) Le Parti, fermi restando i diritti individuali e collettivi previsti dalla normativa vigente, decidono di demandare
NOTA A VERBALE Le parti si danno atto che nel termine di sei mesi si incontreranno per monitorare la fattibilitÁ di quanto previsto al
Doveri del Personale e Norme Disciplinari
Art. 134 (Obbligo del prestatore di lavoro) Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo piÝ scrupoloso i doveri connessi con la sua mansione, di usare modi Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare Il lavoratore ha l'obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili E' altresÍ obbligatorio il rispetto del Testo Unico n. 196/03 per i dipendenti che per motivi di lavoro vengano a
Art. 135 (Divieti) E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di Il datore di lavoro a sua volta non potrÁ trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, puÔ allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, É assolutamente vietato abbandonare il
Art 136 (Giustificazioni delle assenze) Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando Nel caso di assenze non giustificate sarÁ operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto
Art. 137 (Rispetto orario di lavoro) I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarÁ operata una trattenuta,
Art. 138 (Comunicazione mutamento di domicilio) E' dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante Il personale ha altresÍ l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno
Art. 139 (Provvedimenti disciplinari) La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi 1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze piÝ lievi; 2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1); 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 123; 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: - ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilitÁ;
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
Art. 140 (Codice disciplinare) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimitÁ del provvedimento
Art. 141 (Normativa provvedimenti disciplinari) L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrÁ essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata Per esigenze dovute a difficoltÁ nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine
TITOLO XXIX Composizione delle Controversie
Art. 142 (Campo di intervento) Per tutte le controversie individuali e collettive relative all'applicazione del presente contratto É prescritto il Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge Tutte le eventuali controversie inerenti il presente C.C.N.L. potranno essere demandati a richiesta anche da una sola
Art. 143 (Commissione di Conciliazione paritetica nazionale) La Commissione di Conciliazione paritetica nazionale É composta da 6 rappresentanti dei datori di lavoro e da 6 La Commissione nazionale avrÁ sede presso una delle associazioni imprenditoriali. La Commissione di Conciliazione paritetica Nazionale ha il compito di fare applicare il presente contratto e i vari
Naturalmente la commissione di conciliazione paritetica locale era stata convocata dalla associazione Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo, la stipula degli integrativi locali dovrÁ essere esperito il tentativo Inoltre la commissione di conciliazione nazionale paritetica, nel caso che l'accordo non venga raggiunto, per La commissione di conciliazione paritetica nazionale ha il compito di favorire la costituzione degli E.B.N. (Ente La commissione di conciliazione paritetica nazionale ha il compito di coordinamento delle commissioni di
Art. 144 (Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali) Le associazioni sindacali locali dei datori di lavoro dovranno designare in misura paritetica i rappresentanti effettivi Le suddette commissioni avranno la sede presso una delegazione delle associazioni dei datori di lavoro locali La commissione É convocata dall'associazione imprenditoriale locale interessata ogni qualvolta É fatta la richiesta La richiesta deve essere motivata indicando l'oggetto della controversia e la commissione entro 20 giorni dovrÁ In caso di mancato accordo la commissione di conciliazione paritetica territoriale demanda alla commissione di I verbali di conciliazione o di mancato accordo dovranno essere sottoscritte dalle parti interessati e dai componenti Le commissioni di conciliazione istituite con accordo sindacale tra le parti stipulanti il C.C.N.L. devono essere
TITOLO XXX Risoluzione del Rapporto di Lavoro - Preavviso
Art. 145 (Scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 cod.civ.) Ciascuno dei contraenti puÔ recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso per iscritto con
Art. 146 (Recesso ex art. 2119 cod. civ.) Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ciascuno dei contraenti puÔ recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo; - il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa
Art. 147 (Normativa) Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35, legge 20 Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavoratore puÔ chiedere entro 8 giorni dalla Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo É Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in
Art. 148 (NullitÁ del licenziamento) Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di razza, sesso, credo politico o fede religiosa,
Art. 149 (NullitÁ del licenziamento per matrimonio) Ai sensi dell'art. 1, legge 9 gennaio 1963, n. 7, É nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del Il datore di lavoro ha facoltÁ di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel primo
Art. 150 (Licenziamento simulato) Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata
Art. 151 (Periodo di preavviso) I termini di preavviso, calcolati in giornate di calendario per ambedue le parti contraenti sono: Qualifica/AnzianitÁ - 5 anni +5 - 10 anni + 10 anni Quadri 75 120 180 I Livello 60 90 150 II Livello 45 75 120 III Livello 30 60 90 IV Livello 30 45 60 V Livello 20 30 45 VI Livello 15 20 30 VII Livello 10 -- --
Il periodo di preavviso non puÔ coincidere con le ferie, con il congedo matrimoniale e la malattia. Il periodo di preavviso si calcola dal 1œ e dal 16œ giorno di ciascun mese.
In caso di dimissioni del lavoratore il periodo di preavviso sarÁ pari al 50% della durata di cui al precedente articolo.
Art. 153 (Decorrenza del periodo di preavviso) La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennitÁ pari Il periodo di preavviso, sarÁ computato agli effetti del T.F.R..
Art. 154 (IndennitÁ sostitutiva del preavviso) Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 cod. civ. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarÁ corrisposta
Art. 155 (Trattamento di fine rapporto) In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. - i rimborsi spese;
Ai sensi del precedente art. 132, i lavoratori, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla legge 335/95, che hanno
Art. 156 (Decesso del dipendente) In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennitÁ sostitutiva del preavviso saranno
Art. 157 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto) Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarÁ corrisposto dalla scadenza di cui al precedente L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al
Art. 158 (Dimissioni) In caso di dimissioni, sarÁ corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 155. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltÁ di ritenergli dalle competenze nette una Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro puÔ rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il
Art. 159 (Dimissioni per matrimonio) In conformitÁ della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1, legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di La previsione di cui al secondo comma del presente articolo non vige per le lavoratrici, in possesso dei requisiti di
Art. 160 (Dimissioni per maternitÁ) Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternitÁ, valgono le norme
TITOLO XXXI Sicurezza sul Lavoro
Art. 161 (Premessa) Le Parti stipulati il presente CCNL riconoscono la massima importanza alla puntuale e corretta applicazione delle Le Parti, altresÍ, riconoscendo che l'insieme delle diverse norme e responsabilitÁ che il Legislatore ha posto a carico
Art. 162 (Richiami normativi) Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20 del Le Parti, in previsione degli effetti della legge 30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela
Art. 163 (Adempimenti preliminari) Tutte le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo dovranno, entro il termine perentorio di 90 giorni,
Art. 164 (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS) Nelle Aziende con piÝ di 15 dipendenti, ai sensi del richiamato Allegato C al presente CCNL, dovranno essere eletti
