REPORT EXTRA

                                             CONTRATTO COLLETTIVO

NAZIONALE DI LAVORO

PER I DIPENDENTI DA AZIENDE

DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E

DEL TERZIARIO

 


 

CONFTERZIARIO - Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa

 

A.L.A.R.

 

CONFEDERAZIONE ITALIANA UNIONQUADRI - CIU

 

CONFLAVORATORI - Confederazione dei Lavoratori

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO

NAZIONALE DI LAVORO

PER I DIPENDENTI DA AZIENDE

DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E

DEL TERZIARIO

 

Testo Ufficiale

Montegrotto, 24 Luglio 2004

 


CONFTERZIARIO - Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa

Sede legale: Via della Bufalotta 32 00100 Roma

Sede Operativa nazionale: Viale dell'Industria, 66
tel. 049.8691811 - fax 049.8691866
35129 Padova
Codice Fiscale: 93008580297

¿ PROPRIETA' RISERVATA

____________

Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare

la piena e completa proprietÁ del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti,
organizzazioni, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti

_______

 

 AVVERTENZA

Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di
migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei
contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali, non costituiscono elemento di interpretazione della norma

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL
COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO

 

Addi', ventiquattro del mese di Luglio anno duemilaquattro in Montegrotto (Padova) le sottoindicate
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di
accordo di seguito Nominato Contratto Collettivo Del Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Commercio, Dei
Servizi E Del Terziario e all'atto della stipula sono presenti:

 

 

- Confterziario - Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa - rappresentata dal Presidente
Nazionale Fausto Perazzolo Marra e dai Vice Presidenti Giorgio Ferro e Giancarlo Badalin, dai Consiglieri
Nazionali Gabriele Bolognesi, Lionello Durissini, Cesare Fontana, Luisa Menguzzato, Roberto Paperini,
Giuseppina Pilo, Ivonne Poli, Paola Zaniboni, Roberto Saiani, Manuel Del Bandecca, Maurizio Benedetto
componenti il Consiglio Nazionale e dalla Commissione Contrattuale, coordinata da Giorgio Ferro e composta
dai Soci Paolo Belleggia, Antoniana Carollo, Luisito Cazzanti, Roberto Semplici, Fiorenzo Tremolada, Angela
Ilgrande, Alfredo D'Abrosca, Gian Luigi De Santis, Paolo Frighetto, Roberto Lucchina, Diego Musizza, Enzo
Aldo Priolo, Donatella Ravaglioli, Vittorio Rinaldin, Daniela Rocatello, Daniele Tarchi, Marzia Tassinari,
Andrea Tezza, Rolando Visintainer, con l'assistenza di Pier Corrado Cutillo della Direzione delle Relazioni
Industriali ed Istituzionali della Confterziario
- Con la partecipazione dell'associata ALAR rappresentata da Rino Rossetto - e dal Comitato di Settore del
Commercio e del Terziario rappresentata da Enzo Munaro, Enzo Pasarella, Rolando Casonato, Michele
Marchetto, Armando Soncin, Franco Zaccaron, Fabio Battiston, Angelo Mario Ministrini, Gianni Marchetti,
Angela Ilgrande, Dovetto Paola, Giunchi Stefania, Apostolo Paolo, Alfredo Romagnoli.


E

 


- Confederazione Italiana Unionquadri - di seguito CIU - e la CIU Agenzia delle Aziende, rappresentate dal loro
Presidente Nazionale Corrado Rossitto, dal Vice Presidente Nazionale Giuseppe Janne, dai Signori Ezio Betto,
Fernando Bortolotti, Luca Catalano, Sergio D'Orazio, Aldo Janne, Gian Pietro Lombardi, Bernardo Malfi,
Alessandra Marin, Fabio Petracci, Imma Pietropaolo, Giuseppe Ruvolato, Leonardo Terra, Eugenia Duca


E

 

 


- Confederazione dei Lavoratori, di seguito CONFLavoratori, rappresentata dal suo Segretario Generale
Giuseppe Carbone , dal Presidente Nazionale Domenica BagalÁ e dai Signori Ignazio Amato, Diego De
Gaetano, Filippo Capelluto, Antonino Minniti, Cataldo Savastano, Antonio Bonaccorso, Palmerino Zoccatelli


Le sottoscritte organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo e regolarizzazione
dei rapporti di lavoro dipendente per il settore delle aziende del Terziario il presente CCNL composto da una
premessa da XXXVI titoli, 228 articoli, 6 allegati di cui 1 tabella.

 

Premessa

Nella predisposizione, definizione e contrattazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro le
parti hanno inteso realizzare una normativa che, ferme restando le 'consuetudini' normative e retributive del
settore fosse portatore di una visione complessiva improntata a tre assi portanti: modernizzazione e recepimento dei
nuovi istituti di lavoro, primo tra tutti la riforma Biagi (Legge 30/03), rispetto dei diritti acquisiti e delle legittime
aspettative dei lavoratori, cui il presente contratto si applicherÁ, creazione di un solido telaio di relazioni bilaterali.

 

Nel dettaglio, con il recepimento integrale della Legge 30/03, unitamente ai contratti di inserimento ed alla
messa allo stato dell'arte dell'apprendistato, le Parti credono di aver creato tutti i presupposti per consentire alle
Aziende di settore di avere un ampio spettro di opzioni tale da rendere il ricorso al lavoro nero, o l'utilizzo di
strumenti paracontrattuali, non piÝ convenienti e quindi facendo venire meno ogni possibile attenuante che possa
'giustificare' la creazione di rapporti irregolari.

 

Aspetto questo che le Parti, oltre che a difesa dei diritti inalienabili dei lavoratori, vedono come momento
di svolta anche per il tessuto competitivo del settore dove, come avviene oggi, le imprese che sfuggono al rispetto
delle regole, di fatto alterano il tessuto competitivo tra gli operatori.

 

Analogamente, per quanto attiene al secondo asse, la assoluta garanzia dei diritti in essere per i
lavoratori, unita allo sviluppo delle norme ad hoc per l'area medio alta e dei quadri, consente di offrire le massime
garanzie ai soggetti cui si applicherÁ il presente contratto collettivo.

 

Di diretta connessione con il punto precedente, l'amplissima gestione bilaterale di praticamente tutti gli
istituti contrattuali dovrebbe garantire le necessarie compensazioni tra i contrapposti, ed egualmente legittimi,
interessi che possiamo dire rappresentati dai primi due punti.

 

Di particolare attenzione É la gestione speciale, all'interno dell'Ente Bilaterale, tesa al conseguimento
degli obiettivi di formazione continua e di aggiornamento professionale per tutte le diverse professionalitÁ e
competenze previste dal presente contratto collettivo.

 

Le Parti, nel siglare il presente contratto, richiamano per le indubbie valenze politico-sindacali che ne
derivano, gli analoghi strumenti contrattuali del Turismo e degli studi professionali contabili, che si collocano nel
piÝ completo sistema contrattuale rivolto all'insieme delle piccole-medie imprese.

 

CONFTERZIARIO - ALAR - CONFEDERAZIONE ITALIANA UNIONQUADRI CIU - CONFLAVORATORI

 

TITOLO I

ValiditÁ e sfera di Applicazione

 

Art. 1 (ValiditÁ)

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i
rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, tra le aziende dei settore commercio, servizi e terziario ed il
relativo personale dipendente.

AltresÍ il presente contratto collettivo regola, ove compatibile con le disposizioni di Legge e con la libertÁ delle parti
contraenti, i lavoratori di cui alle norme della legge 30/03.

 

Art. 2 (Sfera di applicazione)

 A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, si elencano le tipologie contrattuali alle
quali si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro:

 

ATTIVITA' DI VENDITA

- commercio all'ingrosso, al minuto, al chiuso, all'aperto di generi alimentari;
- commercio all'ingrosso, al dettaglio, al chiuso, all'aperto di generi non alimentari;
- supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
- importatori e torrefattori di caffÉ;
- commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e
- congelata; di pollame, uova, selvaggina e affini; commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
- commercio all'ingrosso ed al minuto di tessuti di ogni genere o tessili;
- articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie,
- terraglie, vetrerie e cristallerie;
- giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato;
- case di vendita all'asta; articoli per regalo, articoli per fumatori e tabacchi;
- oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
- librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali;
- cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria;
commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
- ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni;
articoli di ferro e metalli;
- apparecchi elettronici ed elettrodomestici
- autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio
con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il
noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio e accessori per
automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
- gestori di impianti di distribuzione di carburante; imprese di riscaldamento;
- commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli per l'edilizia;
- aziende distributrici di specialitÁ medicinali e prodotti chimico- farmaceutici;
- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
- prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da
prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri
prodotti di uso agricolo);

 

 

ATTIVITA' DI SERVIZIO

- mediatori pubblici e privati;commissionari;
- fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
- compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed
- esportazioni di merci promiscue);
- agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da societÁ operanti nel settore distributivo di prodotti
petroliferi e accessori;
- imprese portuali di controllo.
- imprese di leasing;recupero crediti, factoring; noleggio e vendita di audiovisivi;
- telemarketing, televendite;e allestimenti di interni e vetrine; servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione
tecnica e controllo qualitÁ; agenzie pubblicitarie; concessionarie di pubblicitÁ; aziende di pubblicitÁ;agenzie di
distribuzione e consegna di materiale pubblicitario; promozione vendite; agenzie fotografiche; uffici Residences;
societÁ di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere; intermediazione merceologica; altri
servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, gestione
parcheggi; autorimesse e autoriparatori non artigianali; uffici cambi extrabancari; servizi fiduciari; buying
office; agenzie di brokeraggio; attivitÁ di garanzia collettiva fidi; aziende e agenzie di consulenza,
intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili; agenzie di operazioni
doganali; servizi di traduzioni e interpretariato; agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;vendita di



multiproprietÁ; autoscuole; agenzie di servizi matrimoniali; agenzie di scommesse;servizi di ricerca e consulenza
meteorologica;
- altri servizi alle persone.

 

 

ATTIVITA' DI RICERCA E/O AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO-PROFESSIONALE

- servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
- ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione ;
- consulenza di direzione e organizzazione aziendale;
- agenzie di relazioni pubbliche;
- agenzie di informazioni commerciali;
- servizi di design, grafica, progettazione
- societÁ per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
- agenzie pubblicitarie;
- recupero e risanamento ambientale;
- analoghe aziende operanti nel campo della ricerca pura o applicata sia in proprio che per conto di soggetti terzi:
pubblici o privati


 

 

 


TITOLO II

Assunzione

 

Art. 3 (ModalitÁ di assunzione)

L'assunzione del personale sarÁ effettuata secondo le norme di legge in vigore.

L'assunzione puÔ essere sia a tempo indeterminato che determinato, dell'avvenuta assunzione deve essere data
comunicazione all'ufficio di collocamento il giorno successivo non festivo.

L'assunzione sia a tempo indeterminato che determinato dovrÁ risultare da atto scritto contenente le seguenti
indicazioni:

- Data di assunzione;
- Durata del periodo di prova;
- Qualifica di inquadramento;
- Trattamento economico;
- Indicazione del CST che eseguirÁ gli adempimenti di Legge e contrattuali connessi con lo svolgimento del
- rapporto di lavoro.

 

 

Art. 4 (Documenti per l'assunzione)

Per l'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:

- Numero di Codice fiscale;
- Certificato del titolo di studio e/o documento equipollente allo stesso;
- Libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione o equipollente autocertificazione;
- Documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano in possesso;
- Libretto di idoneitÁ sanitaria per il personale che deve essere adibito alla preparazione, manipolazione di
sostanze alimentari;
- Documenti e dichiarazioni necessari per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
- Accettazione della lettera di assunzione;
- Dichiarazione di accettazione della normativa del presente contratto collettivo;
- Altri documenti e certificati che la ditta riterrÁ opportuno richiedere;
- Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli adempimenti di legge;
- Permesso di soggiorno (per lavoratori extracomunitari).

 

 

NOTA A VERBALE

1) le Parti stabiliscono che eventuali modifiche di legge o di denominazione della documentazione di cui agli
articoli 3 e 4, saranno automaticamente recepite nelle future pratiche per l'assunzione;
2) le documentazioni richieste possono essere sostituite , ai sensi della normativa vigente, da dichiarazioni scritte
che il lavoratore neoassunto autocertifichi.

 

 

Art. 5 (Previsione contrattuale per ricercatori a contratto extracomunitari)

Le Parti sottoscrittici del presente CCNL intendono richiamare la loro convinta adesione ai principi ispiratori che
sono alla base dell'attuale attivitÁ degli organi della UE per la definizione di una nuova Direttiva che regoli gli
operatori dello spazio europeo della ricerca nonchÊ l'arrivo nei paesi comunitari di ricercatori e/o lavoratori ad alta
professionalitÁ extracomunitari.


A tal fine, in attesa della prossima approvazione delle Direttiva Comunitaria e del suo successivo recepimento da
parte del Parlamento italiano, le Parti intendono con il presente ed i seguenti articoli inseriti nel presente CCNL,
definire sin da subito il pronto recepimento della suddetta norma.

 

NOTA A VERBALE

Le Parti concordano che dal momento del recepimento da parte dell'ordinamento nazionale entro 60 giorni si
riuniranno, in sede di Ente Bilaterale, per la definizione delle norme contrattuali.

AltresÍ le parti stabiliscono che se entro 90 giorni dall'avvio dei negoziati non si dovesse arrivare ad un accordo, la
normativa verrÁ recepita come da testo ufficiale e a far data da quel giorno direttamente applicabile dalle aziende.

 

 

 

TITOLO III

Lavoro Part-Time

 

Art. 6 (Definizione)

Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello
stabilito dal presente contratto.

Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire flessibilitÁ della forza lavoro, in rapporto ai flussi di attivitÁ
nell'ambito della giornata, della settimana o dell'anno, nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei
lavoratori.

 

Art. 7 (Adempimenti)

L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrÁ risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:

- la data di assunzione;

- la durata del periodo di prova;

- la qualifica e livello di inquadramento;

- il trattamento economico secondo i criteri di proporzionalitÁ all'entitÁ delle prestazioni;

- la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalitÁ.

 

Art. 8 (Minimo orario)

L'orario minimo contrattuale per i lavoratori assunti con contratto part-time É fissato in 18 ore settimanali.

L'orario minimo giornaliero É fissato in 3 ore.

 

Art: 9 (Part-time verticale)

I lavoratori part-time potranno essere anche assunti con un orario di lavoro che preveda un numero di giornate a
tempo pieno.

 

 

 

TITOLO IV

Apprendistato

 

Art. 10 (Campo d'azione)

La disciplina dell'apprendistato É regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni
contenute nel presente contratto.

é considerato apprendista il lavoratore, in etÁ ed ai sensi della legge, che venga assunto dall'azienda per conseguire
attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale.

La durata del periodo di apprendistato É fissata in quattro anni per tutte le tipologie.

Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero
all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attivitÁ e non siano
intercorse tra l'uno e l'altro periodo, interruzioni superiori a 12 mesi.

La durata dell'addestramento o del tirocinio sarÁ di sei mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli
Istituti Professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di Addestramento Professionale
Regionale e da Enti ed Istituti riconosciuti dalla Regione, sempre che i suddetti titoli siano dell'indirizzo didattico
specifico rispetto all'attivitÁ esplicata nell'apprendimento.

Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di legge.

In caso di malattia superiore ai 3 (tre) giorni e che non comporti ricovero in strutture ospedaliere, agli apprendisti
sarÁ riconosciuto, per un massimo di 15 giorni l'anno, un trattamento di malattia pari al 60% della retribuzione
dell'apprendista, a completo carico del datore di lavoro. Ulteriori giornate di malattia nel corso dell'anno non
daranno diritto a percepire alcuna integrazione economica.

In caso di ricovero ospedaliero l'azienda corrisponderÁ il 60% del trattamento economico giornaliero
dell'apprendista per tutto il periodo del ricovero.


 

Art. 11 (Rapporto numerico)

Il numero massimo di apprendisti per ogni azienda non potrÁ superare la proporzione di tre apprendisti per il titolare
e di un apprendista per ogni lavoratore o familiare coadiuvante che partecipano effettivamente al lavoro.

L'azienda che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o ne ha meno di due puÔ assumere apprendisti in
numero non superiore a due.

Per l'etÁ di assunzione degli apprendisti si applica la normativa vigente.

Il periodo di prova per gli apprendisti É fissato in trenta giorni lavorativi, compiuto il periodo di prova l'assunzione
diventa definitiva fino al termine dell'apprendistato.

 

Art. 12 (Adempimenti)

Il datore di lavoro É tenuto a comunicare, entro i termini di legge al competente Centro per l'Impiego ed al CST
competente, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.

Il datore di lavoro É tenuto inoltre a comunicare, sempre al Centro per l'Impiego ed al CST competente, i nominativi
degli apprendisti che per qualsiasi motivo cessano il rapporto di lavoro entro 5 giorni dalla cessazione stessa.

 

Art. 13 (Retribuzione degli apprendisti)

La retribuzione degli apprendisti É quella riportata nelle seguente tabella percentuale:

 

Livello/anzianitÁ

1œ anno

2œ anno

3œ anno

4œ anno

III livello

60%

65%

75%

85%

IV livello

65%

70%

75%

85%

V livello

70%

80%

85%

-----

VI livello

70%

85%

-----

-----

 

 

Ovvero i minimi retributivi saranno i seguenti:

Livello

1œ anno

2œ anno

3œ anno

4œ anno

III Livello

? 792,00

? 858,00

? 990,00

? 1.122,00

IV livello

? 786,50

? 847,00

? 907,50

? 1.028,50

V livello

? 799,40

? 913,60

? 970,70

-------

VI livello

? 753,90

? 915,45

-------

-------

 

 

 

 

TITOLO V

Contratto di Inserimento

 

Art. 14 (Definizione)

Il contratto di inserimento É lo strumento giuridico e negoziale, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 276/2003, mediante il
quale si facilita l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.

 

Art. 15 (Beneficiari)

Posso essere assunti con contratto di inserimento le seguenti categorie:

 Disoccupati di lunga durata, con piÝ di 12 mesi di disoccupazione, e con un'etÁ compresa tra 29 e 32 anni;
 Lavoratori espulsi dal mondo del lavoro con piÝ di 50 anni;
 Lavoratori che, per qualsiasi motivo, abbiano avuto una interruzione della propria attivitÁ lavorativa per un
periodo maggiore di 24 mesi;
 Donne disoccupate residenti nelle aree dichiarate, con apposito decreto ministeriale, di maggiore disoccupazione
femminile;
 Portatori di handicap.

 

 

Art. 16 (Aziende eleggibili)

Sono autorizzate ad assumere con contratti di inserimento tutte le Aziende, applicanti il presente contratto collettivo,
che rispondano al requisito di legge di aver mantenuto in servizio, con trasformazione del contratto di inserimento in
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno il 60% dei contratti scaduti nei 18 mesi precedenti.

 

NOTA A VERBALE

Nel computo della soglia del 60% vanno ricompresi anche i lavoratori assunti con contratto di inserimento che,
successivamente alla loro assunzione a tempo indeterminato, abbiano dato le dimissioni o siano stati licenziati per
giusta causa o giustificato motivo.

 

Art. 17 (Norma di salvaguardia)


In considerazione delle esigue dimensioni caratteristiche della tipologia media delle impresi operanti nel terziario ed
inquadrate dal presente contratto collettivo, resta comunque garantita la facoltÁ per le Aziende di promuovere
contratti di inserimento anche dopo il mancato rinnovo dei primi tre lavoratori assunti con tale strumento.

 

Art. 18 (Progetto formativo)

Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento É il puntuale rispetto della elencata serie di
adempimenti e procedure:

 Sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell'allegato progetto formativo;
 Progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione
e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione
teorica e le modalitÁ del loro svolgimento, le coperture assicurative che l'azienda riconoscerÁ al lavoratore nel
caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita;
 La certificazione da parte dell'Ente Bilaterale del suddetto progetto formativo.

 

 

Art. 19 (Durata del progetto)

La durata del contratto di inserimento É, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompresa tra
un minimo di 9 mesi ed uno massimo di 18.

La durata del progetto formativo non puÔ, per alcun motivo, essere modificata estendendone il periodo.

In qualsiasi momento l'azienda puÔ, viceversa, passare il lavoratore nel ruolo a tempo indeterminato.

 

Art. 20 (Deroghe per i portatori di handicap)

Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte
dell'Ente Bilaterale puÔ prevedere una durata massima di 36 mesi.

In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire
una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione
degli infortuni.

 

Art. 21 (Norme contrattuali)

Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherÁ integralmente il presente contratto collettivo con la sola
esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro dove, con analogia a quanto
giÁ previsto per i Contratti di Formazione e Lavoro, il contratto potrÁ prevedere diverse durate.

Il limite minimo di copertura É comunque fissato in 70 giorni di calendario.

In considerazione delle caratteristiche intrinseche del livello VII non É consentito assumere lavoratori con contratto
di inserimento che preveda alla fine del percorso formativo il suddetto livello.

 

Art. 22 (Modelli formativi)

I modelli formativi, fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di legge, potranno essere formulati secondo
due distinti iter:

a) liberamente elaborati dall'azienda prevedendo la mansione di approdo, il percorso formativo on the job, la
formazione teorica, gli elementi di orientamento per la conoscenza basica delle norme sulla sicurezza di persone
e cose, e individuando - nominalmente - le risorse umane giÁ presenti in azienda che occuperanno il ruolo di
tutor formativi e di referenti per il lavoratore;
b) utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall'Ente Bilaterale delegando allo stesso alcune delle
funzioni che la normativa mette in carico all'azienda.

 

 

Art. 23 (Ente Bilaterale)

L'Ente Bilaterale svolgerÁ due distinte funzioni in merito alla applicazione del contratto di inserimento: una per i
contratti di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, consistente nell'azione di certificazione obbligatoria del
contratto stesso; l'altra di assistenza e supervisione per i contratti di cui alla lettera b) dello stesso articolo.

 

Art. 24 (Rimando alla normativa)

Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che
dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l'attuale vigenza quadriennale all'Ente
Bilaterale.

 

NOTA A VERBALE

Le Parti demandano all'Ente Bilaterale, in fase di definizione e certificazione dei percorsi formativi connessi ai
contratti di inserimento, la determinazione delle diverse durate temporali dei suddetti contratti di inserimento, per i
lavoratori in possesso di titoli di studio direttamente inerenti le mansioni per cui vengono assunti.

 

 

 

 


TITOLO VI

Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro

 

 

Art. 25 (Premessa)

Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla 'Riforma Biagi' (D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore
flessibilitÁ strutturale e organizzativa all'impresa e migliore occupabilitÁ dei lavoratori inoccupati e disoccupati.

Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento piÝ alto di confronto
necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto
degli sforzi e della volontÁ conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

 

Art. 26 (Richiami normativi)

Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003,
n. 276, in particolare:

- per la somministrazione di lavoro: artt. 27, 28, 29, 30;

- per il lavoro intermittente: artt. 31 e 32;

- per il lavoro ripartito: art. 33.

 

Art. 27 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)

Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, cosÍ come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs.
10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell'impresa, che assume le vesti
negoziali di 'utilizzatore'.

Il contratto di somministrazione a tempo determinato puÔ essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro
autorizzate e iscritte alla Sezione I dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui É
possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6
settembre 2001, n. 368, e puÔ essere concluso quindi ogniqualvolta l'impresa debba fronteggiare particolari
problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili
all'ordinaria attivitÁ dell'impresa stessa.

In particolare, ferma restando la libera utilizzabilitÁ dell'istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto
di somministrazione a termine puÔ essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attivitÁ, e comunque nei
seguenti casi:

.. punte di intensa attivitÁ alle quali non si puÔ fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
.. per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o
eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
.. per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificitÁ necessitano di professionalitÁ e specializzazione
differenti e piÝ articolate di quelle in forza;
.. per l'esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalitÁ a carattere eccezionale o presenti unicamente
sul mercato del lavoro locale.

 

 

Art. 28 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato)

Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato puÔ essere stipulato con una delle Agenzie per il
lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto
per le seguenti lavorazioni e/o attivitÁ:

a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti
intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e
merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonchÊ servizi di economato;
e) per attivitÁ di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo
organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attivitÁ di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonchÊ per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui
al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari,
per particolari attivitÁ produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali
richiedano piÝ fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella
normalmente impiegata nell'impresa.


Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrÁ essere stipulato per le lavorazioni e/o
attivitÁ che saranno dettagliate dall'Ente bilaterale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL.

 


Art. 29 (Obblighi di informazione)

L'impresa utilizzatrice comunica alle R.S.U. e, in mancanza, alle OO.SS.firmatarie il presente contratto collettivo a
livello territoriale:

a) il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di
somministrazione di cui agli artt. 21 e 22 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e
necessitÁ di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque
giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato,
il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la
qualifica dei lavoratori interessati.


Analoga comunicazione andrÁ effettuata entro il 1œ marzo al CST competente, che provvederÁ ad inoltrarla all'Ente
bilaterale.

 

Art. 30 (Diritti dei lavoratori somministrati)

Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 21 e 22 presso l'impresa utilizzatrice sono
riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura
del rapporto di lavoro.

Con riferimento alle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi
concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa la contrattazione di secondo livello dovrÁ
prevedere la quantificazione e le modalitÁ di corresponsione per le categorie di lavoratori somministrati presenti in
azienda. In mancanza di previsione ai lavoratori somministrati verrÁ riconosciuto, in frazione annua, lo stesso
trattamento previsto per i lavoratori a tempo indeterminato occupati in azienda.

I lavoratori somministrato hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della
somministrazione, i diritti di libertÁ e di attivitÁ sindacale, nonchÊ a partecipare alle assemblee del personale
dipendente dell'impresa utilizzatrice.

Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle attivitÁ sindacali, il lavoratore
somministrato che ne fa richiesta durante l'esecuzione del contratto di somministrazione conserva il posto presso
l'impresa utilizzatrice fino alla scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30 della legge 20
maggio 1970, n. 300.

I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di
normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza
sul lavoro.

 

Art. 31 (Lavoro intermittente)

Il contratto di lavoro intermittente puÔ essere stipulato nelle seguenti ipotesi.

a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate per i
casi di svolgimento del lavoro straordinario come evidenziati nel successivo art. 65;
b) in via sperimentale per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di
etÁ ovvero da lavoratori con piÝ di 45 anni di etÁ che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle
liste di mobilitÁ e di collocamento;
c) per prestazioni da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed
in altri periodi che saranno individuati dalle parti entro sei mesi dalla firma del presente CCNL.


Successivamente l'aggiornamento dei periodi e/o la loro modifica-abrogazione sarÁ competenza dell'Ente bilaterale.

Ai fini della stipula dei contratti di lavoro intermittente di cui al precedente comma 1, lett. c) s'intende:

- per 'fine settimana' il periodo che va dall'apertura ordinaria del venerdÍ alla chiusura ordinaria della domenica;
- per 'ferie estive' il periodo che va dall'ultimo lunedÍ di maggio al primo sabato di ottobre;
- per 'vacanze natalizie' il periodo che va dal sabato precedente all'8 dicembre al sabato successivo al 6 gennaio;
- per 'vacanze pasquali' il periodo che va dal venerdÍ che precede la domenica delle palme al martedÍ successivo
alla Pasqua.


Il contratto di lavoro intermittente puÔ essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a termine secondo le
disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.

Il datore di lavoro É tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.U. e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del
presente contratto collettivo a livello territoriale.

Analoga comunicazione andrÁ effettuata entro il 1œ marzo al CST competente, che provvederÁ ad inoltrarla all'Ente
bilaterale.

 

Art. 32 (Diritti e doveri del lavoratore intermittente)

Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL,
salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.

Se nel contratto di lavoro intermittente É previsto l'obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di
lavoro, É altresÍ stabilita la corresponsione di una indennitÁ mensile di disponibilitÁ per i periodi nei quali il
lavoratore stesso garantisce la disponibilitÁ al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, la stessa É prevista nella
misura pari al 25% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi dell'art. 125 del CCNL. In ogni caso si tiene conto


di quanto previsto dal DM 10 marzo 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'indennitÁ di
disponibilitÁ É esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilitÁ di rispondere alla chiamata, il
lavoratore intermittente É tenuto a informare il datore di lavoro secondo le modalitÁ previste dall'art. 102 del
presente CCNL, nel periodo di temporanea indisponibilitÁ non matura il diritto alla indennitÁ di disponibilitÁ. Se il
lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennitÁ di disponibilitÁ per un
periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.

Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, É ricompreso nella
fattispecie della assenza ingiustificata.

Il prestatore di lavoro intermittente É computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di
legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

 

Art. 33 (Lavoro ripartito)

Il contratto di lavoro ripartito É uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido
l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa, per cui ogni lavoratore resta personalmente e
direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro
ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti
dalla natura del rapporto di lavoro.

I lavoratori hanno la facoltÁ di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonchÊ
di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, informando preventivamente il datore
di lavoro, con cadenza almeno settimanale. Nelle aziende dotate di rilevazione automatica delle presenze non vi É
obbligo di preventiva informazione.

Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilitÁ di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono
vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.

Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo
contrattuale, salvo che il datore di lavoro chieda al lavoratore superstite, che si renda disponibile, di adempiere
l'obbligazione lavorativa, in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro
subordinato ai sensi del presente CCNL.

In caso di licenziamento per motivi disciplinari di uno dei lavoratori coobbligati il lavoratore superstite potrÁ, entro
7 giorni dall'evento, proporre al datore di lavoro un candidato alla sostituzione del lavoratore licenziato. In caso di
mancato superamento del periodo di prova da parte del sostituto anche il rapporto di lavoro del lavoratore superstite
si estingue ai sensi dell'art. 41, comma 5 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Il datore di lavoro É tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.U. e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il
presente contratto collettivo a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.

Analoga comunicazione andrÁ effettuata entro il 1œ marzo al CST competente, che provvederÁ ad inoltrarla all'Ente
bilaterale.

 

Art. 34 (Soglie numeriche)

I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un'impresa
utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 21 e 22, non potranno
superare, in ciascuna unitÁ produttiva, i seguenti limiti:

 

Lavoratori
dipendenti

da 0

a 5

da 6

a 10

da 11

a 15

da 16

a 30

da 31

a 50

da 51

a 100

da 101

a 250

da 251

a 500

da 501

a 1000

per ogni scaglione

di 1000

Contratti
Flessibili

4

7

8

14

25

40

60

80

100

ulteriori 80

 

Nelle unitÁ produttive con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto di somministrazione
di lavoro non potrÁ superare complessivamente il 22%..

La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell'impresa ai sensi dei precedenti artt. 27 e 28 É
costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto
di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unitÁ si
computano per intero.

Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiaritÁ, la base di computo viene determinata in via convenzionale
dal presente CCNL ed É costituita dal numero dei lavoratori subordinati occupati all'atto della attivazione dei singoli
contratti di somministrazione.

La contrattazione integrativa puÔ tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle seguenti
ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.

 

Art. 35 (Gestione delle controversie)

In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sull'applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al
presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale


che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie ed i loro
assistiti, quanto segue:

a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'Ente Bilaterale e
successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri un datoriale,
uno delle associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente - nominato dal locale UPLMO;
b) per controversie sull'applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell'attore della vertenza della copia degli
atti all'Ente Bilaterale, ai fini di consentirne un'attivitÁ di statisticazione e valutazione giurisprudenziale.

 

 

NOTA A VERBALE

A rinnovo contrattuale tutte le fattispecie del presente Titolo demandate temporaneamente all'Ente bilaterale
dovranno essere ricomprese nel testo contrattuale.

 

 

 

TITOLO VII

Classificazione del Personale

 

Art. 36 (Declaratoria)

Quadri

Lavoratori che in assoluta autonomia operativa e con capacitÁ di indirizzare,
coordinare e gestire il lavoro di altri dipendenti svolgano mansioni di completa
responsabilitÁ, oppure lavoratori che per competenze professionali e conoscenze
acquisite siano in grado di garantire al processo economico dell'impresa
sostanziali apporti.

Primo Livello

Lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale o con responsabilitÁ di
direzione esecutiva, quali:

 

Capo Servizio - amministrativo o commerciale;

Gestore di negozio;

Gerente con responsabilitÁ tecnica ed amministrativa;

Responsabile esperto di settore.

Responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini
all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialitÁ medicinali

Analista sistemista

Responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti

Responsabile di Reparto e/o sede distaccata

Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione

Secondo Livello

Lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi con
funzioni di coordinamento e controllo, quali:

 

Cassiere capo;

Capo reparto;

Contabile con mansioni di concetto;

Responsabile di magazzino.

altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione

Terzo Livello

Lavoratori che svolgono lavori di concetto o che comportano particolari
conoscenze tecniche e adeguata esperienza, quali:

 

Capo piazzale impianti di distribuzione carburanti; *

Addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima per l'usato;

Commesso stimatore di gioielleria;

Commesso specializzato nel settore dell'alimentazione;

Commesso specializzato provetto;

Enotecnico diplomato;

Ottico diplomato;

Meccanico ortopedico;

Macellaio specializzato;

Vetrinista;

Magazziniere con funzioni di vendita.

altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione

Quarto Livello

Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e abilitati a lavori che
richiedono conoscenze e capacitÁ tecnico-pratiche, quali:

 


 

Contabile, impiegato amministrativo;

Cassiere comune;

Commesso alla vendita al pubblico;

Banconiere di macelleria;

Stenodattilografo, Dattilografo;

Aiuto vetrinista;

Operaio specializzato;

Pompista specializzato. *

altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione

Quinto Livello

Lavoratori che eseguono lavori qualificati con normali conoscenze ed adeguate
capacitÁ tecnico pratiche, quali:

 

Operaio comune;

Preparatore di commissioni e fatture;

Aiuto commesso;

Aiuto banconiere di macelleria;

Aiuto banconiere di gastronomia.

altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione

Sesto Livello

Lavoratori che eseguono lavori con semplici conoscenze pratiche, quali:

 

Portiere; *

Guardiano; *

Custode; *

Pompista comune senza responsabilitÁ di cassa; *

altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione

Settimo Livello

Lavoratori che svolgono lavori di pulizia o equivalenti, quali:

 

Garzone;

Addetto alle pulizie, anche con l'ausilio di apposito macchinario.

 

 

NOTA A VERBALE

Le mansioni per le quali É previsto un allungamento dell'orario di lavoro ordinario sono quelle indicate da un
asterisco, e normate agli articoli 38 e 63 comma 2.

 

Art. 37 (Automatismo di carriera)

I lavoratori assunti al VII livello acquisiranno automaticamente il VI livello al compimento del 1œ anno di anzianitÁ
di servizio.

 

Art. 38 (Mansioni di attesa)

I lavoratori inquadrati nelle seguenti mansioni:

- Capo piazzale impianti di distribuzione carburante;

- Pompista specializzato

- Portiere

- Guardiano

- Custode

- Pompista comune senza responsabilitÁ di cassa

al fine della determinazione dell'orario settimanale, sono considerati lavoratori con mansioni di attesa o con
mansioni prevalentemente di attesa

 

 

 

TITOLO VIII

Quadri

 

Art. 39 (Declaratoria)

Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i
prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro
attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi dell'Azienda nell'ambito di strategie e programmi
aziendali definiti.

 

 

Art. 40 (Orario Part-time)


Per i Quadri, in deroga al successivo art. 105, É consentita l'assunzione con contratto a tempo indeterminato Part-
Time con il limite minimo di 20 ore mensili.

L'orario di lavoro dei quadri con contratto di lavoro sino a 30 ore mensili si articolerÁ in giornate lavorative di
minimo 4 ore.

 

Art. 41 (Formazione ed aggiornamento)

Al fine di garantire il mantenimento degli standards qualitativi e di migliorare la gamma dei servizi offerti, le
aziende favoriranno l'accesso a specifici corsi di formazione per le materie di diretta competenza dei Quadri.

 

Art. 42 (Assegnazione della qualifica)

L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori
assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo di oltre 180
giorni di calendario.

 

Art. 43 (Polizza assicurativa)

Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in
caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente
connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

L'azienda É tenuta altresÍ ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilitÁ civile verso terzi, conseguente a
colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.

 

Art. 44 (IndennitÁ di funzione)

A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro, l'azienda corrisponderÁ mensilmente ai lavoratori
interessati un'indennitÁ di funzione pari a ? 150,00 (centocinquanta/00 uro) lordi per 14 mensilitÁ. Per ciÔ che
attiene al secondo livello, le parti firmatarie del presente accordo si impegneranno a perseguire l'obiettivo di
caratterizzarlo per i seguenti aspetti:

- valutazione delle prestazioni in relazione al conseguimento di obiettivi prefissati, concordati e correlati alle
funzioni assegnate;
- verifica periodica delle potenzialitÁ professionali per una migliore utilizzazione;
- definizione e revisione periodica di bilanci di carriera;
- verifica periodica di qualitÁ, quantitÁ e tempestivitÁ dei flussi informativi;
- modalitÁ d'esercizio della formazione continua;
- incentivazione della mobilitÁ professionale e di carriera

 

 

Art. 45 (Orario Flessibile)

Le Imprese potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai Quadri di fornire sino ad un massimo di 12
settimane annue di orario flessibile.

Per orario flessibile si intende la possibilitÁ di lavorare con un orario di 48 ore settimanali e poi, in un periodo di
minore carico di lavoro, di effettuare, per uguale numero di settimane, un orario di 32 ore settimanali.

Nel caso di applicazione dell'orario flessibile la retribuzione rimarrÁ invariata sia per il periodo di maggiore
prestazione lavorativa sia per quello con minore prestazione.

L'Impresa che intenda effettuare l'orario flessibile per i quadri dovrÁ darne comunicazione scritta agli interessati
con un preavviso di almeno 30 giorni, copia della comunicazione andrÁ inviata al CST competente che provvederÁ,
nel rispetto delle norme sulla privacy, a trasmettere all'Ente Bilaterale i dati per la statisticazione dell'utilizzo del
presente strumento.

 

Art. 46 (Orario annuale)

I quadri che non hanno responsabilitÁ di coordinamento e controllo di altri lavoratori e che non sono direttamente a
contatto con la clientela, ovvero collegati con l'orario di apertura al pubblico,potranno determinare l'articolazione
della loro prestazione lavorativa su base annua.

Tale libera articolazione dell'orario annua dovrÁ rispettare tre criteri per essere valida:

a) numero totale annuo di ore lavorate pari a quello contrattuale;
b) comunicazione scritta dell'articolazione dell'orario da parte del Quadro entro il 30 novembre per il piano orario
dell'anno successivo;
c) accettazione da parte dell'azienda; decorsi 7 giorni dalla comunicazione, si intenderÁ accettata la proposta con la
formula del silenzio-assenso;
d) per le donne quadro con figli minori in etÁ scolare si deroga al punto c).


Il quadro dovrÁ inviare copia della comunicazione al CST competente che provvederÁ, nel rispetto delle norme sulla
privacy, a trasmettere all'Ente Bilaterale i dati per la statisticazione dell'utilizzo del presente strumento.

 

 

 

 


TITOLO IX

Ricercatori e Quadri ad Alto Contenuto Tecnologico-Professionale

 

Art. 47 (Premessa)

Come specificato all'art. 5 del presente CCNL le Parti stipulanti intendono, con il presente titolo, definire un quadro
generale normativo che consenta, al momento dell'entrata nell'ordinamento nazionale delle norme per l'assunzione
di ricercatori stranieri ed extracomunitari, di fornire subito alle imprese un primo strumento applicativo.

Le Parti delegano all'Ente Bilaterale contrattuale la verifica che le norme qui introdotte siano compatibili con il
provvedimento legislativo di recepimento della Direttiva europea e la definizione di eventuali altre norme che si
rendessero necessarie.

Le Parti stabiliscono che le eventuali modifiche introdotte dall' Ente Bilaterale, ai sensi del comma precedente,
saranno recepite nel testo contrattuale al suo primo rinnovo.

 

Art. 48 (Definizione di Ricercatore)

Per ricercatore si intende il lavoratore, ad alto contenuto professionale e con qualifica di Quadro, che svolga la sua
intera attivitÁ lavorativa nel campo della ricerca senza alcuna altra mansione o compito che lo colleghi in qualsiasi
modo all'attivitÁ produttiva dell'azienda.

La partecipazione ad attivitÁ di promozione, quali fiere o dimostrazioni, non É configurata come ostativa alla
qualifica di ricercatore purchÉ non occupi il ricercatore per oltre 30 giorni lavorativi all'anno.

 

Art. 49 (Definizione di Quadro ad alto contenuto Tecnologico-Professionale)

Per quadro ad alto contenuto tecnologico-professionale, si intende il quadro che garantisca nello svolgimento della
sua attivitÁ di lavoro e/o coordinamento dell'attivitÁ di un ufficio/reparto quelle competenze professionali che
caratterizzino, in senso esclusivo, la validitÁ del processo produttivo svolto.

 

Art. 50 (Periodo sabbatico)

E' facoltÁ dei ricercatori e dei quadri ad alto contenuto tecnologico-professionale, assunti con contratto a tempo
indeterminato, richiedere la concessione di un massimo di 48 mesi di aspettativa per frequentare corsi di
aggiornamento e/o riqualificazione.

L'utilizzo di questo arco temporale potrÁ avvenire secondo le seguenti modalitÁ:

a) comunicazione scritta all'azienda almeno 90 giorni prima dell'inizio del periodo di aspettativa;
b) non contestuale presenza di altri ricercatori/quadri ad alto contenuto tecnologico-professionale giÁ in aspettativa
per analogo motivo, nelle aziende con piÝ di 10 ricercatori /quadri il numero degli utilizzatori contemporanei É
elevato a due;
c) consegna all'azienda della copia della documentazione sul corso che si intende frequentare e, entro 15 giorni dal
rientro al lavoro, consegna della documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dei corsi in Italia o
all'estero.


La concessione dell'aspettativa da parte dell'Azienda non comporta alcun onere per la stessa e durante il periodo di
astensione dal lavoro non vi sarÁ retribuzione ordinaria e differita e non decorrerÁ l'anzianitÁ di servizio.

 

Art. 51 (Norme di salvaguardia)

L'accesso all'istituto del periodo sabbatico non potrÁ avvenire prima del raggiungimento del quarto anno di
anzianitÁ di servizio.

In ogni caso il rapporto tra periodo lavorato e periodo in aspettativa per aggiornamento professionale dovrÁ essere
sempre pari a 4 a 1 in favore dei periodi di effettivo svolgimento dell'attivitÁ lavorativa.

La concessione dell' aspettativa per aggiornamento professionale potrÁ avvenire solo per archi temporali ricompresi
tra il trimestre e l'anno.

 

Art. 52 (Corsi di lingua italiana per Ricercatori-Quadri stranieri)

I Ricercatori extracomunitari assunti con contratto a tempo indeterminato a chiamata diretta e privi delle nozioni di
base della lingua italiana avranno diritto a tre cicli di formazione linguistica:

a) un primo ciclo della durata di 30 giorni lavorativi (6 settimane) in cui, decorrendo tutti gli istituti contrattuali, il
ricercatore possa svolgere, durante il normale orario di lavoro, un corso base ed intensivo per il raggiungimento
di un livello elementare di comprensione della lingua italiana;
b) un secondo ciclo della durata di 150 ore lavorative, da svolgersi entro il primo anno di lavoro, in cui decorrendo
tutti gli istituti contrattuali, il ricercatore possa svolgere, durante il normale orario di lavoro, un corso medio teso
al raggiungimento di un livello di comprensione della lingua italiana capace di garantire la normale
interrelazione tra i colleghi;
c) un terzo ciclo della durata di ulteriori 300 ore lavorative, da svolgersi entro il terzo anno di lavoro, in cui
decorrendo tutti gli istituti contrattuali, il ricercatore possa svolgere, durante il normale orario di lavoro, un corso
avanzato teso al raggiungimento di un livello di comprensione della lingua italiana sufficiente ad ogni esigenza
lavorativa e personale del ricercatore.



I Ricercatori extracomunitari assunti con contratto a tempo determinato avranno accesso solo ai corsi di cui ai punti
a) e b) del comma precedente.

I corsi andranno effettuati presso un Centro di apprendimento della lingua italiana che, pur scelto dal ricercatore, sia
riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione o degli Affari Esteri.

I costi dei corsi saranno ad esclusivo carico del ricercatore.

E' facoltÁ della contrattazione aziendale o della contrattazione individuale al momento dell'assunzione prevedere
che la totalitÁ o parte dei costi dei corsi siano posti a carico dell'azienda.

Il non superamento del corso di cui al punto a) costituisce, essendo ancora il lavoratore in periodo di prova, causa
legittima per la risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Art. 53 (ProprietÁ intellettuale)

I contratti di esclusivitÁ connessi con il rapporto di lavoro dipendente sottoscritto dal ricercatore non potranno
prevedere norme che limitino la facoltÁ del ricercatore di pubblicare articoli su riviste scientifiche, di partecipare a
convegni o conferenze utilizzando i permessi e/o le ferie.

L'eventuale sfruttamento dei diritti sulla proprietÁ intellettuale di lavori svolti dal ricercatore sarÁ di esclusivo
godimento del ricercatore stesso.

 

Art. 54 (Brevetti)

In deroga a quanto previsto nell'articolo precedente, lo sfruttamento di brevetti su scoperte avvenute nel corso
dell'attivitÁ di lavoro e/o ricerca effettuate per conto ed a carico dell'azienda, potrÁ essere regolato da specifici
accordi tra l'Azienda ed il ricercatore che stabiliscano le rispettive quote di competenza.

 

Art. 55 (Lavoro ciclico)

In deroga alla norma generale sui lavoratori a tempo determinato e sul limite posto ai rinnovi dei contratti, le Parti
stabiliscono che ai Ricercatori extracomunitari, assunti con contratto a tempo determinato, che per mantenere il loro
livello di conoscenze necessitino di frequentare ulteriori corsi di aggiornamento e/o formazione presso centri nei
loro paesi di origine o in paesi terzi, potrÁ, sino ad un massimo di cinque rinnovi, essere proposto un ulteriore
contratto a tempo determinato che abbia decorrenza dalla conclusione dei corsi di formazione e/o aggiornamento.

 

 

 

TITOLO X

Quadri di Direzione

 

Art. 56 (Declaratoria)

Al fine di premiare ed incentivare la permanenza nelle aziende dei lavoratori con altissima professionalitÁ, le Parti
ravvisano l'utilitÁ di attivare una figura intermedia tra il quadro ed il personale dirigente.

Tale figura di raccordo tra il personale dipendente e quello dirigenziale É individuata nel Quadro di Direzione.

Questa qualifica, sfuggendo alla declaratoria di cui all'articolo 3 del presente contratto, non É contraddistinta dallo
svolgimento di specifiche mansioni o ruoli all'interno del ciclo lavorativo aziendale ma dalla libera valutazione,
effettuata dall'azienda, del valore aggiunto apportato dal lavoratore interessato all'interno dell'azienda.

 

Art. 57 (Accesso alla qualifica)

La Qualifica di Quadro di Direzione É attribuita liberamente dall'Azienda ai lavoratori che, secondo il suo
insindacabile giudizio, abbiano maturato le competenze professionali e dimostrato il loro impegno nel
raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Trattandosi di una qualifica meritocratica, non É previsto un tempo minimo di permanenza nella qualifica ovvero nel
ruolo.