Art. 165 (Disposizioni finali) Le Parti, richiamando il secondo comma dell'articolo 106, si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare
NOTA A VERBALE Le Parti intendono ribadire che le previsioni di cui all'articolo 128, vanno intese sempre e comunque come semplice
Le Aziende che applicano il presente Contratto collettivo delle forme flessibili di impiego flessibili, previste dalla
TITOLO XXXI Tutela della Dignita' e Parita' dei Lavoratori
Art. 166 (Tutela delle lavoratrici madri) Per le lavoratrici - o i lavoratori - che esercitino la patria potestÁ su minori e non abbiano l'altro genitore all'interno
Art. 167 (Pari OpportunitÁ) In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, numero 636 e dalle disposizioni
Art. 168 (Azioni Positive) Le aziende, d'intesa con le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Tali azioni positive si indirizzeranno principalmente nell'individuazione di metodologie formative, di
Art. 169 (Molestie sui luoghi di lavoro) Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire
Art. 170 (Lavoratori di lingua non italiana) Le aziende favoriranno l'utilizzazione da parte di lavoratori extracomunitari delle previsioni di cui all'art. 95 del
Art. 171 (Lavoratori stranieri) Nella programmazione delle ferie, le aziende che occupino lavoratori stranieri con il proprio nucleo familiare nel
Art. 172 (Aspettativa per tossicodipendenza) I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici Tale periodo É considerato di aspettativa non retribuita. I lavoratori familiari di un tossicodipendente, possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato corredate di idonea
Art. 173 (Aspettativa per alcolismo) I lavoratori di cui viene accertato lo stato di alcolismo, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di
I lavoratori familiari di un alcolista, possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato corredate di idonea
Art. 174 (SalubritÁ degli ambienti di lavoro) Le aziende sono tenute, nel piÝ rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle sensibilitÁ individuali, a promuovere
Art. 175 (Tutela dei genitori di portatori di Handicap) Le aziende riconosceranno ai lavoratori che siano genitori di handicappati non autosufficienti, con documentazione
Art. 176 (Mobbing) Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la gravitÁ del fenomeno conosciuto come mobbing ed intendono A tal fine le Parti delegano l'Ente Bilaterale ad individuare idonei strumenti di prevenzione e formazione che
NOTA A VERBALE Le Parti intendono considerare il Mobbing, per quanto attiene la gestione disciplinare dello stesso, come una
TITOLO XXXIII Relazioni Sindacali
Art.177 (Relazioni Nazionali) Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla A tal proposito le Parti stipulanti si incontreranno annualmente, entro il mese di marzo di ciascun anno, per una Nella stessa riunione si valuteranno le proposte avanzate dall'Ente Bilaterale al fine di rendere operative le eventuali
Art. 178 (Relazioni Territoriali) Le parti, consapevoli delle differenziazioni presenti nelle aziende del terziario e delle diverse realtÁ territoriali, si
Art. 179 (Rappresentanze Sindacali Unitarie) Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con piÝ di 15 L'elezione delle RSU avverrÁ con le modalitÁ e le procedure descritte nel successivo articolo 181.
Art. 180 ( Clausola di salvaguardia) Ai sensi dell' Accordo interconfederale sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie allegato al CCNL, le
Art. 181 (Regolamento elettorale RSU) Per la regolamentazione dell'elezione delle RSU le Parti sottoscrivono l'allegato Regolamento Elettorale per le RSU
Nelle aziende che abbiano, anche in piÝ unitÁ decentrate nell'ambito di una stessa provincia, piÝ di 30 dipendenti - turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o piÝ dei seguenti regimi d'orario: turni
Art. 183 (Assemblea) Nelle aziende con piÝ di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrÁ essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima Ai sensi della legge 300/70 l'azienda É tenuta a consentire l'accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi
Art. 184 (Referendum) Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum,
Art. 185 (Delegato Provinciale) Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti, le Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Azinede con meno di 15 L'attivazione del Delegato Sindacale Territoriale avverrÁ mediante la riscossione da parte delle Organizzazioni La retribuzione di riferimento sarÁ quella del terzo livello contrattuale. Il versamento verrÁ effettuato su apposito conto corrente bancario intestato alle 00.SS. firmatarie del presente
Art. 186 (Attivazione della trattenuta per il Delegato Provinciale) L'attivazione di quanto disposto dall'articolo precedente avverrÁ a seguito di specifico accordo sindacale tra le Parti
Art. 187 (Deleghe Sindacali) I lavoratori potranno rilasciare delega al datore di lavoro per effettuare la trattenuta sindacale dalla propria Le deleghe sindacali si intenderanno rinnovate di anno in anno salvo disdetta da inviare entro il mese di settembre di L'importo delle deleghe sarÁ pari all' 1% della paga base conglobata, per quattordici mensilitÁ, salvo diversa Le deleghe dovranno contenere la specifica liberatoria rilasciata dal lavoratore interessato al trattamento dei suoi L'assenza della liberatoria di cui al comma precedente libera l'azienda dal dover compiere sia la trattenuta sulla
Per tutte le aziende in cui si opererÁ l'attivazione delle RSU, si dovrÁ garantire la presenza tra i dirigenti eletti di A titolo solo esemplificativo: Quadri, Ricercatori, Venditori ed altre eventuali categorie che, pur ricomprese nella
Art. 189 (Dirigenti sindacali) Agli effetti di quanto stabilito nel presente contratto collettivo, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori a) degli organi direttivi o collegiali nazionali o territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il
Art. 190 (Permessi sindacali ex punto a) dell'artic. 181) I componenti dei Consigli o Comitati di cui al punto a) dell'art. 181 hanno diritto ai necessari permessi o congedi Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di piÝ Consigli o
Art. 191 (Permessi retribuiti RSU) I componenti delle RSU di cui al punto lett. b), art. 181, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende con piÝ di 200 Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al comma 1 deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di
Art. 192 (Permessi non retribuiti RSU) I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 118, hanno diritto a permessi non retribuiti per la I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al
Art. 193 (Aspettativa per incarichi sindacali) I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in
Art. 194 (COVELCO) Al fine di garantire la funzionalitÁ di quanto disposto nel presente titolo viene attivata una trattenuta pari allo 0.20% Tale trattenuta viene denominata Contributo per le Vertenze di Lavoro Collettive (COVELCO). La suddetta quota É parte integrante dei costi connessi con l'applicazione del presente contratto collettivo nazionale Del mancato pagamento delle quote COVELCO l'Azienda dovrÁ dare comunicazione con raccomandata r.r. al CST
NOTA A VERBALE Le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo, effettueranno da subito la trattenuta mensile che Successivamente a questa prima fase transitoria, i versamenti andranno effettuati mensilmente.
Ente Bilaterale
Art. 195 (Ente Bilaterale) Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo concordano, di costituire gestire i contratti di formazione e lavoro;
Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali L'Ente Bilaterale Nazionale provvederÁ a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e L'Ente Bilaterale Nazionale promuoverÁ tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse
Art. 196 (Finanziamento dell'Ente Bilaterale) Il finanziamento dell'Ente Bilaterale avverrÁ tramite contribuzione (0,20%) calcolata sull'imponibile previdenziale La suddetta quota É parte integrante dei costi connessi con l'applicazione del presente contratto collettivo nazionale Del mancato pagamento delle quote ENTE BILATERALE NAZIONALE PER IL TERZIARIO - ECST l'Azienda L'Ente Bilaterale Nazionale non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la costituzione degli enti
Art. 197 (Funzioni di promozione e attivazione della formazione continua in seno all'Ente Bilaterale) Le Parti demandano all'Ente Bilaterale la gestione progettuale e l'attivazione di un apposito Gruppo di Lavoro (Task Tali servizi, pur considerando la oggettiva differenziazione dei fabbisogni formativi tra le diverse categorie di
Le nomine nella Cabina di Regia della Task Force saranno di competenza dell'Ente Bilaterale.