La nomina deve essere comunicata all'interessato in forma scritta inviando copia dell'atto al CST competente,
unitamente alla lettera di accordo sui contenuti economici e/o normativi per i quali É prevista la modifica
migliorativa rispetto al presente contratto collettivo.

In caso di non adesione alla previsione di cui al successivo articolo 15, la nomina sarÁ subjudice sino alla sua
avvenuta certificazione da parte dell'Ente bilaterale che lo comunicherÁ, quale che sia l'esito del lodo, con
raccomandata all'Azienda ed al Quadro.

 

Art. 58 (Minimi retributivi)

Per la Qualifica di Quadro di Direzione É richiesta una retribuzione minima pari alla paga base prevista per i Quadri
maggiorata del 10%.

Nel computo della maggiorazione retributiva non vanno ricompresse le altre voci che normalmente compongono la
retribuzione ordinaria, quali, a titolo di esempio, gli scatti di anzianitÁ, i superminimi aziendali e ogni altra indennitÁ
economica che possa essere riconducibile a contrattazione collettiva/territoriale/aziendale.

 

 


Art. 59 (Contrattazione collettiva di miglior favore )

Le Parti, ferma restando la liberta di definizione dei contenuti economici e contrattuali della qualifica di Quadro di
Direzione, intendono qui rappresentare come lo strumento del Contratto Collettivo Nazionale per Quadri di
Direzione e Dirigenti sottoscritto in data 18/04/2003 ed integrato dalla Parti sottoscrittrici con il Protocollo
Aggiuntivo 23 luglio 2004 e con l'Accordo 24 luglio 2004, sia da intendersi quale basa certa e certificata di
strumento contrattuale migliorativo.

Pertanto in caso di specifico richiamo della normativa contrattuale da esso prevista non É necessaria la certificazione
da parte dell'Ente bilaterale.

 

NOTA A VERBALE

La previsione del precedente articolo non esclude, tuttavia, la libertÁ delle parti: Azienda e lavoratore, di individuare
da soli o con l'assistenza del CST e delle OO.SS. firmatarie analoghi strumenti di contrattazione individuale
migliorativa.

 

Art. 60 (Norme di salvaguardia)

Le Parti convengono che in alcun modo l'attribuzione della qualifica di Quadro di Direzione possa essere connessa
con la diminuzione di qualsiasi tutela prevista dalla Legge o dal presente contratto.

Pertanto in caso di controversie fa sempre fede il testo contrattuale applicato nell'Azienda.

 

 

 

ITOLO XI

Periodo di Prova

 

Art. 61 (Periodo di prova)

La durata massima del periodo di prova non potrÁ superare i seguenti limiti:

Quadri: giorni 180

Primo livello: giorni 150

Secondo livello: giorni 120

Terzo livello: giorni 90

Quarto livello: giorni 60

Quinto livello: giorni 45

Sesto e settimo livello: giorni 30

I giorni indicati per i relativi livelli devono intendersi di calendario.

Durante il periodo di prova la retribuzione non potrÁ essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica
attribuita al lavoratore stesso.

Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrÁ essere risolto in qualsiasi momento, da ambedue le parti,
senza preavviso e senza diritto al trattamento di fine rapporto di lavoro ad eccezione dei ratei di ferie e tredicesima
mensilitÁ.

Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore
si intenderÁ confermata ed il periodo stesso sarÁ computato nell'anzianitÁ di servizio.

 

Art. 62 (Sospensione del periodo di prova)

Per i lavoratori assunti nei livelli quarto, quinto, sesto e settimo, l'eventuale malattia/infortunio, interromperÁ il
computo dei giorni per il periodo di prova.

 

 

 

TITOLO XII

Orario di Lavoro

 

Art. 63 (Orario di lavoro settimanale)

La durata normale del lavoro effettiva per la quasi generalitÁ delle aziende commerciali É fissata in 40 ore
settimanali.

Per i dipendenti degli impianti distribuzione carburanti e per i lavoratori con mansioni discontinue o di semplice
attesa, ai sensi della normativa vigente l'orario di lavoro É fissato in 45 ore settimanali.

Le mansioni alle quali si puÔ applicare le norme di cui al comma predente sono solo, ed inderogabilmente, quelle
definite nella declaratoria come lavori di attesa.

Al datore di lavoro É consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore in misura non superiore alle
due ore giornaliere ed alle dodici settimanali.

Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa.

 

 


Art. 64 (Esposizione orario di lavoro)

Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile, a tutti i dipendenti e
devono essere comunicati, da parte dell'azienda o del CST, all'Ispettorato del Lavoro.

 

 

 

TITOLO XIII

Lavoro Straordinario

 

Art. 65 (Lavoro straordinario)

Il lavoro straordinario É quello eccedente l'orario normale di lavoro giornaliero o settimanale contrattuale.

Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, É facoltÁ del datore di lavoro richiedere prestazioni d'opera
straordinarie e a carattere individuale nei limiti di 200 ore annue.

Le maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria eccedente la normale retribuzione sono:

- per le prestazioni di lavoro fino alla 48a ora settimanale il 15%;
- per le prestazioni di lavoro che eccedono la 48a ora settimanale il 20%;
- per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno corrisposte al lavoratore, oltre alla normale retribuzione
- le maggiorazioni indicate in appresso:
- lavoro straordinario diurno e festivo 20%;
- lavoro straordinario notturno 30%;
- lavoro straordinario notturno festivo 40%.


Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili tra loro.

 

Art. 66 (Lavoro supplementare)

Per lavoro supplementare si intende quello prestato dal lavoratore part-time fino al raggiungimento dell'orario di
lavoro del personale a tempo pieno.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 5, legge n. 863/1984, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro
e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella misura di 60 ore
annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:

- compilazione degli inventari e cali merce, periodo di vendita prenatalizio o di analoghe brevi necessitÁ di
intensificazione dell'attivitÁ lavorativa aziendale;
- particolari difficoltÁ organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.


Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione
forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 25%.

Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto, esclude il computo della retribuzione del lavoro
supplementare su ogni istituto differito. Essa É compresa in ogni caso nella quota annua della retribuzione utile ai
fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod.civ.

Ferma restando l'applicabilitÁ della presente norma, mantengono validitÁ gli accordi aziendali giÁ esistenti.

Saranno valide altresÍ intese a livello aziendale o di unitÁ che, alla luce di ulteriori specifiche esigenze organizzative,
similari a quelle di cui sopra, prevedano quantitÁ superiori a quelle indicate al secondo comma del presente articolo.

 

Art. 67 (Registro lavoro supplementare)

Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate a cura dell'azienda su apposito registro.

Le Organizzazioni sindacali regionali o provinciali firmatarie del presente CCNL potranno consultarlo o presso la
sede dell'Azienda oppure presso la sede del CST competente territorialmente.

Il registro di cui al presente articolo puÔ essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano
la gestione del personale informatizzata.

 

Art. 68 (Registro lavoro straordinario)

Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui
tenuta É obbligatoria, e che dovrÁ essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali e
provinciali, presso la sede del CST competente territorialmente.

Il registro di cui al precedente capoverso puÔ essere sostituito da altra idonea documentazione nelle Aziende che
abbiano la contabilitÁ informatizzata presso il CST.

La liquidazione del lavoro straordinario dovrÁ essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro
É stato prestato.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le
vigenti norme di legge e regolamentari.

 

Art. 69 (Lavoro ordinario notturno)

Le ore di lavoro ordinario prestato di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino
- verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 15%.

 


 

TITOLO XIV

Telelavoro

 

Art. 70 (Definizione)

Si definisce telelavoro l'attivitÁ lavorativa svolta dal dipendente senza la sua presenza fisica all'interno dei locali
aziendali.

Non É telelavoro lo svolgimento di mansioni che richiedono, per la loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore
fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:

- autisti;

- operatori di vendita;

- lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti

- ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai
locali aziendali.

 

Art. 71 (Campo di applicazione)

Il telelavoro puÔ essere concesso dall'azienda o richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano
o il contatto con il pubblico/clientela o attivitÁ di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l'accesso a materiali e/o
informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall'azienda stessa.

A titolo di semplice esemplificazione non É possibile concedere il telelavoro per i dipendenti che occupino le
seguenti mansioni:

- personale direttivo, tutto;

- gestione del personale;

- cassieri;

- venditori;

- impiegati amministrativi preposti al riscontro dei documenti contabili;

- specializzati nella preparazione degli alimenti;

- personale ausiliario di vigilanza e controllo;

- banconisti;

- ogni altra mansione assimilabile a quelle su esposte.

La concessione come l'accettazione della modalitÁ di telelavoro non puÔ in alcun modo essere pretesa e il suo rifiuto
da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l'interruzione del rapporto di lavoro.

 

Art. 72 (Dotazioni strumentali)

Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro dovranno essere fornite dall'azienda e
resteranno di proprietÁ aziendale.

Gli oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, saranno oggetto di
specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della concessione del telelavoro.

 

Art. 73 (Rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali)

In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrÁ
darne immediata comunicazione all'azienda che potrÁ inviare presso il domicilio del lavoratore, durante l'orario di
lavoro, un proprio tecnico o un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto ed operare le necessarie
riparazioni/sostituzioni.

Il rifiuto di far accedere un tecnico, ove non configuri comportamenti piÝ gravi, comporterÁ l'automatica estinzione
del rapporto di telelavoro ed il ripristino della normale attivitÁ presso la sede aziendale.

 

Art. 74 (Furto di dotazioni strumentali)

In caso di furto delle dotazioni strumentali fornite dall'azienda per lo svolgimento del telelavoro, il lavoratore dovrÁ
darne immediata comunicazione all'azienda fornendo, entro il termine di un giorno lavorativo copia della denuncia
presentata presso l'autoritÁ di Polizia giudiziaria.

 

Art. 75 (Orario di lavoro)

L'orario di lavoro del dipendente a distanza dovrÁ essere lo stesso previsto dal contratto.

Viceversa l'orario di inizio e la pausa di metÁ giornata potranno essere oggetto di specifico accordo tra l'azienda ed
il lavoratore.

L'azienda potrÁ, mediante specifiche procedure da concordarsi, richiedere la prova dell'avvenuto inizio del lavoro e
della sua ripresa dopo la pausa.

 

Art. 76 (Durata)

L'accordo tra l'Azienda ed il lavoratore interessato a svolgere i propri compiti con la modalitÁ di telelavoro dovrÁ
prevedere anche la durata che potrÁ essere o a tempo determinato o a tempo indeterminato.


Nel caso di accordo a tempo indeterminato ciascuna delle due parti potrÁ, con preavviso di 60 giorni, richiedere la
disdetta dell'accordo ed il ritorno allo svolgimento presso l'azienda dell'attivitÁ lavorativa.

Gli accordi a tempo determinato potranno essere disdettati dall'azienda solo in caso di comprovate motivazioni
funzionali/organizzative.

Gli accordi per effettuare il telelavoro sottoscritti da lavoratrici, o da lavoratori ai sensi della legislazione vigente,
per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternitÁ e con durata prefissata
sino al compimento di un anno di vita del bambino non potranno essere disdettati dall'azienda.

 

Art. 77 (Sicurezza e prevenzione degli infortuni)

L'azienda dovrÁ farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione con modalitÁ di telelavoro, una
dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse con
lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrÁ utilizzare.

 

Art. 78 (Infortuni)

In caso di infortunio il lavoratore, ai sensi della normativa contrattuale sugli infortuni, dovrÁ darne immediata
comunicazione all'azienda fornendo una dettagliata relazione sulle modalitÁ che hanno portato all'incidente stesso,
salvo comprovati impedimenti.

 

Art. 79 (Santo patrono)

Nel caso il lavoratore avesse domicilio in un comune diverso da quello dell'azienda, il giorno di festivitÁ connesso
con la solennitÁ del Santo Patrono resterÁ sempre quello del comune ove opera l'Azienda.

 

Art. 80 (Comunicazione dell'Accordo di telelavoro)

L'azienda dovrÁ entro il termine di una settimana dall'attivazione del telelavoro, fornirne comunicazione al CST
competente per i soli fini statistici sull'estensione dell'applicazione di tale strumento di flessibilitÁ.

La comunicazione dovrÁ fornire i seguenti dati: livello di inquadramento del lavoratore, mansione del lavoratore,
durata dell'accordo. Nessun dato sensibile dovrÁ essere inviato al CST competente che quindi non É tenuto a
richiedere la liberatoria ai sensi della legge 196/2003.

 

Art. 81 (Ricercatori delocalizzati)

La modalitÁ del telelavoro puÔ essere utilizzata anche per i ricercatori che, oltre all'attivitÁ lavorativa in favore
dell'azienda, continuino a svolgere attivitÁ di studio o ricerca presso centri universitari o assimilabili.

In questa fattispecie, se il rapporto di lavoro É stato sin dall'instaurazione nella modalitÁ del telelavoro l'eventuale
sua modifica potrÁ avvenire solo con un accordo tra Azienda e lavoratore.

 

Art. 82 (rimando alla normativa)

Per tutto quanto qui non previsto si rimanda al testo contrattuale, all'Ente bilaterale per eventuali controversie
applicative ed alla legislazione vigente.

 

 

 

TITOLO XV

Riposo Settimanale, FestivitÁ, Ferie, Permessi

 

Art. 83 (Riposo settimanale)

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il giorno di riposo, generalmente, coincide con la domenica, ma puÔ cadere anche in giorno diverso e attuato per
turno come per le attivitÁ stagionali, quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze
tecniche o di pubblica utilitÁ, quelle rivolte a soddisfare direttamente i bisogni del pubblico, i lavori di
manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

 

Art. 84 (FestivitÁ nazionali)

Le festivitÁ che dovranno essere retribuite sono le seguenti:

festivitÁ nazionali:

25 Aprile - Ricorrenza della liberazione

1 Maggio - Festa del lavoro

2 Giugno - Festa della Repubblica

festivitÁ infrasettimanali:

1 Gennaio - Capodanno

6 Gennaio - Epifania

Il giorno del lunedÍ dopo Pasqua

15 Agosto - Festa dell'Assunzione

1 Novembre - Ognissanti


8 Dicembre - Immacolata Concezione

25 Dicembre - Natale

26 Dicembre - Santo Stefano

La solennitÁ del Santo Patrono del Comune dove ha sede l'impresa.

Le ore di lavoro prestate, nei giorni festivi sopraindicati, dovranno essere compensate come lavoro straordinario
festivo.

 

Art. 85 (Ferie)

Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giornate.

Le ferie sono irrinunciabili.

Le ferie non potranno essere frazionate in piÝ di tre periodi.

Compatibilmente con le esigenze dell'azienda e quelle dei lavoratori É facoltÁ del datore di lavoro stabilire un
periodo di ferie pari e due settimane nei periodi di meno affluenza da parte dei consumatori.

Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrÁ richiamare il lavoratore durante il periodo di ferie, fermo restando il
diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese sostenute.

Le ferie non potranno avere inizio nÊ di domenica, nÊ di giorno antecedente la domenica, nÊ tanto meno nel giorno
festivo e in quello antecedente il giorno festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1œ o il 16œ giorno del mese.

In caso di licenziamento o dimissioni spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha
diritto per quanti sono stati i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno.

 

Art. 86 (Permessi )

Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrÁ lasciare il proprio posto senza giustificato motivo e non potrÁ
uscire dall'azienda senza essere autorizzato.

Su richiesta, saranno eventualmente concessi brevi permessi.

 

 

 

TITOLO XVI

Congedo Matrimoniale - Servizio Militare

 

Art. 87 (Congedo matrimoniale)

Al lavoratore non in prova sarÁ concesso in occasione del matrimonio un periodo di congedo matrimoniale della
durata di 15 giorni consecutivi.

Durante tale periodo il lavoratore dipendente avrÁ diritto alla normale retribuzione di fatto mensile.

La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore salvo casi eccezionali, con un anticipo di 10 giorni.

La celebrazione dovrÁ essere documentata con il certificato di matrimonio entro 30 giorni successivi al termine del
periodo di congedo.

 

Art. 88 (Servizio militare)

In caso di chiamata alle armi, obblighi di leva, di servizio civile o richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi in
vigore.

Il lavoratore, entro trenta giorni dal congedo, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio;
in mancanza, il rapporto É risolto.

Il periodo trascorso durante il periodo di leva va computato nell'anzianitÁ di servizio a soli effetti dell'anzianitÁ.

I periodi di servizio militare per ferma volontaria risolve il rapporto di lavoro senza il diritto al riconoscimento dei
benefici di cui sopra, per i periodi eccedenti la durata normale del servizio di leva.

 

 

 

TITOLO XVII

Missioni e Trasferimenti

 

Art. 89 (Missioni)

Al lavoratore in trasferta oltre al rimborso dell'importo delle spese viaggio e di altre, eventualmente, sopportate per
conto della ditta, dovrÁ essere corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi direttamente tra datore di lavoro e
dipendente.

Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione tali mezzi e relative
spese saranno a carico dell'azienda.

 

NOTA A VERBALE: le parti demandano ad un successivo esame da parte dell'Ente bilaterale la individuazione di
eventuali diversi trattamenti per missioni o trasferte caratterizzate da oggettivi disagi o frequenze ricorrenti oltre i 24
eventi annui.

 


Art.90 (Trasferimenti)

I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennitÁ:

a) al lavoratore che non sia capofamiglia:

1. il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via piÝ breve;
2. il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3. il rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo
al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dal precedente
art. 89 ovvero un rimborso a piÉ di lista con le modalitÁ indicate nello stesso articolo;


b) al lavoratore che sia capofamiglia e cioÉ abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia

 obblighi di alimenti:

1. il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via piÝ breve per se e per le persone di famiglia;
2. il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio per se e per le persone di famiglia;
3. il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o dar luogo al
subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per se e per ciascun convivente a
carico; per i figli conviventi a carico la diaria É ridotta a tre quinti. In luogo di detta diaria il datore di lavoro
puÔ corrispondere il rimborso a piÉ di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per se e
per i familiari a carico componenti il nucleo familiare.


Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco.
Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrÁ diritto a percepire le diarie o i
rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio.

Il trasferimento dei lavoratori con responsabilitÁ di direzione esecutiva che determini il cambiamento di residenza
verrÁ di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro
che abbiano familiari a carico.

In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarÁ riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il
rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello
occupato nella localitÁ di provenienza.

 

Art. 91 (Disposizioni per i trasferimenti)

A norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non puÔ essere trasferito da un'unitÁ aziendale
ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Il personale trasferito avrÁ diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e
della sua famiglia nel luogo di provenienza, purchÊ il rientro sia effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i
casi di forza maggiore.

 

 

 

TITOLO XVIII

Sospensione dal Lavoro

 

Art. 92 (Sospensione del lavoro)

In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro ed, indipendente dalla volontÁ del
lavoratore, il lavoratore ha diritto alla retribuzione di fatto per tutto il periodo della sospensione.

La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamitÁ, eventi atmosferici straordinari,
casi di forza maggiore a da scioperi.

 

 

 

TITOLO XIX

AnzianitÁ di Servizio

 

Art. 93 (Aumenti per anzianitÁ)

L'anzianitÁ di servizio decorre dalla data di assunzione, quali che siano le mansioni svolte.

Gli importi dovuti dagli scatti di anzianitÁ saranno pagati dal primo giorno del mese successivo a quello di
maturazione del biennio.

Gli aumenti periodici sono pari a quelli riportati nella tabella seguente

 

Livello

Importo

Quadri

? 30,00

1œ livello

? 28,00

2œ livello

? 25,00

3œ livello

? 23,00

 


4œ livello

? 21,00

5œ livello

? 20,00

6œ livello

? 19,00

7œ livello

? 17,00

 

 

Art. 94 (AnzianitÁ convenzionale)

Si richiamano le vigenti normative di Legge per tutti i lavoratori che, appartenendo alle categorie previste dal
legislatore, si vedranno riconosciuta la maggiorazione di anzianitÁ convenzionale.

 

 

 

TITOLO XX

Congedi - Diritto allo Studio

 

Art. 95 (Congedi retribuiti)

In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrÁ concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti con
facoltÁ di dedurli dalle ferie annuali.

Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che,in base alla legge 20
maggio 1970, n. 300 hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le Aziende concederanno altri
cinque giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all'anno, per la relativa preparazione.

I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli
esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).

 

Art. 96 (Diritto allo studio)

Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno,
nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono
frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla
legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonchÊ corsi regolari di
studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi
universitari o di laurea.

I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di
un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unitÁ produttiva che sarÁ determinato all'inizio di ogni triennio
moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unitÁ
produttiva a tale data.

Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.

I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unitÁ produttiva per frequentare i corsi di studio non
dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.

Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti
ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.

In ogni unitÁ produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo
svolgimento della normale attivitÁ. Il lavoratore che chiederÁ di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del
presente articolo dovrÁ specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrÁ comportare l'effettiva
frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come
permesso retribuito.

A tal fine il lavoratore interessato dovrÁ presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalitÁ che
saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.

Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e
determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma
del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e
fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederÁ a ridurre proporzionalmente i diritti
individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: etÁ, anzianitÁ di servizio, caratteristiche dei
corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a
ciascuno.

I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di
effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.

Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresÍ usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a
corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalitÁ di cui ai commi
precedenti.

E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere
congiuntamente le azioni piÝ opportune affinchÊ dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che,
garantendo le finalitÁ di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di piÝ elevati valori professionali e siano
appropriati alle caratteristiche dell'attivitÁ commerciale.

 


TITOLO XXI

Gravidanza e Puerperio

 

Art. 97 (Astensione dal lavoro della lavoratrice )

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:

a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;

b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;

c) per i tre mesi dopo il parto;

d) per un ulteriore periodo di sei mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera c).

Il godimento dei periodi di cui alle lettere a) e c), puÔ, mediante presentazione di idonea certificazione medica del
Servizio Sanitario Nazionale, essere cosÍ diversamente articolato:

a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza;

c) per i quattro mesi dopo il parto.

 La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare
certificato medico, e fino al compimento di un anno di etÁ del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge
(licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attivitÁ dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato
stipulato, esito negativo della prova).

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice
licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro
mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza,
all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo
intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non
dÁ luogo a retribuzione. il periodo stesso É tuttavia computato nell'anzianitÁ di servizio, esclusi gli effetti relativi alle
ferie, alle mensilitÁ supplementari e al trattamento di fine rapporto.

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il
datore di lavoro É obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale É applicabile il divieto stesso.

I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a), b), c), devono essere computati nell'anzianitÁ di
servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilitÁ, alle ferie ed
al trattamento di fine rapporto.

Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) É computato nell'anzianitÁ di servizio esclusi gli effetti relativi
alle ferie, ed alle mensilitÁ supplementari.

Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennitÁ pari rispettivamente
all'80% ed al 30% della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo
le modalitÁ stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. i della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo
anticipato dal datore di lavoro É posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalitÁ di cui agli
articoli 1 e 2 legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS provvede direttamente al
pagamento delle prestazioni di maternitÁ agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell'art. 1, legge 29 febbraio
1980, n. 33.

Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si
applica l'articolo 6, legge 9 dicembre 1977, n. 903.

 

Art. 98 (Astensione dal lavoro del lavoratore)

Il diritto di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 97 É riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 7 legge 9 dicembre 1977, n.903, e sue successive modificazioni, alle condizioni previste
nello stesso articolo, nonchÊ in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 19 gennaio 1987, ove
l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermitÁ.

Il diritto di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 42 É riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre
lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello
stesso articolo.

 

Art. 99 (Permessi per assistenza)

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di
riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo. Quando l'orario giornaliero di lavoro É inferiore a 6 ore il
riposo diviene uno solo.