Art. 198 (Finanziamento dell'Ente Bilaterale per il 'Fondo per la Formazione del Terziario- Fo.Fo.Ter.') Per garantire le risorse necessarie alla fase di definizione progettuale e di attivazione operativa, viene attivato un Detto sistema si articolerÁ secondo le seguenti modalitÁ: 1) con il versamento in fase di prima applicazione, e per i lavoratori neo-assunti, successivamente, di una quota di
Del mancato pagamento delle quote ENTE BILATERALE NAZIONALE PER IL TERZIARIO l'Azienda dovrÁ L'Ente Bilaterale Nazionale non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la costituzione degli enti
NOTA A VERBALE Le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo, effettueranno da subito la trattenuta mensile che Successivamente a questa prima fase transitoria, i versamenti andranno effettuati mensilmente. Gli adempimenti di cui agli articoli 197 e 198 decorreranno dal gennaio 2005.
TITOLO XXXV Operatori di Vendita
Art. 199 (Definizione di Operatore di Vendita) Le Parti riconoscono nella definizione di Operatore di Vendita le figure precedentemente nominate di 'Viaggiatore' Pertanto il lavoratore con la qualifica di operatore di Vendita sarÁ colui il quale svolgerÁ una o entrambe le sotto - promuovere affari a favore dell'azienda secondo le istruzioni ricevute dalla stessa;
Art. 200 (Deroghe al presente contratto collettivo) Per gli Operatori di Vendita, in considerazione delle specificitÁ della categoria, il presente contratto si applica con
SUBTITOLO A COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 201 (Classificazione del personale) Agli effetti del presente contratto si considera: - operatore di vendita di 1a categoria l'impiegato di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente da
L'eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterÁ aggravi alle preesistenti situazioni lavorative
Art. 202 (Assunzione) L'assunzione del personale sarÁ effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e L'assunzione dovrÁ risultare da atto scritto, contenente, in aggiunta alle normali prescrizioni le seguenti indicazioni: - il periodo di tempo minimo annuale per cui l'azienda s'impegna a tenere in viaggio l'operatore di vendita;
Art. 203 (Documentazione) Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti, in aggiunta alla normale documentazione: - attestato di conoscenza di una o piÝ lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
Art. 204 ( Periodo di prova) La durata massima del periodo di prova non potrÁ superare i 60 giorni. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore
SUBTITOLO B ELEMENTI RETRIBUTIVI ED ECONOMICI
Art. 205 (Retribuzione mensile) Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, É in misura fissa e
Art. 206 (Paga base) La retribuzione degli operatori di vendita É quella riportata nella seguente tabella: Qualifica Retribuzione I Livello ? 1.250,00 II Livello ? 1.100,00
Art. 207 (Provvigioni) Qualora l'operatore di vendita sia retribuito anche con provvigione sugli affari, questa gli sarÁ corrisposta solo sugli Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarÁ dovuta all'operatore di vendita alcuna All'operatore di vendita spetterÁ perÔ integralmente la provvigione nel caso di contratti che, essendo stati giÁ Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a La liquidazione dovrÁ farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti e
All'operatore di vendita retribuito anche con provvigione, spetterÁ la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta La provvigione É dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto e la cui Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente operatore di vendita.
Art. 208 (Diarie) La diaria fissa costituirÁ ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione. Nessuna diaria É dovuta Qualora, perÔ, durante l'anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, gli - se ha residenza nella stessa sede dell'azienda, avrÁ un'indennitÁ nella misura di 2/5 della diaria; - se invece l'operatore di vendita, con consenso dell'azienda, ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha Qualora l'azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dall'operatore di vendita per vitto Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall'azienda.
Art. 209 (Assorbimenti) In caso di aumenti di tabelle retributive, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonchÊ quelli derivanti da Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti d'anzianitÁ, erogati dalle aziende indipendentemente dai Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel Art. 210 (Rischio macchina) Fermo restando l'accollo all'operatore di vendita della franchigia di ? 200,00 per ogni sinistro, le spese di riparazione
Art. 211 (Trattamento economico di malattia e infortunio)
Al lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa d'infortunio o malattia sarÁ riservato il
AnzianitÁ di servizio Conservazione del posto di lavoro/mesi Retribuzione al 100% Retribuzione al 50% Da 0 a 5 anni di servizio 6 mesi 4 mesi 2 mesi Da 5 a 10 anni di servizio 9 ' 6 ' 3 ' PiÝ di 10 anni di servizio 12 ' 8 ' 4 '
Per il trattamento economico durante il periodo di malattia o d'infortunio si fa riferimento alla retribuzione di fatto. Il lavoratore che, posto in preavviso di licenziamento, cada ammalato o si infortuni, usufruirÁ del trattamento sopra Nel caso invece d'infortunio per causa di lavoro, il lavoratore dimissionario usufruirÁ del trattamento previsto al Alla scadenza dei termini sopra indicati, l'azienda, ove proceda al licenziamento dell'operatore di vendita, gli
Per gli infortuni sul lavoro il posto sarÁ conservato fino a cessazione dell'indennitÁ temporanea da parte dell'INAIL. Agli operatori di vendita infortunati o deceduti in servizio, purchÊ riconosciuti dall'INAIL, le aziende garantiranno - ? 100.000,00 per morte; - ? 200.000,00 per invaliditÁ permanente totale. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto
SUBTITOLO C GESTIONE DEL RAPPORTO
Art. 212 (Prestazione lavorativa settimanale) La prestazione lavorativa del singolo operatore di vendita si svolgerÁ su 5 giornate alla settimana oppure su 4 La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarÁ concordata in sede aziendale tenuto conto delle Nelle attivitÁ che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti, il
Art. 213 (Riposo settimanale) L'operatore di vendita, che per ragioni di dislocazione non possa, per oltre 1 mese, recarsi in famiglia, avrÁ diritto di L'operatore di vendita per l'estero usufruirÁ del trattamento di cui sopra compatibilmente con la dislocazione e in
Art. 214 (Normativa retribuzione ferie) Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto, di cui all'art. 206. Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderÁ, durante il periodo di ferie, Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sia in ferie spetterÁ al singolo dipendente, durante Se il dipendente retribuito a provvigione É in ferie e viene sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il
Art. 215 (Tutela del posto di lavoro) Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita dell'idoneitÁ a svolgere mansioni di Le aziende con piÝ di 80 dipendenti, sempre che non debbano attuare provvedimenti di ristrutturazione con riflessi Qualora il lavoratore abbia riportato dall'infortunio un'invaliditÁ superiore al terzo, dovrÁ iscriversi nell'elenco degli Qualora invece l'invaliditÁ non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrÁ iscriversi nelle liste di collocamento di cui alla Le parti convengono che, in ambedue i casi suddetti, la richiesta di avviamento presentata dall'azienda sarÁ Nei casi in cui all'operatore di vendita, al quale venga richiesto espressamente l'uso dell'automezzo, sia sospesa la
Art. 216 (Mansioni del lavoratore) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali É stato assunto o a quelle corrispondenti al
Art. 217 (Mansioni promiscue) In caso di mansioni promiscue si farÁ riferimento all'attivitÁ prevalente. Per attivitÁ prevalente s'intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete l'inquadramento al livello superiore.
Art. 218 ( Passaggi di livello) Il lavoratore promosso al livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello. Qualora il In ogni caso, tale eccedenza non potrÁ essere assorbita dagli scatti d'anzianitÁ. Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria
Art. 219 (Trasferimenti) L'operatore di vendita trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle L'operatore di vendita che non accetti il trasferimento determinato da comprovate esigenze tecniche, organizzative All'operatore di vendita che venga trasferito sarÁ corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sÊ, per é dovuta inoltre la diaria per giorni 10 all'operatore di vendita celibe o senza congiunti conviventi a carico e per Qualora, per effetto del trasferimento, l'operatore di vendita debba corrispondere un indennizzo per anticipata All'operatore di vendita che chiede il suo trasferimento non competono le indennitÁ di cui sopra.