Il diritto di cui al comma precedente É riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione
della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21 febbraio 1993.

La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore É subordinata in ogni caso all'esplicito consenso scritto della
madre. Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non puÔ esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o
la madre lavoratrice godano giÁ dei periodi di astensione obbligatoria o di assenza facoltativa o quando, per altre
cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.


I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.

Per detti riposi É dovuta dall'INPS un'indennitÁ pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi
medesimi.

L'indennitÁ É anticipata dal datore ed É portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore,
ai sensi dell'art. 8, legge 9 dicembre 1977, n. 903.

I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n.
635, sulla tutela del lavoro delle donne.

La lavoratrice ha diritto, altresÍ, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di etÁ inferiore a tre anni,
dietro presentazione di certificato medico.

Il diritto di cui al comma precedente É riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore, ferme restando le
condizioni e le modalitÁ di godimento di cui all'art. 7, legge 9 dicembre 1977, n.903.

I periodi di assenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono computati nell'anzianitÁ di servizio, esclusi gli
effetti relativi alle ferie ed alle mensilitÁ supplementari, ai sensi dell'art. 7 ultimo comma, legge 30 dicembre 1971, n
1204, e al trattamento di fine rapporto.

 

Art. 100 (Normativa)

La lavoratrice in stato di gravidanza É tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale
sanitario o da un medico del Servizio sanitario nazionale ed il datore di lavoro É tenuto a darne ricevuta.

Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la lavoratrice É tenuta ad inviare al datore di lavoro,
entro il 15œ giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio di stato civile
oppure il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128. Nel
caso di dimissioni presentate durante il periodo antecedente il parto per cui É previsto il divieto di licenziamento la
lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto e ad un'indennitÁ pari a quella spettante in caso di preavviso
secondo le modalitÁ previste dall'art. 154.

Ai sensi della legge 31 mazzo 1954, n. 90, per le festivitÁ cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la
lavoratrice ha diritto ad un'indennitÁ integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico del datore di
lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della quota giornaliera della
retribuzione di fatto di cui all'art. 123.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e
regolamentari vigenti.

 

 

 

TITOLO XXII

Malattie ed Infortuni

 

Art. 101 (Malattia)

Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri
dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di
regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.

 

Art. 102 (Normativa)

Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al successivo art. 51 il
lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata
comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarÁ considerata ingiustificata, con le
conseguenze previste dagli artt. 136 e 139 del presente contratto.

Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero,
laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di
mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderÁ risolto di pieno diritto con la
corresponsione di quanto previsto agli artt. 154 e 155 del presente contratto.

Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha
l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata
comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarÁ considerata ingiustificata con le
conseguenze previste dagli artt. 136 e 139 del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far
effettuare il controllo delle assenze per infermitÁ di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti
nonchÊ dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la
facoltÁ di far controllare la idoneitÁ fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto
pubblico.

 

 

 


Art. 103 (Obblighi del lavoratore)

Il lavoratore assente per malattia É tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la
permanenza presso il proprio domicilio.

Il lavoratore É altresÍ tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore
19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.

Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento
amministrativo o su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo
comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

Salvo i casi di giustificata e comprovata necessitÁ di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli
accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore dei quali ultimi il
lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del
lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle
sanzioni previste dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638, quattordicesimo comma, nonchÊ l'obbligo
dell'immediato rientro in azienda.

In caso di mancato rientro, l'assenza sarÁ considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 147 e 150
del presente contratto.

 

Art. 104 (Periodo di comporto)

Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di
180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrÁ procedere al
licenziamento con la corresponsione di quanto previsto dagli artt. 154 e 155 del presente contratto, salvo quanto
disposto dal successivo art. 110.

Il periodo di malattia É considerato utile ai fini del computo delle indennitÁ di preavviso e di licenziamento.

Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto
ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

 

Art. 105 (Trattamento economico di malattia)

Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrÁ diritto alle normali scadenze dei
periodi di paga:

a) ad una indennitÁ pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al
ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a
carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalitÁ stabilite per i
dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n.
33. L'importo anticipato dal datore di lavoro É posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le
modalitÁ di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33;
b) ad una integrazione dell'indennitÁ a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in
modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1. 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2. 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4œ al 20œ;
3. 100% (cento per cento) per i giorni dal 21œ in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la
quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123.

 


Al fine della percezione delle indennitÁ economiche relative al periodo di malattia il lavoratore É tenuto - ai sensi
dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta
della malattia, nonchÊ i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.

Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro É obbligato a rilasciare una dichiarazione di
responsabilitÁ dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo precedente alla data di
risoluzione del rapporto dell'anno di calendario in corso.

Le indennitÁ a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo
l'indennitÁ di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennitÁ stessa É corrisposta dall'INPS in misura ridotta il
datore di lavoro non É tenuto ad integrare la parte di indennitÁ non corrisposta dall'Istituto.

Le indennitÁ a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.

 

 

Art. 106 (Infortunio)

CosÍ come previsto dal Decreto legislativo numero 626/94 e successive modificazioni, il datore di lavoro É obbligato
dall'art. 4, comma O, del succitato decreto a tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli
infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali le Aziende sono tenute
ad assicurare presso l'INAIL i propri dipendenti, secondo la normativa vigente.

Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entitÁ, al proprio datore di lavoro;
quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto


altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di
lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilitÁ derivante dal ritardo stesso. Il presentarsi di questa
fattispecie costituisce violazione del successivo art. 134.

Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli art. 104
e 110.

 

Art. 107 (Trattamento economico di infortunio)

Ai sensi dell'art. 73, DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro É tenuto a corrispondere una intera quota
giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123 per la giornata in cui avviene l'infortunio.

A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrÁ corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore
assente per inabilitÁ temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennitÁ
corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure:

1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (cento per cento) per i giorni dal quarto in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe
avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota
giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123.


L'indennitÁ a carico del datore di lavoro non É dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennitÁ
prevista dalla legge.

 

Art. 108 (Quota giornaliera per malattia ed infortunio)

Durante i periodi di malattia ed infortunio la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123 stante la
sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall'INPS e dall'INAIL.

 

Art. 109 (FestivitÁ)

Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festivitÁ cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore
ha diritto ad un'indennitÁ integrativa di quella a carico rispettivamente dell'INPS e dell'INAIL, da corrispondersi a
carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione
di fatto di cui all'art. 123.

 

Art. 110 (Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio)

 Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo
massimo di giorni 180 rispettivamente dagli artt. 104 e 106 del presente contratto, sarÁ prolungata, a richiesta del
lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che
siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare
richiesta a mezzo raccomandata r.r. prima della scadenza del 180œ giorno di assenza per malattia o infortunio e
firmare espressa accettazione della suddetta condizione.

Il datore di lavoro darÁ riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del
periodo di aspettativa.

Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrÁ procedere al licenziamento ai sensi del precedente art.
104; il periodo stesso É considerato utile ai fini dell'anzianitÁ di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

 

Art. 111 (Tubercolosi)

 I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico dell'assicurazione
obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del
posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare. Nel caso di
dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il
diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.

Per le aziende che impiegano piÝ di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a
sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, legge 14
dicembre 1970, n. 1088.

Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneitÁ fisica permanente al posto
occupato prima della malattia. In caso di contestazione il merito all'idoneitÁ stessa decide in via definitiva il
Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 10, legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura, quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarÁ
riconosciuto nell'anzianitÁ di servizio un periodo massimo di 180 giorni.

 

Art. 112 (Rimando alla vigente normativa)

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e
regolamentari vigenti.

 

 


 

TITOLO XXIII

Part-Time Temporaneo per Malattia o Assistenza

 

Art. 113 (Definizione)

Nell'ottica di facilitare il superamento di specifici momenti di difficoltÁ da parte del lavoratore, le Parti stipulanti il
presente CCNL hanno inteso definire uno strumento che riducendo il carico di lavoro, in via temporanea, faciliti il
successivo reinserimento del lavoratore colpito o da malattia o da gravi emergenze familiari.

A tal fine le Parti hanno individuato nel Part-Time temporaneo lo strumento piÝ rispondente ai su esposti obiettivi.

Le Parti riconfermano che, salvo la durata temporale, i rapporti di lavoro regolati dal presente titolo sono in tutto e
per tutto assimilabili a quelli definiti e normati nella fattispecie del Part-Time dal presente contratto collettivo.

 

Art. 114 (Durata temporale del Part-Time temporaneo)

I lavoratori potranno richiedere la riduzione temporanea dell'orario di lavoro per periodi di tre o sei mesi,
rinnovabili a richiesta del lavoratore, sino ad un massimo di 36 mesi - cumulabili anche in diverse richieste non tutte
cronologicamente collegate.

Tutte le comunicazioni inerenti la richiesta della riduzione e le eventuali sue proroghe andranno effettuate mediante
raccomandata r.r..

 

Art. 115 (Beneficiari)

Possono utilizzare il Part-Time temporaneo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, che
rientrino nelle seguenti categorie:

- malati oncologici;
- Assistenza agli anziani;
- genitore o tutore legale di minore di anni 3;
- genitore o tutore legale di minore di anni 14 portatore di handicap.

 

 

Art. 116 (Malati Oncologici)

Per malati oncologici si intendono i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che risultino affetti da malattie
oncologiche e che dopo la prima fase di cure necessitino o di un periodo di minore stress da lavoro o di effettuare
cicli di cure successive atte a garantire la completa guarigione.

Per la richiesta del Part-Time temporaneo il lavoratore dovrÁ produrre idonea documentazione rilasciata dal centro
sanitario che lo ha in cura; nella documentazione non dovranno essere riportate da parte dei sanitari altre indicazioni
salvo quella di affezione oncologica.

 

Art. 117 (Assistenza Anziani)

Per assistenza ad anziani conviventi, si intendono i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che convivano con
anziani - legati da vincolo di parentela - che risultino non piÝ autosufficienti.

Per la richiesta del Part-Time temporaneo il lavoratore dovrÁ produrre idonea documentazione rilasciata dal centro
sanitario che ha in assistenza l'anziano e analoga documentazione, non sostituibile con autocertificazione - della
effettiva convivenza tra lavoratore ed anziano.

 

Art. 118 (Assistenza minori di anni 3 a carico)

Per assistenza di minori di anni 3 a carico, si intende il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, che esercitando la
patria potestÁ sul minore ed essendo quindi il solo genitore convivente con il minore, intenda assisterlo sino al
compimento dell'etÁ per l'iscrizione nelle scuole materne.

Per la richiesta del Part-Time temporaneo il lavoratore dovrÁ produrre l'atto di nascita del minore, la certificazione
inerente e la documentazione comprovante la sua natura di genitore unico, quale a titolo esemplificativo: atto di
morte dell'altro genitore, sentenza di divorzio con assegnazione giudiziale del minore, sentenza di separazione
legale con assegnazione giudiziale del minore, atto di affidamento per i tutori legali, certificazione comprovante la
fattispecie del padre ignoto.

 

Art. 119 (Assistenza minori di anni 14 portatori di handicap)

Per assistenza di minore di anni 14 portatore di handicap, si intende il lavoratore, assunto a tempo indeterminato,
che intenda assistere un minore portatore di handicap su cui eserciti la patria potestÁ o comunque la tutela legale
sino al compimento del quattordicesimo anno di etÁ per l'iscrizione nelle scuole materne.

Per la richiesta del Part-Time temporaneo il lavoratore dovrÁ produrre idonea documentazione comprovante
l'effettivo stato di handicap psichico-fisico-motorio o intellettivo del minore.

 

Art. 120 ( Trasformazione Part-Time temporaneo in definitivo)

Ai lavoratori che, terminati i 36 mesi di massima durata del Part-Time temporaneo, facciano richiesta di passaggio
definitivo all'orario ridotto, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza nel passaggio, sempre che le esigenze
organizzative dell'impresa lo consentano.


 

Art. 121 (Richiesta di annullamento del Part-Time temporaneo)

In caso di richiesta da parte del lavoratore in Part-Time temporaneo di interrompere la prestazione lavorativa ridotta
prima della sua naturale scadenza, É facoltÁ dell'azienda valuterÁ positivamente la domanda, sempre che non si sia
provveduto ad effettuare una assunzione a tempo determinato per la copertura delle ore lavorative mancanti.

 

Art. 122 (Deleghe all'Ente Bilaterale)

Le Parti delegano l'Ente Bilaterale per la valutazione della reale applicazione del presente istituto e per individuare
eventuali modifiche che lo possano rendere piÝ rispondente alla volontÁ delle aziende di facilitare i lavoratori
sottoposti a temporanei momenti di minore capacitÁ/disponibilitÁ lavorativa.

 

 

 

TITOLO XXIV

Trattamento Economico

 

Art. 123 (Voci retributive)

La normale retribuzione del lavoratore É costituita dalle seguenti voci:

- paga base nazionale;

- indennitÁ di funzione direttive;

- scatti di anzianitÁ di servizio maturati;

- terzi elementi provinciali ove esistessero;

- eventuali assegni ad personam.

 

Art. 124 (Divisore orario)

La quota oraria della retribuzione sia normale che di fatto si ottiene dividendo l'importo mensile per i seguenti
divisori convenzionali:

- per il personale la cui durata di lavora É di 40 ore settimanali: 168

- per il personale la cui durata di lavoro É di 45 ore settimanali: 195.

La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il
divisore convenzionale 26.

 

Art. 125 (Paghe contrattuali)

Con decorrenza dal primo giorno di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro le paghe basi
conglobate sono le seguenti

 

LIVELLO

PAGA BASE CONTRATTUALE

Quadri

 ? 1.731,00 *

I

? 1.611,00

II

? 1.460,00

III

? 1.320,00

IV

? 1.210,00

V

? 1.142,00

VI

? 1.077,00

VII

? 995,00

* IndennitÁ Funzione Quadro pari a ? 150,00.

 

 

 

Art. 126 (IndennitÁ cassa)

Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuitÁ, qualora abbia piena e completa
responsabilitÁ della gestione di cassa e con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennitÁ di
cassa e di maneggio di denaro nella misura del 3% della paga base nazionale.

 

Art. 127 (Modello di cedolino paga)

Le aziende dovranno consegnare ai lavoratori, il giorno fissato per il pagamento dello stipendio, un cedolino paga
che sia conforme per contenuti ed intelligibilitÁ al modello fac-simile che le Parti hanno concordato e che É allegato
al presente contratto collettivo.

 

 

 

 


TITOLO XXV

Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari

 

Art. 128 (Condizioni di miglior favore)

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente accordo.

Le eventuali eccedenze tabellari saranno conservate come 'assegno ad personam'.

 

Art. 129 (Procedure di prima applicazione del presente contratto)

In sede di prima applicazione del presente contratto nelle aziende che hanno giÁ in forza personale ora inquadrato
con altri contratti collettivi andrÁ seguita la seguente procedura:

a) comunicazione a tutti i lavoratori del cambio di contratto;
b) consegna a tutti i lavoratori di copia del contratto con annessa specificazione del nuovo livello di
inquadramento in cui migreranno;
c) comunicazione, anche unita alla nota di cui al punto b) della nuova composizione delle voci retributive che
andranno cosÍ a comporsi:
1) paga base prevista per il livello di inquadramento;
2) eventuali eccedenze retributive nella paga base del trattamento vecchio rispetto al nuovo, andranno pagate
quale assegno ad personam non riassorbibile e valevole per tutte le voci della retribuzione differita;
3) eventuali eccedenze retributive derivanti da diversi istituti contrattuali, siano essi
nazionali/territoriali/aziendali, andranno mantenute quali voci retributive, non valide ai fini della
retribuzione differita, e riassorbibili nel caso di rinnovi, mediante il presente contratto ed i suoi contenuti,
in analoghe causali.


 

 

 

 


TITOLO XXVI

MensilitÁ Aggiuntive

 

Art. 130 (Tredicesima)

In occasione delle festivitÁ natalizie l'azienda dovrÁ corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una
mensilitÁ della retribuzione di fatto.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrÁ diritto a tanti
dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.

 

Art. 131 (Quattordicesima)

Nel mese di giugno l'azienda dovrÁ corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilitÁ della
retribuzione di fatto.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrÁ diritto a tanti
dodicesimi della mensilitÁ aggiuntiva per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.

 

 

 

TITOLO XXVII

Fondo Pensioni Integrativo

 

Art. 132 (Adempimenti Legge 335/95)

Le parti in ottemperanza alla legislazione vigente in materia pensionistica si danno atto della disponibilitÁ ad
intraprendere un percorso per l'attivazione di idonei strumenti pensionistici a livello contrattuale o interconfederale.

In ottemperanza della legge 335/95 i dipendenti delle Aziende applicanti il presente CCNL potranno richiedere
l'attivazione, nelle forme e nei modi stabiliti dalla citata legge e dai regolamenti ministeriali in materia, di strumenti
assicurativi personali.

Le Aziende potranno, mediante stipula di accordi aziendali, individuare forme di miglior favore per i dipendenti in
presenza di specifiche convenzioni.

 

Art.133 (Competenze)

Le Parti, fermi restando i diritti individuali e collettivi previsti dalla normativa vigente, decidono di demandare
all'Ente Bilaterale nazionale del Terziario la gestione degli eventuali adempimenti connessi con la creazione ed
attivazione di un fondo pensionistico chiuso.

 

NOTA A VERBALE

Le parti si danno atto che nel termine di sei mesi si incontreranno per monitorare la fattibilitÁ di quanto previsto al
primo comma dell'art. 132 in merito all'attivazione di un Fondo integrativo Pensioni chiuso.

 


TITOLO XXVIII

Doveri del Personale e Norme Disciplinari

 

Art. 134 (Obbligo del prestatore di lavoro)

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo piÝ scrupoloso i doveri connessi con la sua mansione, di usare modi
cortesi con la clientela, di rispettare scrupolosamente le disposizioni amministrative e di legge specie per quanto
attiene ai lavoratori a contatto con merci alimentari sempre che gli adempimenti siano di competenza per mansione
ed inquadramento.

Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare
alla prosperitÁ dell'impresa.

Il lavoratore ha l'obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili
differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.

E' altresÍ obbligatorio il rispetto del Testo Unico n. 196/03 per i dipendenti che per motivi di lavoro vengano a
conoscenza dei dati sensibili dei propri colleghi.

 

Art. 135 (Divieti)

E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di
servizio e con l'autorizzazione dell'azienda. Non É consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante
l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.

Il datore di lavoro a sua volta non potrÁ trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di
prestazione di lavoro straordinario.

Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, puÔ allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal
caso É in facoltÁ del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale
nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, É assolutamente vietato abbandonare il
proprio posto.

 

Art 136 (Giustificazioni delle assenze)

Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando
l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto
presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti.

Nel caso di assenze non giustificate sarÁ operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto
quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione di possibili sanzioni maggiori.

 

Art. 137 (Rispetto orario di lavoro)

I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarÁ operata una trattenuta,
che dovrÁ figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva
l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 139.

 

Art. 138 (Comunicazione mutamento di domicilio)

E' dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante
il servizio che durante i congedi.

Il personale ha altresÍ l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio
interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali
attribuzioni del datore di lavoro.

Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno
dell'azienda.

 

Art. 139 (Provvedimenti disciplinari)

La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi
dal datore di lavoro in relazione alla entitÁ delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze piÝ lievi;

2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);

3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 123;

4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;

5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:

- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i
congedi;
- non curi con scrupolo la consegna di valori ricevuti per servizio.



- utilizzi per scopi impropri e/o estranei al servizio gli accessi alla rete internet o alla posta elettronica dell'azienda,
indipendentemente dal carico di lavoro presente.


Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:

- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilitÁ;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in
qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda
mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso É giÁ stata inflitta una multa per
analogo motivo;
- utilizzi senza specifica autorizzazione dell'azienda connessione alla rete e/o telefoniche a tariffazione speciale.


Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica
esclusivamente per le seguenti mancanze:

- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 134;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 626/94;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza sleale;
- l'esecuzione, in concorrenza con l'attivitÁ dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di
lavoro;
- la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto
salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei
clienti se nell'anno in corso É giÁ stata comminata la sospensione per analogo motivo;
- l'utilizzo per fini diversi da quelli d'ufficio e comunque senza specifica autorizzazione scritta del datore di lavoro,
degli archivi sui dati sensibili dei clienti raccolti ai sensi della vigente normativa sulla privacy e connessi con
l'attivitÁ dell'Azienda.


L'importo delle multe sarÁ destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltÁ di
prendere visione della documentazione relativa al versamento.

 

Art. 140 (Codice disciplinare)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al
presente Titolo nonchÊ quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari
devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimitÁ del provvedimento
stesso puÔ avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

Art. 141 (Normativa provvedimenti disciplinari)

L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrÁ essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata
entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.

Per esigenze dovute a difficoltÁ nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine
di cui sopra puÔ essere prorogato di 30 giorni, purchÊ l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al
lavoratore interessato.

 

 

TITOLO XXIX

Composizione delle Controversie

 

Art. 142 (Campo di intervento)

Per tutte le controversie individuali e collettive relative all'applicazione del presente contratto É prescritto il
tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalitÁ stabilite dal presente articolo.

Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge
20 maggio 1970, n. 300, e successiva 11 maggio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, devono
essere ugualmente fatti tentativi di composizione.

Tutte le eventuali controversie inerenti il presente C.C.N.L. potranno essere demandati a richiesta anche da una sola
delle parti contrattuali stipulanti alla Commissione di Conciliazione paritetica locale o nazionale di cui all'art. 58 e
59 del presente contratto.

 

Art. 143 (Commissione di Conciliazione paritetica nazionale)

La Commissione di Conciliazione paritetica nazionale É composta da 6 rappresentanti dei datori di lavoro e da 6
rappresentanti dei lavoratori dipendenti in misura paritetica e puÔ articolarsi in sottocommissione riguardanti i vari
settori.

La Commissione nazionale avrÁ sede presso una delle associazioni imprenditoriali.

La Commissione di Conciliazione paritetica Nazionale ha il compito di fare applicare il presente contratto e i vari
accordi nazionali e locali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende.


Le vertenze di carattere generale riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto e i vari accordi
nazionali e locali, prima di qualsiasi azione, devono essere inviate all'esame della commissione di conciliazione
paritetica nazionale, per il tentativo di amichevole componimento, dopo che tali controversie sono state giÁ
esaminate dalla commissione di conciliazione paritetica locale e hanno prodotto esito negativo.

Naturalmente la commissione di conciliazione paritetica locale era stata convocata dalla associazione
imprenditoriale locale che essendosi pronunciata nei 20 giorni dal ricevimento sull'oggetto della controversia con
esito negativo sottoscritto con verbale, demanda alla commissione paritetica nazionale copia del verbale negativo
per tentare la conciliazione amichevole in seconda istanza entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del verbale.

Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo, la stipula degli integrativi locali dovrÁ essere esperito il tentativo
di conciliazione attraverso la commissione di conciliazione paritetica nazionale.

Inoltre la commissione di conciliazione nazionale paritetica, nel caso che l'accordo non venga raggiunto, per
decisione collegiale potrÁ chiedere l'intervento del Ministero del Lavoro.

La commissione di conciliazione paritetica nazionale ha il compito di favorire la costituzione degli E.B.N. (Ente
Bilaterale Nazionale) su basi paritetiche delle associazioni dei datori di lavoro e lavoratori dipendenti.

La commissione di conciliazione paritetica nazionale ha il compito di coordinamento delle commissioni di
conciliazione al fine di migliorare l'attivitÁ conciliativa.

 

Art. 144 (Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali)

Le associazioni sindacali locali dei datori di lavoro dovranno designare in misura paritetica i rappresentanti effettivi
e supplenti in seno alla commissione di conciliazione paritetica locale, fermo restando che manchi la designazione
da parte di qualcuna delle associazioni sindacali, che perÔ possono designare successivamente il componente, la
commissione per la risoluzione delle controversie puÔ operare lo stesso.

Le suddette commissioni avranno la sede presso una delegazione delle associazioni dei datori di lavoro locali
aderenti alle associazioni nazionali stipulanti il presente contratto.

La commissione É convocata dall'associazione imprenditoriale locale interessata ogni qualvolta É fatta la richiesta
con lettera raccomandata da una delle parti rappresentate.

La richiesta deve essere motivata indicando l'oggetto della controversia e la commissione entro 20 giorni dovrÁ
esaminarla e sottoscrivere un verbale negativo o positivo in tante copie quante sono le associazioni locali facenti
parte della commissione.

In caso di mancato accordo la commissione di conciliazione paritetica territoriale demanda alla commissione di
conciliazione paritetica nazionale il verbale di accordo negativo per esperire il secondo tentativo di conciliazione ed
infine deposita numero 2 copie del verbale presso l'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.

I verbali di conciliazione o di mancato accordo dovranno essere sottoscritte dalle parti interessati e dai componenti
la commissione e in caso di mancato accordo dovranno contenere le motivazioni del mancato accordo ed eventuali
soluzioni parziali sulle quali le parti concordano.

Le commissioni di conciliazione istituite con accordo sindacale tra le parti stipulanti il C.C.N.L. devono essere
comunicate all'E.B.N. per includerli nell'archivio dei contratti.

 

 

 

TITOLO XXX

Risoluzione del Rapporto di Lavoro - Preavviso

 

 

Art. 145 (Scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 cod.civ.)

Ciascuno dei contraenti puÔ recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso per iscritto con
raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

 

Art. 146 (Recesso ex art. 2119 cod. civ.)

Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ciascuno dei contraenti puÔ recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza
del termine se il contratto É a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto É a tempo indeterminato,
qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.

A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo;

- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa
al normale esercizio dell'attivitÁ aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
- l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
- l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi, senza autorizzazione del datore di lavoro;



- il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivato da comportamenti
discriminatori e/o da molestie sessuali.


Se il contratto É a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa compete l'indennitÁ di cui al
successivo art. 154.

 

Art. 147 (Normativa)

Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35, legge 20
maggio 1970, n. 300, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento puÔ essere
intimato per giusta causa (art. 2119 cod. civ. e art. 66 del presente contratto) o per giustificato motivo con preavviso,
intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del
prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attivitÁ produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare
funzionamento di essa.

Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavoratore puÔ chiedere entro 8 giorni dalla
comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro É tenuto ad
indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta.

Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo É
inefficace.

Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in
possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

 

Art. 148 (NullitÁ del licenziamento)

Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di razza, sesso, credo politico o fede religiosa,
dall'appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione attiva ad attivitÁ sindacali É nullo, indipendentemente
dalla motivazione adottata.

 

Art. 149 (NullitÁ del licenziamento per matrimonio)

Ai sensi dell'art. 1, legge 9 gennaio 1963, n. 7, É nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del
matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel
periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione,
e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.

Il datore di lavoro ha facoltÁ di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel
comma precedente non É dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del
terzo comma dell'art. 2, legge 30 dicembre 1971, n.1204, e cioÉ: licenziamento per giusta causa, cessazione
dell'attivitÁ dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice É stata assunta o cessazione del
rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale É stato stipulato.

Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel primo
comma del presente articolo, si rinvia alla normativa vigente.

 

Art. 150 (Licenziamento simulato)

Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di
effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia
provata la simulazione.

Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata
entro un mese dal licenziamento.

 

Art. 151 (Periodo di preavviso)

I termini di preavviso, calcolati in giornate di calendario per ambedue le parti contraenti sono:

Qualifica/AnzianitÁ

- 5 anni

+5 - 10 anni

+ 10 anni

Quadri

75

120

180

I Livello

60

90

150

II Livello

45

75

120

III Livello

30

60

90

IV Livello

30

45

60

V Livello

20

30

45

VI Livello

15

20

30

VII Livello

10

--

--

 

 

Il periodo di preavviso non puÔ coincidere con le ferie, con il congedo matrimoniale e la malattia.

Il periodo di preavviso si calcola dal 1œ e dal 16œ giorno di ciascun mese.

 


Art. 152 (Preavviso per dimissioni)

In caso di dimissioni del lavoratore il periodo di preavviso sarÁ pari al 50% della durata di cui al precedente articolo.

 

Art. 153 (Decorrenza del periodo di preavviso)

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennitÁ pari
all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il periodo di preavviso, sarÁ computato agli effetti del T.F.R..

 

Art. 154 (IndennitÁ sostitutiva del preavviso)

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 cod. civ. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarÁ corrisposta
un'indennitÁ equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 123 corrispondente al periodo di cui
all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilitÁ.

 

Art. 155 (Trattamento di fine rapporto)

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di
fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente
articolo.

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n.
297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le
seguenti somme:

- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- l'indennitÁ sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 98, 154 e 156;
- l'indennitÁ sostitutiva di ferie di cui all'art. 95;
- le indennitÁ di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonchÊ, quando le stesse hanno carattere
continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore:
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.


Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di
sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonchÊ
in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennitÁ
economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della
retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Ai sensi del precedente art. 132, i lavoratori, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla legge 335/95, che hanno
optato per l'attivazione dei versamenti sul fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a percepire gli
importi previsti dal presente articolo.

 

Art. 156 (Decesso del dipendente)

In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennitÁ sostitutiva del preavviso saranno
corrisposti agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

 

Art. 157 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto)

Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto
eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione,
di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro.

In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarÁ corrisposto dalla scadenza di cui al precedente
comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.

L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al
trattamento di fine rapporto.

 

Art. 158 (Dimissioni)

In caso di dimissioni, sarÁ corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 155.

Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a
certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 151 del presente contratto.

Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltÁ di ritenergli dalle competenze nette una
somma pari all'importo di cui all'art. 154.

Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro puÔ rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il
rapporto di lavoro.


Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne
avrÁ facoltÁ, ma dovrÁ corrispondere al lavoratore l'indennitÁ sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del
rapporto di lavoro.

Art. 159 (Dimissioni per matrimonio)

In conformitÁ della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1, legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni
presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio
in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino
confermate entro un mese all'ufficio del lavoro.

La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto
dall'art. 155 con esclusione della indennitÁ sostitutiva del preavviso.

Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di
cui all'art. 151 e confermate, a pena di nullitÁ, all'ufficio del lavoro entro il termine di un mese.

La previsione di cui al secondo comma del presente articolo non vige per le lavoratrici, in possesso dei requisiti di
cui alla Legge 335/95, che hanno deciso di utilizzare i ratei maturati di TFR per l'attivazione del fondo pensionistico
integrativo.

 

Art. 160 (Dimissioni per maternitÁ)

Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternitÁ, valgono le norme
di cui all'art. 97 del presente contratto.

 

 

 

TITOLO XXXI

Sicurezza sul Lavoro

 

Art. 161 (Premessa)

Le Parti stipulati il presente CCNL riconoscono la massima importanza alla puntuale e corretta applicazione delle
norme a tutela e salvaguardia dei lavoratori.

Le Parti, altresÍ, riconoscendo che l'insieme delle diverse norme e responsabilitÁ che il Legislatore ha posto a carico
delle Aziende risultano, nel complesso, di difficile applicazione in tutte quelle realtÁ produttive di piccole e medio
piccole dimensioni, attribuiscono la massima importanza ad una gestione partecipativa, tra i diversi soggetti sociali
interessati, per garantire la corretta applicazione delle norme.

 

Art. 162 (Richiami normativi)

Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20 del
Decreto Legislativo n.626/94 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato D al presente contratto.

Le Parti, in previsione degli effetti della legge 30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela
previste nel Decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni, vada inteso a tutela della totalitÁ dei lavoratori
presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

 

Art. 163 (Adempimenti preliminari)

Tutte le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo dovranno, entro il termine perentorio di 90 giorni,
effettuare gli adempimenti connessi con la valutazione del rischio ed informarne i lavoratori mediante apposita
comunicazione da rendere visibile a tutti.

 

Art. 164 (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS)

Nelle Aziende con piÝ di 15 dipendenti, ai sensi del richiamato Allegato C al presente CCNL, dovranno essere eletti
dai lavoratori i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai suddetti verranno riconosciute le tutele di cui
alla legge 300/70.

 

Art. 165 (Disposizioni finali)

Le Parti, richiamando il secondo comma dell'articolo 106, si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare
ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di
determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilitÁ.

 

NOTA A VERBALE

Le Parti intendono ribadire che le previsioni di cui all'articolo 128, vanno intese sempre e comunque come semplice
possibilitÁ di delegare a soggetti terzi funzioni e/o responsabilitÁ connesse con la normativa sulla sicurezza ma in
nessun modo che in sede di trattativa tra le Parti sia possibile diminuire o modificare le tutele o le previsioni della
vigente normativa.

 

 

 


CHIARIMENTO A VERBALE

Le Aziende che applicano il presente Contratto collettivo delle forme flessibili di impiego flessibili, previste dalla
Legge 30/03, É sempre sottoposta alla individuazione degli strumenti atti alla tutela ed alla applicazione della
normativa sulla Sicurezza.

 

 

 

TITOLO XXXI

Tutela della Dignita' e Parita' dei Lavoratori

 

Art. 166 (Tutela delle lavoratrici madri)

Per le lavoratrici - o i lavoratori - che esercitino la patria potestÁ su minori e non abbiano l'altro genitore all'interno
del nucleo familiare convivente, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza per la concessione del periodo
feriale e per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria.

 

Art. 167 (Pari OpportunitÁ)

In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, numero 636 e dalle disposizioni
della Legge 10 aprile 1991, numero 125, le parti riconoscono l'esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni
della legge sulla Pari OpportunitÁ Uomo - Donna, con particolare riguardo all'accesso alla formazione ed alle
mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli che non consentono una effettiva paritÁ di opportunitÁ nel lavoro.

 

Art. 168 (Azioni Positive)

Le aziende, d'intesa con le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,
adotteranno misure concrete per garantire un pari diritto di accesso alla formazione ed informazione del personale
femminile.

Tali azioni positive si indirizzeranno principalmente nell'individuazione di metodologie formative, di
aggiornamento e/o di riqualificazione che prevedano l'utilizzo di media e la fruizione on-site tale da non rendere
necessaria la frequenza di corsi esterni che richiedano trasferte oltre il normale orario di lavoro.

 

Art. 169 (Molestie sui luoghi di lavoro)

Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire
forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.

 

 

Art. 170 (Lavoratori di lingua non italiana)

Le aziende favoriranno l'utilizzazione da parte di lavoratori extracomunitari delle previsioni di cui all'art. 95 del
presente CCNL per l'accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua
italiana.

 

Art. 171 (Lavoratori stranieri)

Nella programmazione delle ferie, le aziende che occupino lavoratori stranieri con il proprio nucleo familiare nel
Paese di origine, favoriranno il raggruppamento dei giorni di ferie al fine di consentire un congruo periodo di
permanenza nei rispettivi paesi di origine.

 

Art. 172 (Aspettativa per tossicodipendenza)

I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici
e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unitÁ sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e
socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il
tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative É dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e,
comunque, un periodo non superiore a tre anni.

Tale periodo É considerato di aspettativa non retribuita.

I lavoratori familiari di un tossicodipendente, possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per
concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le
tossicodipendenze ne attesti la necessitÁ per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile.

Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato corredate di idonea
documentazione redatta dal servizio sanitario dalle altre strutture sopra indicate.

 

Art. 173 (Aspettativa per alcolismo)

I lavoratori di cui viene accertato lo stato di alcolismo, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di
riabilitazione presso i servizi sanitari delle unitÁ sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-
assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in
cui la sospensione delle prestazioni lavorative É dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, un
periodo non superiore a un anno.


Tale periodo É considerato di aspettativa non retribuita.

I lavoratori familiari di un alcolista, possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al
programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne
attesti la necessitÁ per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile.

Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato corredate di idonea
documentazione redatta dai servizi sanitario dalle altre strutture sopra indicate.

 

Art. 174 (SalubritÁ degli ambienti di lavoro)

Le aziende sono tenute, nel piÝ rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle sensibilitÁ individuali, a promuovere
tutte le azioni utili tese ad eliminare il fumo di sigaretta dai luoghi di lavoro.

 

Art. 175 (Tutela dei genitori di portatori di Handicap)

Le aziende riconosceranno ai lavoratori che siano genitori di handicappati non autosufficienti, con documentazione
comprovante emessa da competente struttura del Servizio Sanitario Nazionale, un titolo di preferenza per la
concessione del periodo di ferie e per le richieste di trasformazione del regime orario del rapporto di lavoro.

 

Art. 176 (Mobbing)

Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la gravitÁ del fenomeno conosciuto come mobbing ed intendono
contrastarlo con ogni mezzo.

A tal fine le Parti delegano l'Ente Bilaterale ad individuare idonei strumenti di prevenzione e formazione che
consentano di sradicare il fenomeno delle illecite pressioni e/o violenze che si possono manifestare tra i dipendenti.

 

NOTA A VERBALE

Le Parti intendono considerare il Mobbing, per quanto attiene la gestione disciplinare dello stesso, come una
fattispecie ricompresa nelle previsioni del licenziamento senza diritto al preavviso..

 

 

 

TITOLO XXXIII

Relazioni Sindacali

 

Art.177 (Relazioni Nazionali)

Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla
concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.

A tal proposito le Parti stipulanti si incontreranno annualmente, entro il mese di marzo di ciascun anno, per una
valutazione congiunta sull'andamento del settore e dei trend occupazionali.

Nella stessa riunione si valuteranno le proposte avanzate dall'Ente Bilaterale al fine di rendere operative le eventuali
proposte avanzate in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di
professionalitÁ per mansioni giÁ definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le
tecnologie di applicazione.

 

Art. 178 (Relazioni Territoriali)

Le parti, consapevoli delle differenziazioni presenti nelle aziende del terziario e delle diverse realtÁ territoriali, si
riuniranno - su richiesta di una delle parti - su base regionale per la valutazione dell'andamento occupazionale e del
mercato del lavoro nel territorio.

 

Art. 179 (Rappresentanze Sindacali Unitarie)

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con piÝ di 15
dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - cosÍ come delineate negli accordi interconfederali
sottoscritti dalla Associazioni stipulanti

L'elezione delle RSU avverrÁ con le modalitÁ e le procedure descritte nel successivo articolo 181.

 

Art. 180 ( Clausola di salvaguardia)

Ai sensi dell' Accordo interconfederale sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie allegato al CCNL, le
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto collettivo, rinunciano formalmente ed espressamente a
costituire RSA, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 300/70.

 

Art. 181 (Regolamento elettorale RSU)

Per la regolamentazione dell'elezione delle RSU le Parti sottoscrivono l'allegato Regolamento Elettorale per le RSU
rubricato alla lettera B, che costituisce parte integrante del presente contratto.

 

 

 


Art. 182 (Contrattazione aziendale)

Nelle aziende che abbiano, anche in piÝ unitÁ decentrate nell'ambito di una stessa provincia, piÝ di 30 dipendenti
potranno essere concordate particolari norme riguardanti:

- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o piÝ dei seguenti regimi d'orario: turni
continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilitÁ;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali;
- contratti a termine;
- accesso alla formazione;
- tutela della salute e dell'integritÁ fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21, legge n. 300/70;
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali,
aventi come obiettivo incrementi di produttivitÁ, di qualitÁ, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della
competitivitÁ, nonchÊ ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa;


La relativa contrattazione dovrÁ svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni locali aderenti o facenti capo alle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e, per i datori di lavoro, del CST competente.

 

Art. 183 (Assemblea)

Nelle aziende con piÝ di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL
potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale
prestazione lavorativa:

La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrÁ essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima
dello svolgimento dell'assemblea stessa.

Ai sensi della legge 300/70 l'azienda É tenuta a consentire l'accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi
vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.

 

Art. 184 (Referendum)

Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum,
sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attivitÁ sindacale, indetti dalla RSU tra i lavoratori, con diritto
di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unitÁ aziendale e alla categoria particolarmente interessata.

 

Art. 185 (Delegato Provinciale)

Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti, le
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).

Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Azinede con meno di 15
dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella
previsione dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.

L'attivazione del Delegato Sindacale Territoriale avverrÁ mediante la riscossione da parte delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente CCNL di una trattenuta - a carico del datore di lavoro - pari al costo di un'ora
all'anno per dipendente.

La retribuzione di riferimento sarÁ quella del terzo livello contrattuale.

Il versamento verrÁ effettuato su apposito conto corrente bancario intestato alle 00.SS. firmatarie del presente
CCNL.

 

Art. 186 (Attivazione della trattenuta per il Delegato Provinciale)

L'attivazione di quanto disposto dall'articolo precedente avverrÁ a seguito di specifico accordo sindacale tra le Parti
firmatarie in ambito di Ente Bilaterale.

 

Art. 187 (Deleghe Sindacali)

I lavoratori potranno rilasciare delega al datore di lavoro per effettuare la trattenuta sindacale dalla propria
retribuzione in favore della O.S., firmataria del presente CCNL, a cui aderiscano.

Le deleghe sindacali si intenderanno rinnovate di anno in anno salvo disdetta da inviare entro il mese di settembre di
ciascun anno.

L'importo delle deleghe sarÁ pari all' 1% della paga base conglobata, per quattordici mensilitÁ, salvo diversa
disposizione della O.S. titolare della delega.

Le deleghe dovranno contenere la specifica liberatoria rilasciata dal lavoratore interessato al trattamento dei suoi
dati sensibili.

L'assenza della liberatoria di cui al comma precedente libera l'azienda dal dover compiere sia la trattenuta sulla
busta paga sia ogni qualsiasi elaborazione statistico - organizzativa.

 

 

 


Art. 188 (Quote di riserva per le categorie numericamente minori)

Per tutte le aziende in cui si opererÁ l'attivazione delle RSU, si dovrÁ garantire la presenza tra i dirigenti eletti di
almeno un componente per tutte le categorie presenti in azienda.

A titolo solo esemplificativo: Quadri, Ricercatori, Venditori ed altre eventuali categorie che, pur ricomprese nella
generalitÁ dei lavoratori dipendenti, abbiano specificitÁ rispetto alla maggioranza dei dipendenti.

 

Art. 189 (Dirigenti sindacali)

Agli effetti di quanto stabilito nel presente contratto collettivo, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori
che fanno parte:

a) degli organi direttivi o collegiali nazionali o territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il
presente CCNL;
b) di RSU costituite ai sensi dell'art. 19, legge 20.5.70 n. 300 e del protocollo allegato al presente contratto
collettivo, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano piÝ di 15 dipendenti


L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta
e al rispettivo CST competente, per quanto riguarda i dirigenti di cui al punto. a), mentre per i dirigenti eletti in base
al punto b) valgono le norme del citato Accordo interconfederale sulle RSU.

 

Art. 190 (Permessi sindacali ex punto a) dell'artic. 181)

I componenti dei Consigli o Comitati di cui al punto a) dell'art. 181 hanno diritto ai necessari permessi o congedi
retribuiti, per partecipare alle riunioni degli Organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue.

Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di piÝ Consigli o
Comitati di cui al precedente punto. a) dell'art. 181, potrÁ usufruire di un monte ore non superiore globalmente a
130 ore annue.

 

Art. 191 (Permessi retribuiti RSU)

I componenti delle RSU di cui al punto lett. b), art. 181, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a
permessi retribuiti.

I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende con piÝ di 200
dipendenti e di 1 ora e mezza all'anno per ciascun dipendente nelle aziende con meno di 200 dipendenti.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al comma 1 deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola 24 ore prima, tramite la RSU.

 

Art. 192 (Permessi non retribuiti RSU)

I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 118, hanno diritto a permessi non retribuiti per la
partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni
all'anno.

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola 3 giorni prima tramite la RSU.

 

Art. 193 (Aspettativa per incarichi sindacali)

I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in
aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

 

Art. 194 (COVELCO)

Al fine di garantire la funzionalitÁ di quanto disposto nel presente titolo viene attivata una trattenuta pari allo 0.20%
della retribuzione lorda, ripartita per lo 0.10% a carico del datore di lavoro e per lo 0.10% a carico del lavoratore,
che dovrÁ essere versata presso un Ente incaricato della riscossione.

Tale trattenuta viene denominata Contributo per le Vertenze di Lavoro Collettive (COVELCO).

La suddetta quota É parte integrante dei costi connessi con l'applicazione del presente contratto collettivo nazionale
di lavoro. Conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote É tenuta a corrispondere al
lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 0,10% della retribuzione lorda paga
base e contingenza. Tale elemento andrÁ denominato all'interno della busta paga con la seguente dicitura: 'mancata
adesione agli strumenti di gestione bilaterale del contratto'.

Del mancato pagamento delle quote COVELCO l'Azienda dovrÁ dare comunicazione con raccomandata r.r. al CST
competente.

 

NOTA A VERBALE

Le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo, effettueranno da subito la trattenuta mensile che
provvederanno a versare in una unica soluzione appena le Parti stipulanti avranno attivato la convenzione con l'Ente
esattore.

Successivamente a questa prima fase transitoria, i versamenti andranno effettuati mensilmente.

 

 


TITOLO XXXIV

Ente Bilaterale

 

Art. 195 (Ente Bilaterale)

Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo concordano, di costituire
un organismo denominato ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO - ECST che avrÁ le seguenti
finalitÁ:

 gestire i contratti di formazione e lavoro;
 incrementare l'occupazione;
 realizzare corsi di formazione professionali;
 svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
 ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e
provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge;
 emanare parere di congruitÁ sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure
professionali;
 esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo
parziale;
 promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree
maggiormente rappresentative;
 costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche
sotto forma di rendita e capitale che potrÁ associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro;
 gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternitÁ, ecc.;
 realizzare iniziative di carattere sociale;
 istituire comitato di vigilanza nazionale;
 promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in
collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonchÊ altri organismi orientati ai medesimi
scopi;
 favorire attraverso azioni formative, le pari opportunitÁ per le donne, in vista della piena attuazione della legge
125/91, nonchÊ favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternitÁ;
 seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme
stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
 svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.


L'Ente Bilaterale Nazionale dovrÁ dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di
redimere eventuali controversie.

Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali
dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

L'Ente Bilaterale Nazionale provvederÁ a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e
territoriali.

L'Ente Bilaterale Nazionale promuoverÁ tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse
interne.

 

Art. 196 (Finanziamento dell'Ente Bilaterale)

Il finanziamento dell'Ente Bilaterale avverrÁ tramite contribuzione (0,20%) calcolata sull'imponibile previdenziale
del monte dei salari, di cui una parte a carico delle aziende (0,10%) ed una parte a carico dei lavoratori (0,10%).

La suddetta quota É parte integrante dei costi connessi con l'applicazione del presente contratto collettivo nazionale
di lavoro, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote É tenuta a corrispondere al
lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 0,10% della retribuzione lorda. Tale
elemento andrÁ denominato all'interno della busta paga con la seguente dicitura: 'mancata adesione all'Ente
Bilaterale del contratto'.

Del mancato pagamento delle quote ENTE BILATERALE NAZIONALE PER IL TERZIARIO - ECST l'Azienda
dovrÁ dare comunicazione con raccomandata rr al CST competente.

L'Ente Bilaterale Nazionale non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la costituzione degli enti
bilaterali regionali e provinciali specialmente nelle aree maggiormente rappresentative.

 

Art. 197 (Funzioni di promozione e attivazione della formazione continua in seno all'Ente Bilaterale)

Le Parti demandano all'Ente Bilaterale la gestione progettuale e l'attivazione di un apposito Gruppo di Lavoro (Task
Force), denominato Fondo per la Formazione del Terziario in sigla 'Fo.Fo.Ter.', teso a creare una rete di supporto
per l'erogazione di strumenti dedicati alla formazione ed all'aggiornamento professionale.