Art. 220 (Trattenimento in sede) Qualora l'operatore di vendita retribuito anche con provvigione fosse trattenuto in sede per oltre 1/3 del tempo in cui
SUBTITOLO D RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 221 (Trattamento di fine rapporto (TFR). In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto a un TFR determinato Ai sensi e per gli effetti del comma 2, art. 2120 CC, come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297, sono escluse dalla - i rimborsi spese;
Art. 222 (Cessione o trasformazione dell'azienda) In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai
SUBTITOLO E VARIE E RIMANDI
Art. 223 (Obblighi del prestatore di lavoro) Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo piÝ scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperitÁ
Art. 224 (Cauzioni) Per le mansioni che la giustificano, il datore di lavoro stabilirÁ per iscritto di volta in volta l'ammontare della La cauzione sarÁ costituita da titoli dello Stato, depositati presso un istituto bancario e vincolati dal datore di lavoro, La cauzione potrÁ anche essere prestata, con il consenso del datore di lavoro, mediante polizza di garanzia costituita In tal caso il datore di lavoro avrÁ facoltÁ di provvedere al pagamento dei relativi premi, rivalendosi sulla La cauzione rimane di proprietÁ del lavoratore o dei suoi aventi diritto, e non puÔ comunque confondersi con i beni
Art. 225 (Diritto di rivalsa) Il datore di lavoro ha diritto di rivalersi sulla cauzione per gli eventuali danni subiti, previa contestazione al In caso di disaccordo, dovrÁ essere esperito un tentativo di componimento attraverso le Associazioni sindacali
Art. 226 (Ritiro cauzioni per cessazione rapporto) All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano valide ragioni di contestazione da parte del datore
Archivio Contratti
Art. 227 (Deposito contratto collettivo) In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'Organizzazione dell'Archivio della Contrattazione Selettiva ed
TITOLO XXXVII Decorrenza e Durata
Art. 228 (Decorrenza e durata) Il presente contratto decorre dal 1œ settembre 2004 e avrÁ scadenza il 31 agosto 2008 ed il 31 agosto 2006 Esso si intenderÁ successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 3 mesi prima della In caso di disdetta il presente contratto resterÁ in vigore sino a che non sarÁ sostituito dal nuovo contratto nazionale
Allegati al contratto collettivo
a) Minimi Tabellari
MINIMI TABELLARI Validi dal 01.09.04
Le retribuzioni previste dal CCNL sono le seguenti: LIVELLO PAGA BASE CONTRATTUALE Quadri ? 1.731,00 * I ? 1.611,00 II ? 1.460,00 III ? 1.320,00 IV ? 1.210,00 V ? 1.142,00 VI ? 1.077,00 VII ? 995,00 * IndennitÁ Funzione Quadro pari a ? 150,00.
La retribuzione degli operatori di vendita É quella riportata nella seguente tabella: QUALIFICA PAGA BASE CONTRATTUALE I Livello ? 1.250,00 II Livello ? 1.100,00
Le retribuzioni degli apprendisti saranno le seguenti: Livello 1œ anno 2œ anno 3œ anno 4œ anno III Livello ? 792,00 ? 858,00 ? 990,00 ? 1.122,00 IV livello ? 786,50 ? 847,00 ? 907,50 ? 1.028,50 V livello ? 799,40 ? 913,60 ? 970,70 ------- VI livello ? 753,90 ? 915,45 ------- -------
Le retribuzioni degli apprendisti sono riportate in percentuale nella seguente tabella: Livello/anzianitÁ 1œ anno 2œ anno 3œ anno 4œ anno III livello 60% 65% 75% 85% IV livello 65% 70% 75% 85% V livello 70% 80% 85% ----- VI livello 70% 85% ----- -----
ALLEGATO (B
REGOLAMENTO R.S.U.
_______________________________________________
AVVERTENZA Le parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all'esigenza di migliorare la consultazione del testo
REGOLAMENTO ELETTORALE R.S.U.
PARTE PRIMA Premessa
Il presente accordo assume la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel
ModalitÁ di costituzione e di funzionamento Art. 1. Ambito ed iniziativa per la costituzione Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle Aziende nei quali l'azienda occupi piÝ di 15 Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie dei vari CCNL promossi dalla Confterziario, L'iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle In caso di oggettive difficoltÁ per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrÁ avere La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrÁ essere assunta anche dalla R.S.U. e dovrÁ essere esercitata almeno
Art. 2 Composizione Alla costituzione della R.S.U. si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a Nella composizione delle liste si perseguirÁ un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente
Art.3 Numero dei componenti Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al a. 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unitÁ produttive che occupano fino a 100 dipendenti;
I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolaritÁ dei diritti, permessi e libertÁ sindacali e In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti i contratti a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle
Art.5 Compiti e funzioni Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolaritÁ dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi
Art. 6 Durata e sostituzione nell'incarico I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al
Art. 7 Decisioni Le decisioni relative a materie di competenza delle R.S.U. sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da
Art. 8 Clausola di salvaguardia Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del
PARTE SECONDA
DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA R.S.U.
Art. 1 ModalitÁ per indire le elezioni Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U. le associazioni sindacali di cui al punto 1, parte
Art. 2 Quorum per la validitÁ delle elezioni Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la piÝ ampia partecipazione dei Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali
Art. 3 Elettorato attivo e passivo Hanno diritto di votare tutti i dipendenti non in prova in forza all'unitÁ produttiva alla data delle elezioni.
Art. 4 Presentazione delle liste All'elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle: a) associazioni sindacali firmatarie dei diversi CCNL promossi dalla CONFTERZIARIO;
Ciascun candidato puÔ presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un Il numero dei candidati per ciascuna lista non puÔ superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la R.S.U. da
Art. 5 Commissione elettorale Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unitÁ produttive viene Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrÁ designare un
Art. 6 Compiti della Commissione La Commissione elettorale ha il compito di: a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni
Art. 7 Affissioni Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale,
Art. 8 Scrutatori La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le ventiquattro ore che precedono l'inizio delle
Art. 9 Segretezza del voto Nelle elezioni il voto É segreto e diretto e non puÔ essere espresso per lettera ne per interposta persona.
Art. 10 Schede elettorali La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono Il voto di lista sarÁ espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista. Il voto É nullo se la scheda non
Art. 11 Preferenze L'elettore puÔ manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarÁ
Art. 12 ModalitÁ della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti piÝ Nelle aziende con piÝ unitÁ produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di
Art. 13 Composizione del seggio elettorale Il seggio É composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte seconda, del presente accordo e da un Presidente,
Art. 14 Attrezzatura del seggio elettorale A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarÁ munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione,
Art. 15 Riconoscimento degli elettori Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento
Art. 16 Compiti del Presidente Il Presidente farÁ apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente punto 14, la firma accanto al suo nominativo.
Art. 17 Operazioni di scrutinio Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unitÁ Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrÁ essere dato atto La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederÁ a sigillare in un unico
Art. 18 Attribuzione dei seggi Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarÁ ripartito, secondo il criterio Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti
Art. 19 Ricorsi alla Commissione elettorale La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrÁ essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni
Art. 20 Comitato dei garanti Contro le decisioni della Commissione elettorale É ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei Tale Comitato É composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, Il Comitato si pronuncerÁ entro il termine perentorio di 10 giorni.
Art. 21 Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U. La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi,
Art. 22 Adempimenti della Direzione aziendale La Direzione aziendale metterÁ a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al
Art. 23 Clausola finale Il presente accordo potrÁ costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
ALLEGATO (C
REGOLAMENTO ELETTORALE PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
____________________________________________________________
AVVERTENZA Le parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all'esigenza di migliorare la consultazione del testo
NORME PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS 626/94 PROTOCOLLO SINDACALE PER L'ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94
TITOLO I - AZIENDE SINO A 15 DIPENDENTI -
Art. 1 Sfera di applicazione L'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avverrÁ mediante elezione tra tutti i
Art. 2 Elezioni del RLS L' RLS É eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte. Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato - a tempo Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 3 Durata del mandato Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilitÁ di rielezioni.
Art 4 Formazione RLS Per la formazione degli RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme di cui al successivo Titolo III.
Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione. Per la formazione basica l' RLS avrÁ a disposizione 50 ore annue di permesso retribuito. Nel caso di successive rielezioni l' RLS non potrÁ usufruire del presente articolo.
Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS. Le aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi retribuiti. Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti
Art. 7 Rappresentate del lavoratori per la Sicurezza Territoriale E' prevista la facoltÁ per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni dell'RLS ad un
Art 8 - Applicazione Dlgs 626/94 L' RLST É espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 per i contratti collettivi
Art. 9 Dimensioni del territorio L' OP designerÁ ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 2000 addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di
Art. 10 Durata del mandato La durata del mandato di nomina degli RLST avrÁ base triennale con possibilitÁ di successive nuove designazioni.
Art. 11 Clausola estensiva E' concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unitÁ produttive di pari grandezza, la facoltÁ di ricorrere alla Le aziende o U.P. che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi all' OP.
TITOLO II - ORGANISMO PARITETICO - Art. 12 - Costituzione L'OP per l'applicazione del D. Lgs. 626/94 nelle aziende che applichino i CCNL promossi dalla CONFTERZIARIO
Art. 13 - TerritorialitÁ L' OP si articola su due livelli : nazionale e territoriale. Il livello territoriale corrisponderÁ a quello regionale.
Art. 14 - Funzionamento OP Il funzionamento dell' OP É garantito da una quota associativa pari allo 0.1% della retribuzione a carico dei
Art. 15 Retribuzione RLST L' OP provvederÁ alla retribuzione degli RLST con l'esclusione degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 30 della L.
Art. 16 - Notifica nominativi RLST L' OP provvederÁ a notificare i nominativi degli RLST a tutte le aziende interessate, alle Associazioni datoriali ed
TITOLO III - AZIENDE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI -
Art. 17 Sfera di applicazione Per le aziende e/o unitÁ produttive con piÝ di 15 dipendenti l'individuazione del RLS avverrÁ mediante elezione tra
Art. 18 Numero degli RLS Il numero degli RLS da eleggere sarÁ di: - aziende da 16 a 200 dipendenti 1 RLS; - aziende da 201 a 500 dipendenti 3 RLS; - aziende con piÝ di 500 dipendenti 6 RLS.
Art. 19 Monte ore per RLS Per l'espletamento delle proprie mansioni É previsto l'utilizzo di un monte ore retribuito pari a: - aziende da 16 a 100 dipendenti 100 ore annue per RLS; - aziende con piÝ di 100 dipendenti 144 ore annue per RLS.
Art. 20 Garanzie per gli RLST Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla L. 300/70 per i dirigenti di RSA.
Art. 21 ModalitÁ di elezione Per l'elezione dell' RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU, di cui all'accordo interconfederale.
TITOLO IV - FORMAZIONE DEGLI RLS/RLST -
Art. 22 Formazione RLS/RLST La formazione degli RLS/RLST verterÁ su argomenti individuati dall'OP. E' prevista la facoltÁ per le aziende di integrare le materie individuate dall' OP con specifiche conoscenze
Art. 23 RLST La formazione del RLST sarÁ effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirÁ alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti
Art. 24 RLS La formazione degli RLS eletti potrÁ avvenire o presso l'OP, con le modalitÁ di cui all'art. 25, o presso l'azienda
Art. 25 Permessi per la formazione Le aziende metteranno a disposizione degli RLS al momento della loro elezione 100 ore annue per la formazione Qualora allo scadere del proprio mandato l' RLS risultasse rieletto non si avrÁ erogazione del monte ore per la prima
TITOLO V - PERCORSO FORMATIVO - Art.26 Materie formative La formazione, fermi restando i naturali mutamenti ed aggiornamenti che dovessero rendersi necessari, sarÁ
Art. 27 Criteri valutativi L'OP elaborerÁ sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e valutativi tali da garantire l'uniformitÁ
Art. 28 Riconoscimento RLS Qualora un lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non raggiungesse gli standard conoscitivi Le ore formative concesse in surplus saranno poste per metÁ a carico diretto dell'azienda per l'altra metÁ sottratte al
TITOLO VI- ATTRIBUZIONI DEI RLS/RLST
Art.29 Accesso ai luoghi di lavoro I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrÁ richiedere la presenza
Art.30 ModalitÁ di consultazione Per i diritti di informazione previsti dal Decreto Legislativo 626/94 l'azienda provvederÁ a consultare il/i RLS/RLST Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST porteranno alle comunicazioni Il verbale, indipendentemente dall'approvazione della materia presentata in informativa, dovrÁ essere firmato
Il diritto di informazione potrÁ essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la materia concernente la valutazione del La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrÁ, altresÍ, essere consultata, fatto salvo il diritto
Art.32 Documentazione aziendale Nell'espletamento del diritto all'informazione il RLS/RLST non potrÁ asportare nessun documento di provenienza E' fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni conoscenze o dati tecnici
Art.33 Norme di salvaguardia ed estensive La contrattazione collettiva o aziendale potrÁ modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire
TITOLO VII- NORME TRANSITORIE E FINALI -
Art. 34 Sostituzione RLS In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dall'incarico di RLS si procederÁ all'immediata sostituzione con le
Art. 35 Aziende sino a 200 dipendenti Nelle previsioni di cui all'art. 29 si convocherÁ un'assemblea per effettuare nuove elezioni.
Art. 36 Aziende con piÝ di 200 dipendenti In caso di dimissioni di 1 o piÝ componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si procederÁ con la Agli RLS subentrati si applica il disposto dell'art. 25.