Tali servizi, pur considerando la oggettiva differenziazione dei fabbisogni formativi tra le diverse categorie di
lavoratori, dovrÁ fornire canali di accesso e moduli di interesse per la totalitÁ dei lavoratori inquadrati dal presente
CCNL.


Una volta terminata la fase di progettazione e di avvio operativo di cui al primo comma, la Task Force dedicata,
ferma restando la sua appartenenza all'Ente Bilaterale, si gestirÁ con propria autonomia amministrativa.

Le nomine nella Cabina di Regia della Task Force saranno di competenza dell'Ente Bilaterale.

 

Art. 198 (Finanziamento dell'Ente Bilaterale per il 'Fondo per la Formazione del Terziario- Fo.Fo.Ter.')

Per garantire le risorse necessarie alla fase di definizione progettuale e di attivazione operativa, viene attivato un
apposito sistema di autofinanziamento.

Detto sistema si articolerÁ secondo le seguenti modalitÁ:

1) con il versamento in fase di prima applicazione, e per i lavoratori neo-assunti, successivamente, di una quota di
adesione pari al 4% della retribuzione contrattuale, di cui il 3% a carico delle aziende e l'1% a carico dei
lavoratori;
2) con il versamento a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione di una quota di associazione al Fondo
per la Formazione pari a ? 25.00 (venticinque/00 Euro) di cui ? 20.00 (venti/00 Euro) a carico delle aziende e ?
5.00 (cinque/00 Euro) a carico dei lavoratori. Le quote annuali andranno versate nel mese di gennaio a cura
delle aziende che applichino il presente CCNL .


La suddetta quota É parte integrante dei costi connessi con l'applicazione del presente contratto collettivo nazionale
di lavoro. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote É tenuta a corrispondere al lavoratore un
Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 0,10% della retribuzione lorda. Tale elemento andrÁ
denominato all'interno della busta paga con la seguente dicitura: 'mancata adesione all'Ente Bilaterale del
contratto'.

Del mancato pagamento delle quote ENTE BILATERALE NAZIONALE PER IL TERZIARIO l'Azienda dovrÁ
dare comunicazione con raccomandata rr al CST competente.

L'Ente Bilaterale Nazionale non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la costituzione degli enti
bilaterali regionali e provinciali specialmente nelle aree maggiormente rappresentative.

 

NOTA A VERBALE

Le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo, effettueranno da subito la trattenuta mensile che
provvederanno a versare in una unica soluzione appena le Parti stipulanti avranno attivato la convenzione con l'Ente
esattore.

Successivamente a questa prima fase transitoria, i versamenti andranno effettuati mensilmente.

Gli adempimenti di cui agli articoli 197 e 198 decorreranno dal gennaio 2005.

 

 

 

TITOLO XXXV

Operatori di Vendita

 

Art. 199 (Definizione di Operatore di Vendita)

Le Parti riconoscono nella definizione di Operatore di Vendita le figure precedentemente nominate di 'Viaggiatore'
e 'Piazzista'.

Pertanto il lavoratore con la qualifica di operatore di Vendita sarÁ colui il quale svolgerÁ una o entrambe le sotto
elencate mansioni:

- promuovere affari a favore dell'azienda secondo le istruzioni ricevute dalla stessa;
- vendere in una area territoriale determinata dall'azienda i prodotti secondo procedure prefissate e con modalitÁ
commerciali direttamente stabilite dall'impresa.


Le parti fermo restando quando previsto dagli articoli seguenti, stabiliscono che una delle due o entrambe le
mansioni su esposte debbano, anche in presenza di compiti promiscui, essere prevalenti su qualsiasi altro incarico
per poter legittimamente configurare il ruolo professionale di operatore di vendita.

 

Art. 200 (Deroghe al presente contratto collettivo)

Per gli Operatori di Vendita, in considerazione delle specificitÁ della categoria, il presente contratto si applica con
tutte le modifiche, integrazioni, esclusioni ed eccezioni previste e analiticamente descritte nel Titolo XXXIII del
presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

 

SUBTITOLO A

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

 

Art. 201 (Classificazione del personale)

Agli effetti del presente contratto si considera:

- operatore di vendita di 1a categoria l'impiegato di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente da
un'azienda con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il
collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico;



- operatore di vendita di 2a categoria l'impiegato d'ordine, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda
con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente
alla loro diretta consegna.


All'operatore di vendita potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari all'attivitÁ diretta di vendita,
quali la promozione, la propaganda, l'assistenza al punto di vendita.

L'eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterÁ aggravi alle preesistenti situazioni lavorative
individuali e dovrÁ essere motivata da reali esigenze tecniche della distribuzione.

 

Art. 202 (Assunzione)

L'assunzione del personale sarÁ effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e
dell'offerta di lavoro.

L'assunzione dovrÁ risultare da atto scritto, contenente, in aggiunta alle normali prescrizioni le seguenti indicazioni:

- il periodo di tempo minimo annuale per cui l'azienda s'impegna a tenere in viaggio l'operatore di vendita;
- eventuali compiti dell'operatore di vendita durante il periodo in cui non viaggia e tenuto presente che non
- devono essere affidate allo stesso mansioni incompatibili con la sua qualifica;
- i rapporti derivanti dall'eventuale uso di automezzi.

 

 

Art. 203 (Documentazione)

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti, in aggiunta alla normale documentazione:

- attestato di conoscenza di una o piÝ lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
- certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
- documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano sprovvisti;
- documentazioni e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
- dichiarazione di responsabilitÁ dalla quale risulti il numero dei giorni di malattia indennizzati nel periodo che
precede la data di assunzione, dell'anno di calendario in corso;
- dichiarazione di responsabilitÁ per i lavoratori assunti con contratto a termine dalla quale risulti il numero delle
giornate lavorate nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ciÔ ai fini di quanto previsto
dall'art. 5, legge 11.11.83 n. 638;

 

 

Art. 204 ( Periodo di prova)

La durata massima del periodo di prova non potrÁ superare i 60 giorni.

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore
s'intenderÁ confermata e il periodo stesso sarÁ computato nell'anzianitÁ di servizio

 

 

SUBTITOLO B

ELEMENTI RETRIBUTIVI ED ECONOMICI

 

Art. 205 (Retribuzione mensile)

Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, É in misura fissa e
cioÉ non variabile in relazione alle festivitÁ, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge cadenti
nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario di lavoro settimanale.
Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.

 

Art. 206 (Paga base)

La retribuzione degli operatori di vendita É quella riportata nella seguente tabella:

Qualifica

Retribuzione

I Livello

? 1.250,00

II Livello

? 1.100,00

 

 

Art. 207 (Provvigioni)

Qualora l'operatore di vendita sia retribuito anche con provvigione sugli affari, questa gli sarÁ corrisposta solo sugli
affari andati a buon fine.

Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarÁ dovuta all'operatore di vendita alcuna
provvigione sulla percentuale di riparto o di concordato, se questa sia inferiore al 65%.

All'operatore di vendita spetterÁ perÔ integralmente la provvigione nel caso di contratti che, essendo stati giÁ
approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa
di essa.

Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a
quello in cui l'affare É andato a buon fine, esibendo ove occorra, copia delle fatture.

La liquidazione dovrÁ farsi in base all'importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti e
imballi.


Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta. Non sono altresÍ
deducibili sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell'affare, all'atto o dopo l'emissione
della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima.

All'operatore di vendita retribuito anche con provvigione, spetterÁ la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta
senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente
affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso
visitata.

La provvigione É dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto e la cui
esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso.

Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente operatore di vendita.

 

Art. 208 (Diarie)

La diaria fissa costituirÁ ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione. Nessuna diaria É dovuta
all'operatore di vendita quando É in sede a disposizione dell'azienda, nella cittÁ ove egli risiede abitualmente.

Qualora, perÔ, durante l'anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, gli
sarÁ corrisposta un'indennitÁ per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:

- se ha residenza nella stessa sede dell'azienda, avrÁ un'indennitÁ nella misura di 2/5 della diaria;

- se invece l'operatore di vendita, con consenso dell'azienda, ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha
sede l'azienda stessa, avrÁ diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute
per l'eventuale permanenza nella cittÁ ove ha sede l'azienda.

Qualora l'azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dall'operatore di vendita per vitto
e alloggio nell'espletamento della propria attivitÁ fuori della cittÁ sede di deposito, di filiale o di residenza
contrattuale, sempre che lo stesso non possa per la distribuzione del suo lavoro rientrare nella propria abitazione,
saranno rimborsati nei limiti della normalitÁ da individuarsi in sede aziendale tra la Direzione aziendale.

Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall'azienda.

 

Art. 209 (Assorbimenti)

In caso di aumenti di tabelle retributive, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonchÊ quelli derivanti da
scatti d'anzianitÁ, non possono essere assorbiti. Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con
riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.

Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti d'anzianitÁ, erogati dalle aziende indipendentemente dai
contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di
tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito
all'atto della concessione.

Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel
corso dei 6 mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto.

Art. 210 (Rischio macchina)

Fermo restando l'accollo all'operatore di vendita della franchigia di ? 200,00 per ogni sinistro, le spese di riparazione
dell'automezzo per incidenti passivi provocati - senza dolo - dagli operatori di vendita durante lo svolgimento delle
prestazioni lavorative saranno sostenute dalle aziende nella misura dell'80% e comunque con un massimale di ?
3.000,00 anche con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite tra le parti interessate, fermo il
diritto di controllo sulla effettivitÁ del danno e sulla corrispondenza della fattura. L'uso dell'automezzo deve essere
comunque preventivamente autorizzato dall'azienda.

 

Art. 211 (Trattamento economico di malattia e infortunio)

 

Al lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa d'infortunio o malattia sarÁ riservato il
seguente trattamento:

 

AnzianitÁ di servizio

Conservazione del posto di lavoro/mesi

Retribuzione al 100%

Retribuzione al 50%

Da 0 a 5 anni di servizio

6 mesi

4 mesi

2 mesi

Da 5 a 10 anni di servizio

9 '

6 '

3 '

PiÝ di 10 anni di servizio

12 '

8 '

4 '

 

 

Per il trattamento economico durante il periodo di malattia o d'infortunio si fa riferimento alla retribuzione di fatto.

Il lavoratore che, posto in preavviso di licenziamento, cada ammalato o si infortuni, usufruirÁ del trattamento sopra
indicato per tutto il periodo di comporto. Il lavoratore dimissionario che cada ammalato o subisca un Infortunio non
professionale usufruirÁ del trattamento stesso fino alla scadenza del preavviso.

Nel caso invece d'infortunio per causa di lavoro, il lavoratore dimissionario usufruirÁ del trattamento previsto al
comma 1 del presente articolo per tutto il periodo di comporto.

Alla scadenza dei termini sopra indicati, l'azienda, ove proceda al licenziamento dell'operatore di vendita, gli
corrisponderÁ il TFR, ivi compresa l'indennitÁ sostitutiva del preavviso.


Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'operatore di vendita di riprendere
servizio, l'operatore di vendita stesso potrÁ risolvere il rapporto con il diritto al solo TFR. Ove ciÔ non avvenga e
l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianitÁ agli effetti del
preavviso e del tasso di rivalutazione del TFR di cui all'art. 2120 CC.

Per gli infortuni sul lavoro il posto sarÁ conservato fino a cessazione dell'indennitÁ temporanea da parte dell'INAIL.

Agli operatori di vendita infortunati o deceduti in servizio, purchÊ riconosciuti dall'INAIL, le aziende garantiranno
con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:

- ? 100.000,00 per morte;

- ? 200.000,00 per invaliditÁ permanente totale.

Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto
e al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

 

 

SUBTITOLO C

GESTIONE DEL RAPPORTO

 

Art. 212 (Prestazione lavorativa settimanale)

La prestazione lavorativa del singolo operatore di vendita si svolgerÁ su 5 giornate alla settimana oppure su 4
giornate intere e 2 mezze giornate.

La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarÁ concordata in sede aziendale tenuto conto delle
situazioni locali di fatto.

Nelle attivitÁ che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti, il
godimento della giornata o delle 2 mezze giornate in cui non viene effettuata la prestazione lavorativa avverrÁ nei
periodi dell'anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze.

 

Art. 213 (Riposo settimanale)

L'operatore di vendita, che per ragioni di dislocazione non possa, per oltre 1 mese, recarsi in famiglia, avrÁ diritto di
ottenere in sostituzione del riposo, una licenza corrispondente ai giorni di riposo non fruiti, con facoltÁ di trasferirsi
in famiglia a spese della ditta.

L'operatore di vendita per l'estero usufruirÁ del trattamento di cui sopra compatibilmente con la dislocazione e in
seguito a specifici accordi con la ditta.

 

Art. 214 (Normativa retribuzione ferie)

Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto, di cui all'art. 206.

Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderÁ, durante il periodo di ferie,
una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto.

Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sia in ferie spetterÁ al singolo dipendente, durante
il periodo di ferie, la media mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo
di servizio prestato.

Se il dipendente retribuito a provvigione É in ferie e viene sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il
lavoratore in ferie avrÁ diritto a una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo
sostituto.

 

Art. 215 (Tutela del posto di lavoro)

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita dell'idoneitÁ a svolgere mansioni di
operatore di vendita a causa di infortunio sul lavoro, l'azienda qualora proceda entro 18 mesi a nuove assunzioni,
dovrÁ riservare prioritÁ alla domanda di assunzione, eventualmente prodotta dal lavoratore , per altra mansione.
Tutto ciÔ compatibilmente con le norme sul collocamento e semprechÊ il posto disponibile possa essere ricoperto in
relazione alla diminuita capacitÁ lavorativa e alle attitudini personali dell'interessato.

Le aziende con piÝ di 80 dipendenti, sempre che non debbano attuare provvedimenti di ristrutturazione con riflessi
occupazionali, a richiesta dell'interessato, assumeranno 'ex novo', entro 90 giorni dalla data di cessazione del
rapporto, l'infortunato adibendolo alle mansioni ritenute piÝ opportune in relazione alle esigenze tecnico-
organizzative e produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.

Qualora il lavoratore abbia riportato dall'infortunio un'invaliditÁ superiore al terzo, dovrÁ iscriversi nell'elenco degli
invalidi del lavoro presso gli Uffici provinciali del lavoro e l'azienda presenterÁ richiesta di avviamento all'Ufficio
anzidetto ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio.

Qualora invece l'invaliditÁ non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrÁ iscriversi nelle liste di collocamento di cui alla
legge 29.4.49 n. 264.

Le parti convengono che, in ambedue i casi suddetti, la richiesta di avviamento presentata dall'azienda sarÁ
nominativa, ai sensi dell'art. 33, comma 7, legge n. 300/70. Il rifiuto dell'interessato ad espletare le mansioni di
nuova assunzione comporta per l'azienda il venir meno dell'impegno cui ai primi 2 commi.

Nei casi in cui all'operatore di vendita, al quale venga richiesto espressamente l'uso dell'automezzo, sia sospesa la
patente per infrazioni commesse - dopo l'entrata in vigore del contratto - durante lo svolgimento dell'attivitÁ


lavorativa, allo stesso É data facoltÁ di richiedere, per un periodo massimo di 6 mesi, aspettativa non retribuita nÊ
computabile ad alcun effetto contrattuale o di legge.

 

Art. 216 (Mansioni del lavoratore)

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali É stato assunto o a quelle corrispondenti al
livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente
svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attivitÁ svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non
abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo
non superiore a 3 mesi.

 

Art. 217 (Mansioni promiscue)

In caso di mansioni promiscue si farÁ riferimento all'attivitÁ prevalente.

Per attivitÁ prevalente s'intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata,
non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.

In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete l'inquadramento al livello superiore.

 

Art. 218 ( Passaggi di livello)

Il lavoratore promosso al livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello. Qualora il
lavoratore percepisca, all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello,
manterrÁ la relativa eccedenza come assegno 'ad personam' avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie.

In ogni caso, tale eccedenza non potrÁ essere assorbita dagli scatti d'anzianitÁ.

Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria
impiegatizia, conserva l'anzianitÁ maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non
impiegatizie.

 

Art. 219 (Trasferimenti)

L'operatore di vendita trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle
indennitÁ e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine
e che non ricorrono nella nuova destinazione.

L'operatore di vendita che non accetti il trasferimento determinato da comprovate esigenze tecniche, organizzative
e/o produttive, sarÁ considerato dimissionario e avrÁ diritto al TFR e al preavviso.

All'operatore di vendita che venga trasferito sarÁ corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sÊ, per
le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli. ecc.) previi opportuni accordi da prendersi con
l'azienda.

é dovuta inoltre la diaria per giorni 10 all'operatore di vendita celibe o senza congiunti conviventi a carico e per
giorni 20 - oltre 1 giorno per ogni figlio a carico - all'operatore di vendita con famiglia.

Qualora, per effetto del trasferimento, l'operatore di vendita debba corrispondere un indennizzo per anticipata
risoluzione del contratto di affitto, avrÁ diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di
6 mesi di pigione. Detto rimborso sarÁ dovuto a condizione che il contratto di affitto sia stato, precedentemente alla
comunicazione del trasferimento, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro. Il provvedimento di
trasferimento dovrÁ essere comunicato per iscritto all'operatore di vendita con un preavviso non inferiore ai 30
giorni.

All'operatore di vendita che chiede il suo trasferimento non competono le indennitÁ di cui sopra.

 

Art. 220 (Trattenimento in sede)

Qualora l'operatore di vendita retribuito anche con provvigione fosse trattenuto in sede per oltre 1/3 del tempo in cui
dovrebbe rimanere in viaggio in base al suo contratto individuale, il rapporto d'impiego si intenderÁ risolto, su
richiesta del viaggiatore stesso, con diritto, da parte di questi, a considerarsi licenziato a tutti gli effetti e a percepire
le relative indennitÁ, compresa quella di mancato preavviso.

 

 

SUBTITOLO D

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

 

Art. 221 (Trattamento di fine rapporto (TFR).

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto a un TFR determinato
secondo le norme della legge 29.5.82 n. 297, e secondo le norme del presente articolo.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, art. 2120 CC, come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297, sono escluse dalla
quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR le seguenti somme:

- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di 'una tantum', gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;



- l'indennitÁ sostitutiva delle ferie;
- le indennitÁ di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonchÊ, quando le stesse hanno carattere
continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.


Ai sensi del comma 3, art. 2120 CC, come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297, in caso di sospensione della
prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 CC, nonchÊ in caso di sospensione
totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennitÁ economiche corrisposte
dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo
del TFR l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto di lavoro. é facoltÁ dell'azienda, salvo espresso patto contrario, dedurre dal TFR quanto l'operatore di
vendita percepisca, in conseguenza del licenziamento, per eventuali atti di previdenza (cassepensioni, previdenza,
assicurazioni varie) compiuti dall'azienda.

 

Art. 222 (Cessione o trasformazione dell'azienda)

In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai
lavoratori il preavviso e corrisposto l'indennitÁ prevista nel presente contratto per il caso di licenziamento, la ditta
cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti e oneri competenti per il periodo di
lavoro precedentemente prestato, sarÁ tenuta all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente
contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.

 

 

SUBTITOLO E

VARIE E RIMANDI

 

Art. 223 (Obblighi del prestatore di lavoro)

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo piÝ scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi
col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.

Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperitÁ
dell'impresa.

 

Art. 224 (Cauzioni)

Per le mansioni che la giustificano, il datore di lavoro stabilirÁ per iscritto di volta in volta l'ammontare della
cauzione che dovrÁ essere prestata dai lavoratori.

La cauzione sarÁ costituita da titoli dello Stato, depositati presso un istituto bancario e vincolati dal datore di lavoro,
oppure potrÁ essere versata in libretto di risparmio parimenti vincolato al datore di lavoro, il quale rilascerÁ regolare
ricevuta con gli estremi dei titoli o del libretto che gli vengono consegnati. Gli interessi e gli eventuali premi restano
a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto di prelevarli senza alcuna formalitÁ.

La cauzione potrÁ anche essere prestata, con il consenso del datore di lavoro, mediante polizza di garanzia costituita
presso un istituto assicuratore o con fideiussione bancaria.

In tal caso il datore di lavoro avrÁ facoltÁ di provvedere al pagamento dei relativi premi, rivalendosi sulla
retribuzione del prestatore d'opera.

La cauzione rimane di proprietÁ del lavoratore o dei suoi aventi diritto, e non puÔ comunque confondersi con i beni
dell'azienda.

 

Art. 225 (Diritto di rivalsa)

Il datore di lavoro ha diritto di rivalersi sulla cauzione per gli eventuali danni subiti, previa contestazione al
prestatore d'opera.

In caso di disaccordo, dovrÁ essere esperito un tentativo di componimento attraverso le Associazioni sindacali
competenti.

 

Art. 226 (Ritiro cauzioni per cessazione rapporto)

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano valide ragioni di contestazione da parte del datore
di lavoro, il prestatore d'opera dovrÁ essere posto in condizioni di poter ritirare la cauzione entro il termine di 15
giorni dalla data di cessazione del servizio.

 

 

 

 

 

 

 

 


TITOLO XXXVI

Archivio Contratti

 

Art. 227 (Deposito contratto collettivo)

In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'Organizzazione dell'Archivio della Contrattazione Selettiva ed
ai sensi dell'art. 17 della L. 36/86, le parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL il presente contratto CCNL e
successivi rinnovi o integrazioni

 

 

 

TITOLO XXXVII

Decorrenza e Durata

 

Art. 228 (Decorrenza e durata)

Il presente contratto decorre dal 1œ settembre 2004 e avrÁ scadenza il 31 agosto 2008 ed il 31 agosto 2006
rispettivamente per la parte normativa e per la parte economica, fatte salve, eventuali, specifiche scadenze
contrattualmente stabilite.

Esso si intenderÁ successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 3 mesi prima della
scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta il presente contratto resterÁ in vigore sino a che non sarÁ sostituito dal nuovo contratto nazionale
che avrÁ comunque validitÁ dal giorno successivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Allegati al contratto collettivo

 

 

 

a) Minimi Tabellari
b) Regolamento RSU
c) Regolamento 626/94
d) Statuto Ente Bilaterale
e) Accordo attuativo per l'apprendistato
f) Modulistica e fac-simile del cedolino paga


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


 ALLEGATO (A

 

 

 

 

MINIMI TABELLARI

Validi dal 01.09.04

 

 

 

Le retribuzioni previste dal CCNL sono le seguenti:

LIVELLO

PAGA BASE CONTRATTUALE

Quadri

 ? 1.731,00 *

I

? 1.611,00

II

? 1.460,00

III

? 1.320,00

IV

? 1.210,00

V

? 1.142,00

VI

? 1.077,00

VII

? 995,00

* IndennitÁ Funzione Quadro pari a ? 150,00.

 

 

La retribuzione degli operatori di vendita É quella riportata nella seguente tabella:

QUALIFICA

PAGA BASE CONTRATTUALE

I Livello

? 1.250,00

II Livello

? 1.100,00

 

 

Le retribuzioni degli apprendisti saranno le seguenti:

Livello

1œ anno

2œ anno

3œ anno

4œ anno

III Livello

? 792,00

? 858,00

? 990,00

? 1.122,00

IV livello

? 786,50

? 847,00

? 907,50

? 1.028,50

V livello

? 799,40

? 913,60

? 970,70

-------

VI livello

? 753,90

? 915,45

-------

-------

 

 

Le retribuzioni degli apprendisti sono riportate in percentuale nella seguente tabella:

Livello/anzianitÁ

1œ anno

2œ anno

3œ anno

4œ anno

III livello

60%

65%

75%

85%

IV livello

65%

70%

75%

85%

V livello

70%

80%

85%

-----

VI livello

70%

85%

-----

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 ALLEGATO (B

 

 

 

 

REGOLAMENTO R.S.U.