Art. 37 Sostituzione RLST L' OP potrÁ in qualsiasi momento effettuare sostituzioni e/o integrazioni degli RLST nominati. Per ogni sostituzione
Art. 38 Clausola di salvaguardia Gli RLST sostituiti resteranno a carico delle O.S. di appartenenza mediante utilizzo dell'art. 30 L.300/70 con Dal 1 gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l'azienda in cui sono occupati o resteranno a totale onere e
Art. 39 Decorrenza e durata Il presente accordo entrerÁ in vigore 30 giorni dopo la firma per la parte normativa e 90 giorni dopo la firma per Il presente accordo potrÁ essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di
ENTE BILATERALE INTERCONFEDERALE CONFTERZIARIO - CIU - CONFLAVORATORI
Statuto
Titolo I - COSTITUZIONE, SCOPI,
Art. 1 - Costituzione E' costituito in Roma l'Ente Bilaterale Interconfederale ( di seguito l'Ente) tra la Confederazione Nazionale del
Art. 2 - Sede legale La sede legale dell'Ente É fissata presso la sede legale della ConfTerziario. La eventuale modifica della sede legale
Art. 3 - Scopi Sociali Lo scopo sociale dell'Ente É la promozione, in favore degli Enti Bilaterali Contrattuali sottoscritti tra le a) Analisi e studio delle dinamiche normative e contrattuali nel mondo del lavoro;
Art. 4 - Modifica degli Scopi Sociali I Soci dell'Ente potranno deliberare modifiche agli scopi sociali senza modificare il presente Statuto ma solo La modifica degli scopi sociali richiede una votazione all'unanimitÁ del Consiglio d'Amministrazione stesso,
Art. 5 - Soci Sono soci dell'Ente Bilaterale Interconfederale CONFTERZARIO - CIU - CONFLAVORATORI tutti gli Enti
Titolo II - CARICHE SOCIALI
Art. 6 - Presidente Il presidente É il legale rappresentante dell'Ente, É eletto dal Consiglio d'Amministrazione con votazione segreta ed
Il Compenso del Presidente É stabilito dal Consiglio d'Amministrazione nella misura non inferiore a quattro volte il
Art. 7 - Consiglio di Amministrazione Il Consiglio d'Amministrazione, di seguito C.d.A., coadiuva il presidente nell'attivitÁ di indirizzo e promozione Le riunioni del Consiglio di amministrazione avvengono mediante convocazione scritta effettuata dal Presidente Delle quattro convocazioni minime del C.d.A. la prima da effettuarsi entro e non oltre il 28 di febbraio di ciascun I componenti del Consiglio sono 12, nominati sei dalla Confterziario, tre dalla CIU e tre dalla CONFLavoratori.
Art. 8 - Direttore Generale Il Direttore coadiuva il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione nel disbrigo dell'attivitÁ statutaria. Presiede il Comitato scientifico e le Task force. Garantisce la continuitÁ operativa della struttura. I compensi per il Direttore Generale sono fissati dal Consiglio d'Amministrazione.
Art. 9 - Comitato Scientifico Il Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, potrÁ attivare il Comitato scientifico dell'Ente, al fine di I compensi per i componenti il Comitato scientifico sono fissati dal Consiglio d'Amministrazione.
Art. 10 - Sindaci Compete al Collegio dei Sindaci, composto da 3 componenti effettivi e da due supplenti, la verifica delle carte di La verifica del bilancio annuale deve avvenire entro il 31 gennaio di ciascun anno al fine di consentire la La nomina a Sindaco É deliberata dal Consiglio d'Amministrazione e dura quattro anni non rinnovabili. Il Presidente dei Sindaci, eletto tra i tre componenti effettivi, non potrÁ appartenere alla stessa Associazione che La nomina del Presidente dei Sindaci viene effettuata contestualmente alla nomina dell'intero collegio. Il compenso dei Sindaci É fissato dal Consiglio d'Amministrazione.
Titolo III - FINANZIAMENTO
Art. 11 - Finanziamento ordinario Il funzionamento ordinario dell'ente É garantito dalla quota annuale di associazione deliberata per l'anno successivo Il finanziamento ordinario deve coprire integralmente tutte le seguenti spese: a) spese di locazione ed utenze direttamente riconducibili all'attivitÁ dell'Ente;
Art. 12 - Finanziamento Straordinario L'esecuzione di attivitÁ di ricerca, studio o analisi di cui all'articolo 3 dello Statuto, in favore degli Enti Bilaterali
Art. 13 - Patrimonio dell'Ente Costituisce patrimonio dell'Ente: l'ammontare in conto capitale delle quote di finanziamento ordinario e, se A cura del Presidente andrÁ tenuto apposito registro di tutti i beni di appartenenza dell'Ente, tale registro sarÁ
Art. 14 - Finanziamenti pubblici Gli eventuali finanziamenti pubblici connessi con specifici progetti andranno rendicontati in appositi bilanci e non
Gli oneri per le prestazioni del Presidente, del Consiglio d'Amministrazione e dei Sindaci andranno deliberati per Il bilancio di previsione É dato dalla determinazione delle quota associativa ordinaria moltiplicata per il numero dei E' fatto espresso divieto di prevedere in sede di determinazione delle disponibilitÁ ogni e qualsiasi entrata diversa da
Art. 16 - Oneri per il Comitato Scientifico Gli oneri per le prestazioni professionali di consulenti e ricercatori andranno deliberati per importi che trovino certa Il bilancio di previsione É dato dalla determinazione delle quota associativa ordinaria moltiplicata per il numero dei E' fatto espresso divieto di prevedere in sede di determinazione delle disponibilitÁ ogni e qualsiasi entrata diversa da
Art. 17 - Bilancio Sociale Il bilancio sociale inizia il 1 gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre dello stesso.
Titolo IV - DURATA, SCIOGLIMENTO E RIMANDI
Art. 18 - Durata dell'Ente La durata dell'Ente É illimitata.
Art. 19 - Scioglimento dell'Ente Il Consiglio d'Amministrazione potrÁ deliberare con la maggioranza dei due terzi la messa in liquidazione dell'Ente Dopo la deliberazione della messa in liquidazione dell'Ente andrÁ nominato dal Consiglio d'Amministrazione prima
Art. 20 - Destinazione del patrimonio dell'Ente Il Patrimonio dell'Ente di cui all'articolo 13 sarÁ dal Liquidatore versato, una volta terminate tutte le operazioni di
Art. 21 - Modifica dello Statuto Le modifiche del presente Statuto saranno deliberate all'unanimitÁ dal Consiglio d'Amministrazione riunito con
Art. 22 - Rimando alla normativa vigente Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente.