 

 

_______________________________________________

 

AVVERTENZA

Le parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all'esigenza di migliorare la consultazione del testo
contrattuale. I titoli,pertanto, non sono esaustivi dell'indicazione dei contenuti dei singoli articoli e quindi,in quanto tali non costituiscono
elemento d'interpretazione della norma.

 

REGOLAMENTO ELETTORALE R.S.U.

 

 

PARTE PRIMA

Premessa

 

Il presente accordo assume la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel
Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 e recepito dalla Confterziario e Conflavoratori in
data odierna.

 

ModalitÁ di costituzione e di funzionamento

Art. 1. Ambito ed iniziativa per la costituzione

Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle Aziende nei quali l'azienda occupi piÝ di 15
dipendenti, ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del presente Protocollo.

Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie dei vari CCNL promossi dalla Confterziario,
ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, parte seconda, a
condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo.

L'iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle
associazioni sindacali come sopra individuate, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo.

In caso di oggettive difficoltÁ per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrÁ avere
luogo anche dopo detto termine.

La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrÁ essere assunta anche dalla R.S.U. e dovrÁ essere esercitata almeno
tre mesi prima della scadenza del mandato.

 

Art. 2 Composizione

Alla costituzione della R.S.U. si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a
scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unitÁ produttiva, e alla sua copertura si
procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.

Nella composizione delle liste si perseguirÁ un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente
applicazione delle norme antidiscriminatorie e sulle Pari OpportunitÁ.

 

Art.3 Numero dei componenti

Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al
punto B (vincolo della paritÁ di costi per le aziende), il numero dei componenti le R.S.U. sarÁ pari almeno a:

a. 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unitÁ produttive che occupano fino a 100 dipendenti;
b. 3 componenti ogni 200 o frazione di 200 dipendenti nelle unitÁ produttive che occupano fino a 1.000 dipendenti;
c. 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unitÁ produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al
numero di cui alla precedente lett. b).

 

 


Art.4 Diritti, permessi, libertÁ sindacali, tutele e modalitÁ di esercizio

I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolaritÁ dei diritti, permessi e libertÁ sindacali e
tutele giÁ loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3œ della legge n. 300/1970.

In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in
base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali
si erano convenute, di mantenere una specifica agibilitÁ sindacale.

In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti i contratti
collettivi promossi dalla ConfTerziario, i seguenti diritti:

a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle
10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. n. 300/1970;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, L. n. 300/1970.
c) diritto di affissione di cui all'art. 25, L. n. 300/1970.

 

 

Art.5 Compiti e funzioni

Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolaritÁ dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi
spettanti per effetto di disposizioni di legge. La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di
lavoro nelle materie, con le procedure, modalitÁ e nei limiti stabiliti dal vari contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

Art. 6 Durata e sostituzione nell'incarico

I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di
dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarÁ sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unitÁ produttiva, sarÁ sostituito mediante nuova designazione
da parte delle stesse associazioni.

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al
50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le
modalitÁ previste dal presente accordo.

 

Art. 7 Decisioni

Le decisioni relative a materie di competenza delle R.S.U. sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da
intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.

 

Art. 8 Clausola di salvaguardia

Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del
presente accordo o comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione
della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata.

 

PARTE SECONDA

 

DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA R.S.U.

 

Art. 1 ModalitÁ per indire le elezioni

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U. le associazioni sindacali di cui al punto 1, parte
prima, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la R.S.U. uscente, provvederanno ad indire le
elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterÁ a disposizione della R.S.U. e
da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste É di 15 giorni dalla data di
pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo
giorno.

 

Art. 2 Quorum per la validitÁ delle elezioni

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la piÝ ampia partecipazione dei
lavoratori alle operazioni elettorali. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte piÝ della metÁ dei
lavoratori aventi diritto al voto.

Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali
prenderanno ogni determinazione in ordine alla validitÁ della consultazione in relazione alla situazione venutasi a
determinare nell'unitÁ produttiva.

 

Art. 3 Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di votare tutti i dipendenti non in prova in forza all'unitÁ produttiva alla data delle elezioni.


Ferma restando l'eleggibilitÁ dei dipendenti non in prova in forza all'unitÁ produttiva, candidati nelle liste di cui al
successivo punto 4, la contrattazione regolerÁ limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a
tempo indeterminato.

 

Art. 4 Presentazione delle liste

All'elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

a) associazioni sindacali firmatarie dei diversi CCNL promossi dalla CONFTERZIARIO;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
c) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
d) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unitÁ produttiva pari al 5% degli aventi
diritto al voto.


Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale.

Ciascun candidato puÔ presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un
candidato risulti compreso in piÝ di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7,
inviterÁ il lavoratore interessato a optare per una delle liste.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non puÔ superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la R.S.U. da
eleggere nel collegio.

 

Art. 5 Commissione elettorale

Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unitÁ produttive viene
costituita una commissione elettorale.

Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrÁ designare un
lavoratore dipendente dall'unitÁ produttiva, non candidato.

 

Art. 6 Compiti della Commissione

La Commissione elettorale ha il compito di:

a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni
contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del
normale svolgimento dell'attivitÁ aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le
associazioni sindacali presentatrici di liste.

 

 

Art. 7 Affissioni

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale,
mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

 

Art. 8 Scrutatori

La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le ventiquattro ore che precedono l'inizio delle
votazioni.

 

Art. 9 Segretezza del voto

Nelle elezioni il voto É segreto e diretto e non puÔ essere espresso per lettera ne per interposta persona.

 

Art. 10 Schede elettorali

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con
la stessa evidenza. In caso di contemporaneitÁ della presentazione l'ordine di precedenza sarÁ estratto a sorte.

Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono
avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolaritÁ del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun
elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.

Il voto di lista sarÁ espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista. Il voto É nullo se la scheda non
É quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

 

Art. 11 Preferenze

L'elettore puÔ manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarÁ
espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il
nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.


L'indicazione di piÝ preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia
stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a piÝ di una lista, o l'indicazione di piÝ preferenze date a liste
differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste
differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

 

Art. 12 ModalitÁ della votazione

Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione
aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della
produzione.

Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti piÝ
luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza
del voto.

Nelle aziende con piÝ unitÁ produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di
votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente
presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

 

Art. 13 Composizione del seggio elettorale

Il seggio É composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte seconda, del presente accordo e da un Presidente,
nominato dalla Commissione elettorale.

 

Art. 14 Attrezzatura del seggio elettorale

A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarÁ munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione,
chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter
disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

 

Art. 15 Riconoscimento degli elettori

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento
personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del
seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

 

Art. 16 Compiti del Presidente

Il Presidente farÁ apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente punto 14, la firma accanto al suo nominativo.

 

Art. 17 Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unitÁ
produttiva.

Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrÁ essere dato atto
anche delle eventuali contestazioni, verrÁ consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi,
ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di piÝ seggi, procederÁ alle operazioni riepilogative di calcolo
dandone atto nel proprio verbale.

La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederÁ a sigillare in un unico
piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della
R.S.U. sarÁ conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da
garantirne la integritÁ e ciÔ almeno per tre mesi. Successivamente sarÁ distrutto alla presenza di un delegato della
Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.

 

Art. 18 Attribuzione dei seggi

Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarÁ ripartito, secondo il criterio
proporzionale, in relazione ai voti perseguiti dalle singole liste concorrenti. Il residuo terzo dei seggi sarÁ attribuito
in base al criterio di composizione della R.S.U. previsto dall'art. 2, 1œ comma, parte prima, del presente accordo.

Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti
saranno individuati seguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di paritÁ di voti
di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.

 

Art. 19 Ricorsi alla Commissione elettorale

La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione
di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.

Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei
soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dÁ
atto nel verbale di cui sopra. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve
provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale É pervenuta.

Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrÁ essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni
sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma


precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione
elettorale, alla Associazione industriale territoriale, che, a sua volta, ne darÁ pronta comunicazione all'azienda.

 

Art. 20 Comitato dei garanti

Contro le decisioni della Commissione elettorale É ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei
garanti.

Tale Comitato É composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali,
presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione industriale locale di appartenenza,
ed É presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato.

Il Comitato si pronuncerÁ entro il termine perentorio di 10 giorni.

 

Art. 21 Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.

La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi,
sarÁ comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione imprenditoriale
d'appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.

 

Art. 22 Adempimenti della Direzione aziendale

La Direzione aziendale metterÁ a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al
voto nella singola unitÁ produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni
elettorali.

 

Art. 23 Clausola finale

Il presente accordo potrÁ costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ALLEGATO (C

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO ELETTORALE

PER I

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

 

 

____________________________________________________________

 

AVVERTENZA

Le parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all'esigenza di migliorare la consultazione del testo
contrattuale. I titoli,pertanto, non sono esaustivi dell'indicazione dei contenuti dei singoli articoli e quindi,in quanto tali non costituiscono
elemento d'interpretazione della norma.

 

NORME PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS 626/94

PROTOCOLLO SINDACALE PER L'ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DEL

DECRETO LEGISLATIVO 626/94

 

 

TITOLO I - AZIENDE SINO A 15 DIPENDENTI -

 

Art. 1 Sfera di applicazione

L'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avverrÁ mediante elezione tra tutti i
dipendenti dell'azienda durante un'assemblea appositamente convocata con questo esclusivo argomento all'ordine
del giorno.

 

Art. 2 Elezioni del RLS

L' RLS É eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte.

Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato - a tempo
determinato, indeterminato, formazione lavoro.

Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Art. 3 Durata del mandato

Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilitÁ di rielezioni.

 

Art 4 Formazione RLS

Per la formazione degli RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme di cui al successivo Titolo III.

 

Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione.

Per la formazione basica l' RLS avrÁ a disposizione 50 ore annue di permesso retribuito.

Nel caso di successive rielezioni l' RLS non potrÁ usufruire del presente articolo.

 

Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS.

Le aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi retribuiti.

Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti
dovrÁ essere comunicato con almeno 3 gg. di preavviso.

 

Art. 7 Rappresentate del lavoratori per la Sicurezza Territoriale

E' prevista la facoltÁ per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni dell'RLS ad un
dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che
svolgerÁ le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio.

 

Art 8 - Applicazione Dlgs 626/94

L' RLST É espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 per i contratti collettivi
nazionali di lavoro sottoscritti dalla Confterziario.


Accedono all' OP le OO.SS. stipulanti i diversi CCNL e sottoscrittrici del presente protocollo.

 

 

Art. 9 Dimensioni del territorio

L' OP designerÁ ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 2000 addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di
250 imprese.

 

Art. 10 Durata del mandato

La durata del mandato di nomina degli RLST avrÁ base triennale con possibilitÁ di successive nuove designazioni.

 

Art. 11 Clausola estensiva

E' concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unitÁ produttive di pari grandezza, la facoltÁ di ricorrere alla
designazione del RLST per l'applicazione dei disposti di Legge.

Le aziende o U.P. che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi all' OP.

 

 

TITOLO II - ORGANISMO PARITETICO -

Art. 12 - Costituzione

L'OP per l'applicazione del D. Lgs. 626/94 nelle aziende che applichino i CCNL promossi dalla CONFTERZIARIO
É costituito pariteticamente dalle OO.SS. firmatarie e dalla CONFTERZIARIO.

 

Art. 13 - TerritorialitÁ

L' OP si articola su due livelli : nazionale e territoriale.

Il livello territoriale corrisponderÁ a quello regionale.

 

Art. 14 - Funzionamento OP

Il funzionamento dell' OP É garantito da una quota associativa pari allo 0.1% della retribuzione a carico dei
lavoratori e delle aziende sino a 15 dipendenti. L'incarico di esattore delle quote sarÁ demandato, mediante
convenzione, ad un Ente di diritto pubblico.

 

Art. 15 Retribuzione RLST

L' OP provvederÁ alla retribuzione degli RLST con l'esclusione degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 30 della L.
300/70.

 

Art. 16 - Notifica nominativi RLST

L' OP provvederÁ a notificare i nominativi degli RLST a tutte le aziende interessate, alle Associazioni datoriali ed
all' UPLMO competente territorialmente, unitamente con l'attribuzione agli RLST di un documento di
riconoscimento.

 

 

TITOLO III - AZIENDE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI -

 

Art. 17 Sfera di applicazione

Per le aziende e/o unitÁ produttive con piÝ di 15 dipendenti l'individuazione del RLS avverrÁ mediante elezione tra
tutti i lavoratori occupati presso la stessa unitÁ produttiva.

 

Art. 18 Numero degli RLS

Il numero degli RLS da eleggere sarÁ di:

- aziende da 16 a 200 dipendenti 1 RLS;

- aziende da 201 a 500 dipendenti 3 RLS;

- aziende con piÝ di 500 dipendenti 6 RLS.

 

Art. 19 Monte ore per RLS

Per l'espletamento delle proprie mansioni É previsto l'utilizzo di un monte ore retribuito pari a:

- aziende da 16 a 100 dipendenti 100 ore annue per RLS;

- aziende con piÝ di 100 dipendenti 144 ore annue per RLS.

 

Art. 20 Garanzie per gli RLST

Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla L. 300/70 per i dirigenti di RSA.

 

Art. 21 ModalitÁ di elezione

Per l'elezione dell' RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU, di cui all'accordo interconfederale.

 


 

 

TITOLO IV - FORMAZIONE DEGLI RLS/RLST -

 

Art. 22 Formazione RLS/RLST

La formazione degli RLS/RLST verterÁ su argomenti individuati dall'OP.

E' prevista la facoltÁ per le aziende di integrare le materie individuate dall' OP con specifiche conoscenze
direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell'azienda medesima.

 

Art. 23 RLST

La formazione del RLST sarÁ effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o
Istituti di formazione.

Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirÁ alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti
indicati.

 

Art. 24 RLS

La formazione degli RLS eletti potrÁ avvenire o presso l'OP, con le modalitÁ di cui all'art. 25, o presso l'azienda
stessa. Le materie e la ripartizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'OP
salvo che per integrazioni formative di cui all'art. 22.

 

Art. 25 Permessi per la formazione

Le aziende metteranno a disposizione degli RLS al momento della loro elezione 100 ore annue per la formazione
basica.

Qualora allo scadere del proprio mandato l' RLS risultasse rieletto non si avrÁ erogazione del monte ore per la prima
nomina.

 

TITOLO V - PERCORSO FORMATIVO -

Art.26 Materie formative

La formazione, fermi restando i naturali mutamenti ed aggiornamenti che dovessero rendersi necessari, sarÁ
suddivisa in tre aree conoscitive : normativa di Legge; normative contrattuali; nozioni di comunicazione, gestione
d'impresa e valutazione del rischio.

 

Art. 27 Criteri valutativi

L'OP elaborerÁ sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e valutativi tali da garantire l'uniformitÁ
di giudizio sui livelli di apprendimento raggiunto dagli RLS/RLST.

 

Art. 28 Riconoscimento RLS

Qualora un lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non raggiungesse gli standard conoscitivi
minimi, l'azienda potrÁ erogare all' RLS un ulteriore monte ore formativo.

Le ore formative concesse in surplus saranno poste per metÁ a carico diretto dell'azienda per l'altra metÁ sottratte al
monte ore di cui agli artt. 6 e 18.

 

 

TITOLO VI- ATTRIBUZIONI DEI RLS/RLST

 

Art.29 Accesso ai luoghi di lavoro

I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione
Aziendale, da comunicarsi anche all'OP nel caso di RLST.

Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrÁ richiedere la presenza
obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato
di fiducia.

 

Art.30 ModalitÁ di consultazione

Per i diritti di informazione previsti dal Decreto Legislativo 626/94 l'azienda provvederÁ a consultare il/i RLS/RLST
in un apposito incontro convocato - con indicazione specifica degli argomenti da trattare - con almeno due giorni di
preavviso.

Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST porteranno alle comunicazioni
aziendali.

Il verbale, indipendentemente dall'approvazione della materia presentata in informativa, dovrÁ essere firmato
congiuntamente dall'azienda, mediante un suo delegato, e dal/i RLS/RLST.

 

 

 


Art.31 Informazione

Il diritto di informazione potrÁ essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la materia concernente la valutazione del
rischio in azienda.

La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrÁ, altresÍ, essere consultata, fatto salvo il diritto
alla riservatezza dei lavoratori.

 

Art.32 Documentazione aziendale

Nell'espletamento del diritto all'informazione il RLS/RLST non potrÁ asportare nessun documento di provenienza
aziendale per il quale l'azienda dichiari, con propria responsabilitÁ, la riservatezza.

E' fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni conoscenze o dati tecnici
sull'organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive ad esso venuti a conoscenza nell'espletamento del
proprio mandato.

 

Art.33 Norme di salvaguardia ed estensive

La contrattazione collettiva o aziendale potrÁ modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire
alle esigenze di tutela e prevenzione.

 

 

TITOLO VII- NORME TRANSITORIE E FINALI -

 

Art. 34 Sostituzione RLS

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dall'incarico di RLS si procederÁ all'immediata sostituzione con le
modalitÁ di cui agli artt. 34 e 35.

 

Art. 35 Aziende sino a 200 dipendenti

Nelle previsioni di cui all'art. 29 si convocherÁ un'assemblea per effettuare nuove elezioni.

 

Art. 36 Aziende con piÝ di 200 dipendenti

In caso di dimissioni di 1 o piÝ componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si procederÁ con la
nomina in sostituzione del primo dei non eletti.

Agli RLS subentrati si applica il disposto dell'art. 25.

 

Art. 37 Sostituzione RLST

L' OP potrÁ in qualsiasi momento effettuare sostituzioni e/o integrazioni degli RLST nominati. Per ogni sostituzione
e/o modifica l' OP seguirÁ la procedura di cui all'art. 16.

 

Art. 38 Clausola di salvaguardia

Gli RLST sostituiti resteranno a carico delle O.S. di appartenenza mediante utilizzo dell'art. 30 L.300/70 con
retribuzione a cura dell' OP sino alla scadenza dell'anno solare.

Dal 1 gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l'azienda in cui sono occupati o resteranno a totale onere e
carico della O.S. che ne richiede l'aspettativa sindacale non retribuita.

 

Art. 39 Decorrenza e durata

Il presente accordo entrerÁ in vigore 30 giorni dopo la firma per la parte normativa e 90 giorni dopo la firma per
l'attivazione dell'OP con il collegato Fondo.

Il presente accordo potrÁ essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di
preavviso mediante lettera raccomandata a/r a tutte le parti sottoscrittrici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO (D

 

 

 

 

 

 

 

ENTE BILATERALE INTERCONFEDERALE

CONFTERZIARIO - CIU - CONFLAVORATORI

 

 

Statuto

 

 

Titolo I - COSTITUZIONE, SCOPI,

 

Art. 1 - Costituzione

E' costituito in Roma l'Ente Bilaterale Interconfederale ( di seguito l'Ente) tra la Confederazione Nazionale del
Terziario e della Piccola Impresa ( di seguito Confterziario), la Confederazione Italiana Unionquadri (di seguito
CIU) e la Confederazione dei Lavoratori (di seguito CONFLavoratori) per il conseguimento degli obiettivi di cui al
successivo articolo 3 del presente Statuto sociale.

 

Art. 2 - Sede legale

La sede legale dell'Ente É fissata presso la sede legale della ConfTerziario. La eventuale modifica della sede legale
non darÁ adito a modifica del presente Statuto ma a semplice trascrizione sui registri sociali della nuova ubicazione.

 

Art. 3 - Scopi Sociali

Lo scopo sociale dell'Ente É la promozione, in favore degli Enti Bilaterali Contrattuali sottoscritti tra le
Organizzazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto, delle sotto elencate azioni positive:

a) Analisi e studio delle dinamiche normative e contrattuali nel mondo del lavoro;
b) Analisi ed attivitÁ di proposizione sugli orientamenti nel mercato del lavoro a livello comunitario;
c) Studio delle dinamiche del mercato del lavoro;
d) AttivitÁ di formazione per il primo inserimento nel mercato del lavoro;
e) AttivitÁ di formazione continua;
f) AttivitÁ di outplacement e riqualificazione dei lavoratori comunque espulsi dal mondo del lavoro;
g) Attivazione degli strumenti previsti dal Decreto legislativo 276/2003;
h) AttivitÁ di aggiornamento per le imprese;
i) AttivitÁ di studio e ricerca anche mediante la promozione di apposite borse di studio;
j) AttivitÁ di studio su specifici argomenti che inetressino il mondo del lavoro e quello dell'impresa;
k) Gestione di appositi gruppi di lavoro (task force) per attivitÁ di studio e ricerca tesa a fornire strumenti di analisi
in favore degli Enti Bilaterali contrattuali promossi dai CCNL sottoscritti alla Associazioni di cui all'art. 1.


 

Art. 4 - Modifica degli Scopi Sociali

I Soci dell'Ente potranno deliberare modifiche agli scopi sociali senza modificare il presente Statuto ma solo
riportando la delibera nel registro dei verbali del Consiglio d'Amministrazione.

La modifica degli scopi sociali richiede una votazione all'unanimitÁ del Consiglio d'Amministrazione stesso,
convocato con questa sola deliberazione all'ordine del giorno.

 

Art. 5 - Soci

Sono soci dell'Ente Bilaterale Interconfederale CONFTERZARIO - CIU - CONFLAVORATORI tutti gli Enti
Bilaterali contrattuali promossi dai CCNL sottoscritti congiuntamente dalle associazioni di cui all'articolo 1.

 

 

Titolo II - CARICHE SOCIALI

 

Art. 6 - Presidente

Il presidente É il legale rappresentante dell'Ente, É eletto dal Consiglio d'Amministrazione con votazione segreta ed
all'unanimitÁ, dura in carica 2 (due) anni non rinnovabili.


Compete al Presidente la convocazione del Consiglio d'Amministrazione, la direzione dei suoi lavori e la attivitÁ di
indirizzo e coordinamento dell'attivitÁ istituzionale dell'Ente.

Il Compenso del Presidente É stabilito dal Consiglio d'Amministrazione nella misura non inferiore a quattro volte il
compenso dei componenti del C.d.A. stesso.

 

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione, di seguito C.d.A., coadiuva il presidente nell'attivitÁ di indirizzo e promozione
dell'Ente, É presieduto da questi e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione avvengono mediante convocazione scritta effettuata dal Presidente
almeno 15 giorni prima della data stabilita.

Delle quattro convocazioni minime del C.d.A. la prima da effettuarsi entro e non oltre il 28 di febbraio di ciascun
anno deve essere dedicata all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

I componenti del Consiglio sono 12, nominati sei dalla Confterziario, tre dalla CIU e tre dalla CONFLavoratori.

 

Art. 8 - Direttore Generale

Il Direttore coadiuva il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione nel disbrigo dell'attivitÁ statutaria.

Presiede il Comitato scientifico e le Task force.

Garantisce la continuitÁ operativa della struttura.

I compensi per il Direttore Generale sono fissati dal Consiglio d'Amministrazione.

 

Art. 9 - Comitato Scientifico

Il Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, potrÁ attivare il Comitato scientifico dell'Ente, al fine di
garantire i piÝ alti livelli di dottrina e professionalitÁ per i progetti intrapresi.

I compensi per i componenti il Comitato scientifico sono fissati dal Consiglio d'Amministrazione.

 

Art. 10 - Sindaci

Compete al Collegio dei Sindaci, composto da 3 componenti effettivi e da due supplenti, la verifica delle carte di
bilancio dell'Ente.

La verifica del bilancio annuale deve avvenire entro il 31 gennaio di ciascun anno al fine di consentire la
convocazione del C.d.A. cosÍ come previsto ai sensi dell'art. 8, comma terzo del presente Statuto.

La nomina a Sindaco É deliberata dal Consiglio d'Amministrazione e dura quattro anni non rinnovabili.

Il Presidente dei Sindaci, eletto tra i tre componenti effettivi, non potrÁ appartenere alla stessa Associazione che
esprime il Presidente dell'Ente.

La nomina del Presidente dei Sindaci viene effettuata contestualmente alla nomina dell'intero collegio.

Il compenso dei Sindaci É fissato dal Consiglio d'Amministrazione.

 

 

Titolo III - FINANZIAMENTO

 

Art. 11 - Finanziamento ordinario

Il funzionamento ordinario dell'ente É garantito dalla quota annuale di associazione deliberata per l'anno successivo
nell'ultima convocazione del Consiglio d'Amministrazione di ogni anno.

Il finanziamento ordinario deve coprire integralmente tutte le seguenti spese:

a) spese di locazione ed utenze direttamente riconducibili all'attivitÁ dell'Ente;
b) spese per l'attivitÁ ordinaria degli Organi sociali;
c) spese connesse con le retribuzioni di eventuale personale dipendente dell'Ente.

 

 

Art. 12 - Finanziamento Straordinario

L'esecuzione di attivitÁ di ricerca, studio o analisi di cui all'articolo 3 dello Statuto, in favore degli Enti Bilaterali
Contrattuali, comporterÁ la contabilizzazione quale finanziamento straordinario dei costi pattuiti per i suddetti studi.

 

Art. 13 - Patrimonio dell'Ente

Costituisce patrimonio dell'Ente: l'ammontare in conto capitale delle quote di finanziamento ordinario e, se
deliberato, straordinario oltre a tutti i beni materiali entrati in possesso dell'Ente nel corso della sua attivitÁ.

A cura del Presidente andrÁ tenuto apposito registro di tutti i beni di appartenenza dell'Ente, tale registro sarÁ
vidimato dai sindaci in sede di analisi del bilancio e da loro certificato.

 

Art. 14 - Finanziamenti pubblici

Gli eventuali finanziamenti pubblici connessi con specifici progetti andranno rendicontati in appositi bilanci e non
confluiranno nel bilancio dell'Ente se non per le eventuali parti di competenza.

 

 

 


Art. 15 - Oneri per le cariche sociali

Gli oneri per le prestazioni del Presidente, del Consiglio d'Amministrazione e dei Sindaci andranno deliberati per
importi che trovino certa copertura nel bilancio di previsione di ciascun anno.

Il bilancio di previsione É dato dalla determinazione delle quota associativa ordinaria moltiplicata per il numero dei
soci.

E' fatto espresso divieto di prevedere in sede di determinazione delle disponibilitÁ ogni e qualsiasi entrata diversa da
quella di cui all'articolo 8.

 

Art. 16 - Oneri per il Comitato Scientifico

Gli oneri per le prestazioni professionali di consulenti e ricercatori andranno deliberati per importi che trovino certa
copertura nel bilancio di previsione di ciascun anno.

Il bilancio di previsione É dato dalla determinazione delle quota associativa ordinaria moltiplicata per il numero dei
soci.

E' fatto espresso divieto di prevedere in sede di determinazione delle disponibilitÁ ogni e qualsiasi entrata diversa da
quella di cui all'articolo 8.

 

Art. 17 - Bilancio Sociale

Il bilancio sociale inizia il 1 gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre dello stesso.

 

 

Titolo IV - DURATA, SCIOGLIMENTO E RIMANDI

 

Art. 18 - Durata dell'Ente

La durata dell'Ente É illimitata.

 

Art. 19 - Scioglimento dell'Ente

Il Consiglio d'Amministrazione potrÁ deliberare con la maggioranza dei due terzi la messa in liquidazione dell'Ente
con apposita riunione indetta con questo solo argomento all'ordine del giorno.

Dopo la deliberazione della messa in liquidazione dell'Ente andrÁ nominato dal Consiglio d'Amministrazione prima
delle sua decadenza un Liquidatore che entro sei mesi dovrÁ terminare la chiusura dell'Ente.

 

Art. 20 - Destinazione del patrimonio dell'Ente

Il Patrimonio dell'Ente di cui all'articolo 13 sarÁ dal Liquidatore versato, una volta terminate tutte le operazioni di
chiusura delle partite in sospeso, alla Croce Rossa italiana.

 

Art. 21 - Modifica dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto saranno deliberate all'unanimitÁ dal Consiglio d'Amministrazione riunito con
specifica ed esclusiva convocazione e dovranno essere riportate oltre che sul registro dei verbali del Consiglio stesso
anche nella versione originale vidimata da un notaio.

 

Art. 22 - Rimando alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO (E

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDO ATTUATTIVO PER L'APPRENDISTATO

 

 

 

 

(da definirsi tra le Parti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ALLEGATO (F

 

 

 

 

 

 

MODULISTICA

 E

 FAC-SIMILE CEDOLINO PAGA

 

 

 

 

 

(da definirsi tra le Parti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE

 DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO

 

 

Premessa

 

TITOLO I - ValiditÁ e sfera di Applicazione

 

Art. 1 - ValiditÁ -

 

Art. 2 - Sfera di applicazione -

 

TITOLO II - Assunzione

 

Art. 3 - ModalitÁ di assunzione -

 

Art. 4 - Documenti per l'assunzione -

 

Art. 5 - Previsione contrattuale per ricercatori a contratto extracomunitari -

 

TITOLO III - Lavoro Part-Time

 

Art. 6 - definizione -

 

Art. 7 - Adempimenti -

 

Art. 8 - Minimo orario -

 

Art. 9 - Part-time verticale -

 

TITOLO IV - Apprendistato

 

Art. 10 - Campo d'azione -

 

Art. 11 - Rapporto numerico -

 

Art. 12 - Adempimenti

 

Art. 13 - Retribuzione degli apprendisti

 

TITOLO V - Contratto di Inserimento

 

Art. 14 - Definizione

 

Art. 15 - Beneficiari

 

Art. 16 - Aziende eleggibili

 

Art. 17 - Norma di salvaguardia

 

Art. 18 - Progetto formativo

 

Art. 19 - Durata del progetto

 

Art. 20 - Deroghe per i portatori di handicap

 

Art. 21 - Norme contrattuali

 

Art. 22 - Modelli formativi

 

Art. 23 - Ente Bilaterale

 

Art. 24 - Rimando alla normativa

 

TITOLO VI - Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro

 

Art. 25 - Premessa

 

Art. 26 - Richiami normativi

 

Art. 27 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato

 

Art. 28 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato

 

Art. 29 - Obblighi di informazione

 

Art. 30 - Diritti dei lavoratori somministrati

 

Art. 31 - Lavoro intermittente

 

Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente

 

Art. 33 - Lavoro ripartito

 

Art. 34 - Soglie numeriche

 

Art. 35 - Gestione delle controversie

 

TITOLO VII - Classificazione del Personale

 

Art. 36 - Declaratoria

 

Art. 37 - Automatismo di carriera

 

Art. 38 - Mansioni di attesa

 

TITOLO VIII - Quadri

 

Art. 39 - Declaratoria

 

 


Art. 40 - Orario Part-time

 

Art. 41 - Formazione ed aggiornamento

 

Art. 42 - Assegnazione della qualifica

 

Art. 43 - Polizza assicurativa

 

Art. 44 - IndennitÁ di funzione

 

Art. 45 - Orario Flessibile

 

Art. 46 - Orario annuale

 

TITOLO IX - Ricercatori e Quadri ad Alto Contenuto Tecnologico-Professionale

 

Art. 47 - Premessa

 

Art. 48 - Definizione di Ricercatore

 

Art. 49 - Definizione di Quadro ad alto contenuto Tecnologico-Professionale

 

Art. 50 - Periodo sabbatico

 

Art. 51 - Norme di salvaguardia

 

Art. 52 - Corsi di lingua italiana per Ricercatori-Quadri stranieri

 

Art. 53 - ProprietÁ intellettuale

 

Art. 54 - Brevetti

 

Art. 55 - Lavoro ciclico

 

TITOLO X - Quadri di Direzione

 

Art. 56 - Declaratoria

 

Art. 57 - Accesso alla qualifica

 

Art. 58 - Minimi retributivi

 

Art. 59 - Contrattazione collettiva di miglior favore

 

Art. 60 - Norme di salvaguardia

 

TITOLO XI - Periodo di Prova

 

Art. 61 - Periodo di prova

 

Art. 62 - Sospensione del periodo di prova

 

TITOLO XII - Orario di Lavoro

 

Art. 63 - Orario di lavoro settimanale

 

Art. 64 - Esposizione orario di lavoro

 

TITOLO XIII - Lavoro Straordinario

 

Art. 65 - Lavoro straordinario

 

Art. 66 - Lavoro supplementare

 

Art. 67 - Registro lavoro supplementare

 

Art. 68 - Registro lavoro straordinario

 

Art. 69 - Lavoro ordinario notturno

 

TITOLO XIV - Telelavoro

 

Art. 70 - Definizione

 

Art. 71 - Campo di applicazione

 

Art. 72 - Dotazioni strumentali

 

Art. 73 - Rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali

 

Art. 74 - Furto di dotazioni strumentali

 

Art. 75 - Orario di lavoro

 

Art. 76 - Durata

 

Art. 77 - Sicurezza e prevenzione degli infortuni

 

Art. 78 - Infortuni

 

Art. 79 - Santo Patrono

 

Art. 80 - Comunicazione dell'Accordo di telelavoro

 

Art. 81 - Ricercatori delocalizzati

 

Art. 82 - Rimando alla normativa

 

TITOLO XV - Riposo Settimanale, FestivitÁ, Ferie, Permessi

 

Art. 83 - Riposo settimanale

 

Art. 84 - FestivitÁ nazionali

 

Art. 85 - Ferie

 

Art. 86 - Permessi

 

TITOLO XVI - Congedo Matrimoniale - Servizio Militare

 

 


Art. 87 - Congedo matrimoniale

 

Art. 88 - Servizio militare

 

TITOLO XVII - Missioni e Trasferimenti

 

Art. 89 - Missioni

 

Art. 90 - Trasferimenti

 

Art. 91 - Disposizioni per i trasferimenti

 

TITOLO XVIII - Sospensione dal Lavoro

 

Art. 92 - Sospensione del lavoro

 

TITOLO XIX - AnzianitÁ di Servizio

 

Art. 93 - Aumenti per anzianitÁ

 

Art. 94 - AnzianitÁ convenzionale

 

TITOLO XX - Congedi - Diritto allo Studio

 

Art. 95 - Congedi retribuiti

 

Art. 96 - Diritto allo studio

 

TITOLO XXI - Gravidanza e Puerperio

 

Art. 97 - Astensione dal lavoro della lavoratrice

 

Art. 98 - Astensione dal lavoro del lavoratore

 

Art. 99 - Permessi per assistenza

 

Art. 100 - Normativa

 

TITOLO XXII - Malattie ed Infortuni

 

Art. 101 - Malattia

 

Art. 102 - Normativa

 

Art. 103 - Obblighi del lavoratore

 

Art. 104 - Periodo di comporto

 

Art. 105 - Trattamento economico di malattia

 

Art. 106 - Infortunio

 

Art. 107 - Trattamento economico di infortunio

 

Art. 108 - Quota giornaliera per malattia ed infortunio

 

Art. 109 - FestivitÁ

 

Art. 110 - Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio

 

Art. 111 - Tubercolosi

 

Art. 112 - Rimando alla vigente normativa

 

TITOLO XXIII - Part-Time Temporaneo per Malattia o Assistenza

 

Art. 113 - Definizione

 

Art. 114 - Durata temporale del Part-Time temporaneo

 

Art. 115 - Beneficiari

 

Art. 116 - Malati Oncologici

 

Art. 117 - Assistenza Anziani

 

Art. 118 - Assistenza minori di anni 3 a carico

 

Art. 119 - Assistenza minori di anni 14 portatori di handicap

 

Art. 120 - Trasformazione Part-Time temporaneo in definitivo

 

Art. 121 - Richiesta di annullamento del Part-Time temporaneo

 

Art. 122 - Deleghe all'Ente Bilaterale

 

TITOLO XXIV - Trattamento Economico

 

Art. 123 - Voci retributive

 

Art. 124 - Divisore orario

 

Art. 125 - Paghe contrattuali

 

Art. 126 - IndennitÁ cassa

 

Art. 127 - Modello di cedolino paga

 

TITOLO XXV- Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari

 

Art. 128 - Condizioni di miglior favore

 

Art. 129 - Procedure di prima applicazione del presente contratto

 

TITOLO XXVI - MensilitÁ Aggiuntive

 

Art. 130 - Tredicesima

 

Art. 131 - Quattordicesima

 

 


TITOLO XXVII - Fondo Pensioni Integrativo

 

Art. 132 - Adempimenti Legge 335/95

 

Art.133 - Competenze

 

TITOLO XXVIII - Doveri Del Personale E Norme Disciplinari

 

Art. 134 - Obbligo del prestatore di lavoro

 

Art. 135 - Divieti

 

Art. 136 - Giustificazioni delle assenze

 

Art. 137 - Rispetto orario di lavoro

 

Art. 138 - Comunicazione mutamento di domicilio

 

Art. 139 - Provvedimenti disciplinari

 

Art. 140 - Codice disciplinare

 

Art. 141 - Normativa provvedimenti disciplinari

 

TITOLO XXIX - Composizione delle Controversie

 

Art. 142 - Campo di intervento

 

Art. 143 - Commissione di Conciliazione paritetica nazionale

 

Art. 144 - Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali

 

TITOLO XXX - Risoluzione del Rapporto di Lavoro - Preavviso

 

Art. 145 - Scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 cod.civ.

 

Art. 146 - Recesso ex art. 2119 cod. civ.

 

Art. 147 - Normativa

 

Art. 148 - NullitÁ del licenziamento

 

Art. 149 - NullitÁ del licenziamento per matrimonio

 

Art. 150 - Licenziamento simulato

 

Art. 151 - Periodo di preavviso

 

Art. 152 - Preavviso per dimissioni

 

Art. 153 - Decorrenza del periodo di preavviso

 

Art. 154 - IndennitÁ sostitutiva del preavviso

 

Art. 155 - Trattamento di fine rapporto

 

Art. 156 - Decesso del dipendente

 

Art. 157 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto

 

Art. 158 - Dimissioni

 

Art. 159 - Dimissioni per matrimonio

 

Art. 160 - Dimissioni per maternitÁ

 

TITOLO XXXI - Sicurezza sul Lavoro

 

Art. 161 - Premessa

 

Art. 162 - Richiami normativi

 

Art. 163 - Adempimenti preliminari

 

Art. 164 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS

 

Art. 165 - Disposizioni finali

 

TITOLO XXXI - Tutela della Dignita' e Parita' dei Lavoratori

 

Art. 166 - Tutela delle lavoratrici madri

 

Art. 167 - Pari OpportunitÁ

 

Art. 168 - Azioni Positive

 

Art. 169 - Molestie sui luoghi di lavoro

 

Art. 170 - Lavoratori di lingua non italiana

 

Art. 171 - Lavoratori stranieri

 

Art. 172 - Aspettativa per tossicodipendenza

 

Art. 173 - Aspettativa per alcolismo

 

Art. 174 - SalubritÁ degli ambienti di lavoro

 

Art. 175 - Tutela dei genitori di portatori di Handicap

 

Art. 176 - Mobbing

 

TITOLO XXXIII - Relazioni Sindacali

 

Art.177 - Relazioni Nazionali

 

Art. 178 - Relazioni Territoriali

 

Art. 179 - Rappresentanze Sindacali Unitarie

 

 


Art. 180 - Clausola di salvaguardia

 

Art. 182 - Contrattazione aziendale

 

Art. 183 - Assemblea

 

Art. 184 - Referendum

 

Art. 185 - Delegato Provinciale

 

Art. 186 - Attivazione della trattenuta per il Delegato Provinciale

 

Art. 187 - Deleghe Sindacali

 

Art. 188 - Quote di riserva per le categorie numericamente minori

 

Art. 189 - Dirigenti sindacali

 

Art. 190 - permessi sindacali ex punto a) dell'artic. 181)

 

Art. 191 - Permessi retribuiti RSU

 

Art. 192 - Permessi non retribuiti RSU

 

Art. 193 - Aspettativa per incarichi sindacali

 

Art. 194 - COVELCO

 

TITOLO XXXIV - Ente Bilaterale

 

Art. 195 - Ente bilaterale

 

Art. 196 - Finanziamento dell'Ente Bilaterale

 

Art. 197 - Funzioni di promozione e attivazione della formazione continua in seno all'Ente
Bilaterale

 

Art. 198 - Finanziamento dell'Ente Bilaterale per il 'Fondo Formazione del Terziario-
Fo.Fo.Ter.'

 

TITOLO XXXV - Operatori di Vendita

 

Art. 199 - Definizione di Operatore di Vendita

 

Art. 200 - Deroghe al presente contratto collettivo

 

SUBTITOLO A - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

 

Art. 201 - Classificazione del personale

 

Art. 202 - Assunzione

 

Art. 203 - Documentazione

 

Art. 204 - Periodo di prova

 

SUBTITOLO B - ELEMENTI RETRIBUTIVI ED ECONOMICI

 

Art. 205 - Retribuzione mensile

 

Art. 206 - Paga base

 

Art. 207 - Provvigioni

 

Art. 208 - Diarie

 

Art. 209 - Assorbimenti

 

Art. 210 - Rischio macchina

 

Art. 211 - Trattamento economico di malattia e infortunio

 

SUBTITOLO C - GESTIONE DEL RAPPORTO

 

Art. 212 - Prestazione lavorativa settimanale

 

Art. 213 - Riposo settimanale

 

Art. 214 - Normativa retribuzione ferie

 

Art. 215 - Tutela del posto di lavoro

 

Art. 216 - Mansioni del lavoratore

 

Art. 217 - Mansioni promiscue

 

Art. 218 - Passaggi di livello

 

Art. 219 - Trasferimenti

 

Art. 220 - Trattenimento in sede

 

SUBTITOLO D RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

 

Art. 221 - Trattamento di fine rapporto - TFR

 

Art. 222 - Cessione o trasformazione dell'azienda

 

SUBTITOLO E VARIE E RIMANDI

 

Art. 223 - Obblighi del prestatore di lavoro

 

Art. 224 - Cauzioni

 

Art. 225 - Diritto di rivalsa

 

Art. 226 - Ritiro cauzioni per cessazione rapporto

 

 


TITOLO XXXVI - Archivio Contratti

 

Art. 227 - Deposito contratto collettivo

 

TITOLO XXXVII - Decorrenza e Durata

 

Art. 228 - Decorrenza e durata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI AL CONTRATTO COLLETTIVO

 

ALLEGATO A) MINIMI TABELLARI


ALLEGATO B) REGOLAMENTO RSU
PARTE PRIMA

Premessa

ModalitÁ di costituzione e di funzionamento

Art. 1. Ambito ed iniziativa per la costituzione

Art. 2 Composizione

Art.3 Numero dei componenti

Art.4 Diritti, permessi, libertÁ sindacali, tutele e modalitÁ di esercizio

Art.5 Compiti e funzioni

Art. 6 Durata e sostituzione nell'incarico

Art. 7 Decisioni

Art. 8 Clausola di salvaguardia


PARTE SECONDA

Disciplina della elezione della R.S.U.

Art. 1 ModalitÁ per indire le elezioni

Art. 2 Quorum per la validitÁ delle elezioni

Art. 3 Elettorato attivo e passivo

Art. 4 Presentazione delle liste

Art. 5 Commissione elettorale

Art. 6 Compiti della Commissione

Art. 7 Affissioni

Art. 8 Scrutatori

Art. 9 Segretezza del voto

Art. 10 Schede elettorali

Art. 11 Preferenze

Art. 12 ModalitÁ della votazione

Art. 13 Composizione del seggio elettorale

Art. 14 Attrezzatura del seggio elettorale

Art. 15 Riconoscimento degli elettori

Art. 16 Compiti del Presidente

Art. 17 Operazioni di scrutinio

Art. 18 Attribuzione dei seggi

Art. 19 Ricorsi alla Commissione elettorale

Art. 20 Comitato dei garanti

Art. 21 Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.

Art. 22 Adempimenti della Direzione aziendale

Art. 23 Clausola finale

 

ALLEGATO (C REGOLAMENTO ELETTORALE PER I
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

 

TITOLO I - AZIENDE SINO A 15 DIPENDENTI -


Art. 1 Sfera di applicazione

Art. 2 Elezioni del RLS

Art. 3 Durata del mandato

Art 4 Formazione RLS

Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione.

Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS.

Art. 7 Rappresentate del lavoratori per la Sicurezza Territoriale

Art 8 Applicazione Dlgs 626/94

Art. 9 Dimensioni del territorio

Art. 10 Durata del mandato

Art. 11 Clausola estensiva

 

TITOLO II - ORGANISMO PARITETICO

Art. 12 Costituzione

Art. 13 TerritorialitÁ

Art. 14 Funzionamento OP

Art. 15 Retribuzione RLST

Art. 16 Notifica nominativi RLST

 

TITOLO III - AZIENDE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI

Art. 17 Sfera di applicazione

Art. 18 Numero degli RLS

Art. 19 Monte ore per RLS

Art. 20 Garanzie per gli RLST

Art. 21 ModalitÁ di elezione

 

TITOLO IV - FORMAZIONE DEGLI RLS/RLST

Art. 22 Formazione RLS/RLST

Art. 23 RLST

Art. 24 RLS

Art. 25 Permessi per la formazione

 

TITOLO V - PERCORSO FORMATIVO

Art.26 Materie formative

Art. 27 Criteri valutativi

Art. 28 Riconoscimento RLS

 

TITOLO VI- ATTRIBUZIONI DEI RLS/RLST

Art.29 Accesso ai luoghi di lavoro

Art.30 ModalitÁ di consultazione

Art.31 Informazione

Art.32 Documentazione aziendale

Art.33 Norme di salvaguardia ed estensive

 

TITOLO VII- NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 Sostituzione RLS

Art. 35 Aziende sino a 200 dipendenti

Art. 36 Aziende con piÝ di 200 dipendenti

Art. 37 Sostituzione RLST

Art. 38 Clausola di salvaguardia

Art. 39 Decorrenza e durata

 

ALLEGATO (D

ENTE BILATERALE INTERCONFEDERALE

CONFTERZIARIO - CIU - CONFLAVORATORI

Statuto

Titolo I - COSTITUZIONE, SCOPI,

Art. 1 - Costituzione

Art. 2 - Sede legale

Art. 3 - Scopi Sociali

Art. 4 - Modifica degli Scopi Sociali

Art. 5 - Soci


 

Titolo II - CARICHE SOCIALI

Art. 6 - Presidente

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Art. 8 - Direttore Generale

Art. 9 - Comitato Scientifico

Art. 10 -Sindaci

 

Titolo III - FINANZIAMENTO

Art. 11 - Finanziamento ordinario

Art. 12 - Finanziamento Straordinario

Art. 13 - Patrimonio dell'Ente

Art. 14 - Finanziamenti pubblici

Art. 15 - Oneri per le cariche sociali

Art. 16 - Oneri per il Comitato Scientifico

Art. 17 - Bilancio Sociale

 

Titolo IV - DURATA, SCIOGLIMENTO E RIMANDI

Art. 18 - Durata dell'Ente

Art. 19 - Scioglimento dell'Ente

Art. 20 - Destinazione del patrimonio dell'Ente

Art. 21 - Modifica dello Statuto

Art. 22 - Rimando alla normativa vigente

 

ALLEGATO (E

ACCORDO ATTUATTIVO PER L'APPRENDISTATO

 

ALLEGATO (F

MODULISTICA E FAC-SIMILE CEDOLINO PAGA

 

 

 


 
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