ACCORDO ATTUATTIVO PER L'APPRENDISTATO
(da definirsi tra le Parti)
ALLEGATO (F
MODULISTICA E FAC-SIMILE CEDOLINO PAGA
(da definirsi tra le Parti)
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO
Premessa
TITOLO I - ValiditÁ e sfera di Applicazione
Art. 1 - ValiditÁ -
Art. 2 - Sfera di applicazione -
TITOLO II - Assunzione
Art. 3 - ModalitÁ di assunzione -
Art. 4 - Documenti per l'assunzione -
Art. 5 - Previsione contrattuale per ricercatori a contratto extracomunitari -
TITOLO III - Lavoro Part-Time
Art. 6 - definizione -
Art. 7 - Adempimenti -
Art. 8 - Minimo orario -
Art. 9 - Part-time verticale -
TITOLO IV - Apprendistato
Art. 10 - Campo d'azione -
Art. 11 - Rapporto numerico -
Art. 12 - Adempimenti
Art. 13 - Retribuzione degli apprendisti
TITOLO V - Contratto di Inserimento
Art. 14 - Definizione
Art. 15 - Beneficiari
Art. 16 - Aziende eleggibili
Art. 17 - Norma di salvaguardia
Art. 18 - Progetto formativo
Art. 19 - Durata del progetto
Art. 20 - Deroghe per i portatori di handicap
Art. 21 - Norme contrattuali
Art. 22 - Modelli formativi
Art. 23 - Ente Bilaterale
Art. 24 - Rimando alla normativa
TITOLO VI - Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro
Art. 25 - Premessa
Art. 26 - Richiami normativi
Art. 27 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 28 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Art. 29 - Obblighi di informazione
Art. 30 - Diritti dei lavoratori somministrati
Art. 31 - Lavoro intermittente
Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente
Art. 33 - Lavoro ripartito
Art. 34 - Soglie numeriche
Art. 35 - Gestione delle controversie
TITOLO VII - Classificazione del Personale
Art. 36 - Declaratoria
Art. 37 - Automatismo di carriera
Art. 38 - Mansioni di attesa
TITOLO VIII - Quadri
Art. 39 - Declaratoria
Art. 41 - Formazione ed aggiornamento
Art. 42 - Assegnazione della qualifica
Art. 43 - Polizza assicurativa
Art. 44 - IndennitÁ di funzione
Art. 45 - Orario Flessibile
Art. 46 - Orario annuale
TITOLO IX - Ricercatori e Quadri ad Alto Contenuto Tecnologico-Professionale
Art. 47 - Premessa
Art. 48 - Definizione di Ricercatore
Art. 49 - Definizione di Quadro ad alto contenuto Tecnologico-Professionale
Art. 50 - Periodo sabbatico
Art. 51 - Norme di salvaguardia
Art. 52 - Corsi di lingua italiana per Ricercatori-Quadri stranieri
Art. 53 - ProprietÁ intellettuale
Art. 54 - Brevetti
Art. 55 - Lavoro ciclico
TITOLO X - Quadri di Direzione
Art. 56 - Declaratoria
Art. 57 - Accesso alla qualifica
Art. 58 - Minimi retributivi
Art. 59 - Contrattazione collettiva di miglior favore
Art. 60 - Norme di salvaguardia
TITOLO XI - Periodo di Prova
Art. 61 - Periodo di prova
Art. 62 - Sospensione del periodo di prova
TITOLO XII - Orario di Lavoro
Art. 63 - Orario di lavoro settimanale
Art. 64 - Esposizione orario di lavoro
TITOLO XIII - Lavoro Straordinario
Art. 65 - Lavoro straordinario
Art. 66 - Lavoro supplementare
Art. 67 - Registro lavoro supplementare
Art. 68 - Registro lavoro straordinario
Art. 69 - Lavoro ordinario notturno
TITOLO XIV - Telelavoro
Art. 70 - Definizione
Art. 71 - Campo di applicazione
Art. 72 - Dotazioni strumentali
Art. 73 - Rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali
Art. 74 - Furto di dotazioni strumentali
Art. 75 - Orario di lavoro
Art. 76 - Durata
Art. 77 - Sicurezza e prevenzione degli infortuni
Art. 78 - Infortuni
Art. 79 - Santo Patrono
Art. 80 - Comunicazione dell'Accordo di telelavoro
Art. 81 - Ricercatori delocalizzati
Art. 82 - Rimando alla normativa
TITOLO XV - Riposo Settimanale, FestivitÁ, Ferie, Permessi
Art. 83 - Riposo settimanale
Art. 84 - FestivitÁ nazionali
Art. 85 - Ferie
Art. 86 - Permessi
TITOLO XVI - Congedo Matrimoniale - Servizio Militare
Art. 88 - Servizio militare
TITOLO XVII - Missioni e Trasferimenti
Art. 89 - Missioni
Art. 90 - Trasferimenti
Art. 91 - Disposizioni per i trasferimenti
TITOLO XVIII - Sospensione dal Lavoro
Art. 92 - Sospensione del lavoro
TITOLO XIX - AnzianitÁ di Servizio
Art. 93 - Aumenti per anzianitÁ
Art. 94 - AnzianitÁ convenzionale
TITOLO XX - Congedi - Diritto allo Studio
Art. 95 - Congedi retribuiti
Art. 96 - Diritto allo studio
TITOLO XXI - Gravidanza e Puerperio
Art. 97 - Astensione dal lavoro della lavoratrice
Art. 98 - Astensione dal lavoro del lavoratore
Art. 99 - Permessi per assistenza
Art. 100 - Normativa
TITOLO XXII - Malattie ed Infortuni
Art. 101 - Malattia
Art. 102 - Normativa
Art. 103 - Obblighi del lavoratore
Art. 104 - Periodo di comporto
Art. 105 - Trattamento economico di malattia
Art. 106 - Infortunio
Art. 107 - Trattamento economico di infortunio
Art. 108 - Quota giornaliera per malattia ed infortunio
Art. 109 - FestivitÁ
Art. 110 - Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio
Art. 111 - Tubercolosi
Art. 112 - Rimando alla vigente normativa
TITOLO XXIII - Part-Time Temporaneo per Malattia o Assistenza
Art. 113 - Definizione
Art. 114 - Durata temporale del Part-Time temporaneo
Art. 115 - Beneficiari
Art. 116 - Malati Oncologici
Art. 117 - Assistenza Anziani
Art. 118 - Assistenza minori di anni 3 a carico
Art. 119 - Assistenza minori di anni 14 portatori di handicap
Art. 120 - Trasformazione Part-Time temporaneo in definitivo
Art. 121 - Richiesta di annullamento del Part-Time temporaneo
Art. 122 - Deleghe all'Ente Bilaterale
TITOLO XXIV - Trattamento Economico
Art. 123 - Voci retributive
Art. 124 - Divisore orario
Art. 125 - Paghe contrattuali
Art. 126 - IndennitÁ cassa
Art. 127 - Modello di cedolino paga
TITOLO XXV- Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari
Art. 128 - Condizioni di miglior favore
Art. 129 - Procedure di prima applicazione del presente contratto
TITOLO XXVI - MensilitÁ Aggiuntive
Art. 130 - Tredicesima
Art. 131 - Quattordicesima
Art. 132 - Adempimenti Legge 335/95
Art.133 - Competenze
TITOLO XXVIII - Doveri Del Personale E Norme Disciplinari
Art. 134 - Obbligo del prestatore di lavoro
Art. 135 - Divieti
Art. 136 - Giustificazioni delle assenze
Art. 137 - Rispetto orario di lavoro
Art. 138 - Comunicazione mutamento di domicilio
Art. 139 - Provvedimenti disciplinari
Art. 140 - Codice disciplinare
Art. 141 - Normativa provvedimenti disciplinari
TITOLO XXIX - Composizione delle Controversie
Art. 142 - Campo di intervento
Art. 143 - Commissione di Conciliazione paritetica nazionale
Art. 144 - Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali
TITOLO XXX - Risoluzione del Rapporto di Lavoro - Preavviso
Art. 145 - Scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 cod.civ.
Art. 146 - Recesso ex art. 2119 cod. civ.
Art. 147 - Normativa
Art. 148 - NullitÁ del licenziamento
Art. 149 - NullitÁ del licenziamento per matrimonio
Art. 150 - Licenziamento simulato
Art. 151 - Periodo di preavviso
Art. 152 - Preavviso per dimissioni
Art. 153 - Decorrenza del periodo di preavviso
Art. 154 - IndennitÁ sostitutiva del preavviso
Art. 155 - Trattamento di fine rapporto
Art. 156 - Decesso del dipendente
Art. 157 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Art. 158 - Dimissioni
Art. 159 - Dimissioni per matrimonio
Art. 160 - Dimissioni per maternitÁ
TITOLO XXXI - Sicurezza sul Lavoro
Art. 161 - Premessa
Art. 162 - Richiami normativi
Art. 163 - Adempimenti preliminari
Art. 164 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS
Art. 165 - Disposizioni finali
TITOLO XXXI - Tutela della Dignita' e Parita' dei Lavoratori
Art. 166 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 167 - Pari OpportunitÁ
Art. 168 - Azioni Positive
Art. 169 - Molestie sui luoghi di lavoro
Art. 170 - Lavoratori di lingua non italiana
Art. 171 - Lavoratori stranieri
Art. 172 - Aspettativa per tossicodipendenza
Art. 173 - Aspettativa per alcolismo
Art. 174 - SalubritÁ degli ambienti di lavoro
Art. 175 - Tutela dei genitori di portatori di Handicap
Art. 176 - Mobbing
TITOLO XXXIII - Relazioni Sindacali
Art.177 - Relazioni Nazionali
Art. 178 - Relazioni Territoriali
Art. 179 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 182 - Contrattazione aziendale
Art. 183 - Assemblea
Art. 184 - Referendum
Art. 185 - Delegato Provinciale
Art. 186 - Attivazione della trattenuta per il Delegato Provinciale
Art. 187 - Deleghe Sindacali
Art. 188 - Quote di riserva per le categorie numericamente minori
Art. 189 - Dirigenti sindacali
Art. 190 - permessi sindacali ex punto a) dell'artic. 181)
Art. 191 - Permessi retribuiti RSU
Art. 192 - Permessi non retribuiti RSU
Art. 193 - Aspettativa per incarichi sindacali
Art. 194 - COVELCO
TITOLO XXXIV - Ente Bilaterale
Art. 195 - Ente bilaterale
Art. 196 - Finanziamento dell'Ente Bilaterale
Art. 197 - Funzioni di promozione e attivazione della formazione continua in seno all'Ente
Art. 198 - Finanziamento dell'Ente Bilaterale per il 'Fondo Formazione del Terziario-
TITOLO XXXV - Operatori di Vendita
Art. 199 - Definizione di Operatore di Vendita
Art. 200 - Deroghe al presente contratto collettivo
SUBTITOLO A - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 201 - Classificazione del personale
Art. 202 - Assunzione
Art. 203 - Documentazione
Art. 204 - Periodo di prova
SUBTITOLO B - ELEMENTI RETRIBUTIVI ED ECONOMICI
Art. 205 - Retribuzione mensile
Art. 206 - Paga base
Art. 207 - Provvigioni
Art. 208 - Diarie
Art. 209 - Assorbimenti
Art. 210 - Rischio macchina
Art. 211 - Trattamento economico di malattia e infortunio
SUBTITOLO C - GESTIONE DEL RAPPORTO
Art. 212 - Prestazione lavorativa settimanale
Art. 213 - Riposo settimanale
Art. 214 - Normativa retribuzione ferie
Art. 215 - Tutela del posto di lavoro
Art. 216 - Mansioni del lavoratore
Art. 217 - Mansioni promiscue
Art. 218 - Passaggi di livello
Art. 219 - Trasferimenti
Art. 220 - Trattenimento in sede
SUBTITOLO D RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 221 - Trattamento di fine rapporto - TFR
Art. 222 - Cessione o trasformazione dell'azienda
SUBTITOLO E VARIE E RIMANDI
Art. 223 - Obblighi del prestatore di lavoro
Art. 224 - Cauzioni
Art. 225 - Diritto di rivalsa
Art. 226 - Ritiro cauzioni per cessazione rapporto
Art. 227 - Deposito contratto collettivo
TITOLO XXXVII - Decorrenza e Durata
Art. 228 - Decorrenza e durata
ALLEGATI AL CONTRATTO COLLETTIVO
ALLEGATO A) MINIMI TABELLARI
Premessa ModalitÁ di costituzione e di funzionamento Art. 1. Ambito ed iniziativa per la costituzione Art. 2 Composizione Art.3 Numero dei componenti Art.4 Diritti, permessi, libertÁ sindacali, tutele e modalitÁ di esercizio Art.5 Compiti e funzioni Art. 6 Durata e sostituzione nell'incarico Art. 7 Decisioni Art. 8 Clausola di salvaguardia
Disciplina della elezione della R.S.U. Art. 1 ModalitÁ per indire le elezioni Art. 2 Quorum per la validitÁ delle elezioni Art. 3 Elettorato attivo e passivo Art. 4 Presentazione delle liste Art. 5 Commissione elettorale Art. 6 Compiti della Commissione Art. 7 Affissioni Art. 8 Scrutatori Art. 9 Segretezza del voto Art. 10 Schede elettorali Art. 11 Preferenze Art. 12 ModalitÁ della votazione Art. 13 Composizione del seggio elettorale Art. 14 Attrezzatura del seggio elettorale Art. 15 Riconoscimento degli elettori Art. 16 Compiti del Presidente Art. 17 Operazioni di scrutinio Art. 18 Attribuzione dei seggi Art. 19 Ricorsi alla Commissione elettorale Art. 20 Comitato dei garanti Art. 21 Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U. Art. 22 Adempimenti della Direzione aziendale Art. 23 Clausola finale
ALLEGATO (C REGOLAMENTO ELETTORALE PER I
TITOLO I - AZIENDE SINO A 15 DIPENDENTI -
Art. 2 Elezioni del RLS Art. 3 Durata del mandato Art 4 Formazione RLS Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione. Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS. Art. 7 Rappresentate del lavoratori per la Sicurezza Territoriale Art 8 Applicazione Dlgs 626/94 Art. 9 Dimensioni del territorio Art. 10 Durata del mandato Art. 11 Clausola estensiva
TITOLO II - ORGANISMO PARITETICO Art. 12 Costituzione Art. 13 TerritorialitÁ Art. 14 Funzionamento OP Art. 15 Retribuzione RLST Art. 16 Notifica nominativi RLST
TITOLO III - AZIENDE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI Art. 17 Sfera di applicazione Art. 18 Numero degli RLS Art. 19 Monte ore per RLS Art. 20 Garanzie per gli RLST Art. 21 ModalitÁ di elezione
TITOLO IV - FORMAZIONE DEGLI RLS/RLST Art. 22 Formazione RLS/RLST Art. 23 RLST Art. 24 RLS Art. 25 Permessi per la formazione
TITOLO V - PERCORSO FORMATIVO Art.26 Materie formative Art. 27 Criteri valutativi Art. 28 Riconoscimento RLS
TITOLO VI- ATTRIBUZIONI DEI RLS/RLST Art.29 Accesso ai luoghi di lavoro Art.30 ModalitÁ di consultazione Art.31 Informazione Art.32 Documentazione aziendale Art.33 Norme di salvaguardia ed estensive
TITOLO VII- NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 34 Sostituzione RLS Art. 35 Aziende sino a 200 dipendenti Art. 36 Aziende con piÝ di 200 dipendenti Art. 37 Sostituzione RLST Art. 38 Clausola di salvaguardia Art. 39 Decorrenza e durata
ALLEGATO (D ENTE BILATERALE INTERCONFEDERALE CONFTERZIARIO - CIU - CONFLAVORATORI Statuto Titolo I - COSTITUZIONE, SCOPI, Art. 1 - Costituzione Art. 2 - Sede legale Art. 3 - Scopi Sociali Art. 4 - Modifica degli Scopi Sociali Art. 5 - Soci
Titolo II - CARICHE SOCIALI Art. 6 - Presidente Art. 7 - Consiglio di Amministrazione Art. 8 - Direttore Generale Art. 9 - Comitato Scientifico Art. 10 -Sindaci
Titolo III - FINANZIAMENTO Art. 11 - Finanziamento ordinario Art. 12 - Finanziamento Straordinario Art. 13 - Patrimonio dell'Ente Art. 14 - Finanziamenti pubblici Art. 15 - Oneri per le cariche sociali Art. 16 - Oneri per il Comitato Scientifico Art. 17 - Bilancio Sociale
Titolo IV - DURATA, SCIOGLIMENTO E RIMANDI Art. 18 - Durata dell'Ente Art. 19 - Scioglimento dell'Ente Art. 20 - Destinazione del patrimonio dell'Ente Art. 21 - Modifica dello Statuto Art. 22 - Rimando alla normativa vigente
ALLEGATO (E ACCORDO ATTUATTIVO PER L'APPRENDISTATO
ALLEGATO (F MODULISTICA E FAC-SIMILE CEDOLINO PAGA
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