REPORT EXTRA

                                 Contratto Nazionale Telecomunicazioni

 

Contratto collettivo

nazionale di lavoro

per il personale dipendente

da imprese esercenti

servizi di telecomunicazione

3 Dicembre 2005

1

Copyright 2006

La presente edizione É stata curata da:

EDICOM

ASSOCIAZIONE UNITARIA

SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL

VIA XX SETTEMBRE, 40 - 00187 ROMA

2

In Roma, addÍ 3 Dicembre 2005

tra l'ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL, rappresentata dal Presidente Pietro

Guindani, che, assistito da Paolo Mazzanti e da Marco Rendina,

ha guidato la delegazione industriale composta da Mario Bignone, Fabrizia Candelo,

Enrico Cazzulani, Marco Conti, Cristina Del Monte, Luciano Diotallevi, Angelo

Favilli, Paolo Maria Fiore, Paolo Fontana, Massimo Forbicini, Mariano Fraioli,

Gabriele Gabrielli, Monica Galeone, Antonio Grossi, Angelo Landriani, Ubaldo

Marvardi, Ernesto Moraggi, Gianfranco Ruggieri, Luciano Sale, Luciano Scalia,

Laura Servato, Carlo Maurizio Stiatti, Paolo Sottili, Claudio Tanilli, Umberto Tossini,

Michele Angelo Verna;

con l'assistenza della Confindustria, nelle persone di Massimo Marchetti e Giovanni

Ricci Curbastro;

e la SLC-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Emilio Miceli e dai Segretari

Nazionali Franca Di Gennaro, Giuseppe Francesco, Rosario Strazzullo, Gianfranco

Valente assistiti dalle delegazioni territoriali;

e la FISTEL-CISL, rappresentata dal Segretario Generale Armando Giacomassi e dai

Segretari Nazionali Roberto Barsi, Raffaella Di Rodi, Luigi Gastoldi, Maurizio

Giustini assistiti dalle delegazioni territoriali;

e la UILCOM-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Bruno Di Cola e dai

Segretari Nazionali Riccardo Catini, Simonetta Corsi, Alessandro Cucchi, Rossella

Manfrini, Pier Paolo Mischi, Giorgio Serao assistiti dalle delegazioni territoriali;

É stato sottoscritto l'Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione.

3

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

PER LE IMPRESE ESERCENTI

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

4

PREMESSA

1. Asstel e Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil in qualitÁ di Parti stipulanti e titolari

del CCNL nel recepire lo spirito e gli indirizzi del 'Protocollo sulla politica dei

redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e

sul sostegno al sistema produttivo' del 23 Luglio 1993 e del 'Patto per lo sviluppo

e l'occupazione' del 22 Dicembre 1998 - 1œ Febbraio 1999, condividono, l'esigenza

di fornire risposte tempestive, flessibili e qualificate all'evoluzione del

mercato e della tecnologia in relazione all'elevato livello di competitivitÁ ed alla

crescente dinamicitÁ dei contesti di riferimento, anche perseguendo modelli di

tipo partecipativo nel qualificare i rapporti tra le parti - ai vari livelli e con i diversi

strumenti - e nel valorizzare la risorsa lavoro, fermi restando i distinti ruoli e le

rispettive responsabilitÁ delle parti stesse.

2. A tal fine individuano quali valori di riferimento per il presente contratto:

- la centralitÁ dell'autonomia collettiva nella gestione delle problematiche e

delle linee evolutive del rapporto di lavoro e la strategicitÁ del sistema di relazioni

industriali quale strumento di governo dei processi settoriali e aziendali,

finalizzato alla creazione di un sistema di regole certe e condivise in grado di

assicurare il perseguimento degli obiettivi di competitivitÁ delle imprese

garantendo, al contempo, la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalitÁ

ed il coinvolgimento delle risorse umane su obiettivi di qualitÁ, con particolare

riguardo alla soddisfazione del cliente;

- la natura di pubblica utilitÁ delle attivitÁ delle imprese operanti nel settore,

anche al fine di assicurare la continuitÁ dei servizi prestati;

- l'individuazione di un assetto relazionale che sia fattivamente orientato alla

prevenzione ed al superamento dei motivi di conflitto;

- la funzionalitÁ dell'assetto contrattuale ad una dinamica delle relazioni di

lavoro che sia improntata al raggiungimento dei risultati di politica dei redditi

e dell'occupazione stabiliti da Governo e parti sociali e al perseguimento di

una gestione controllata, corretta e programmabile del costo del lavoro, nonchÊ

di modelli e strumenti di flessibilitÁ adeguati alle esigenze presenti e future

del settore.

5

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo si applica:

A) alle imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione,

intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi

di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l'esercizio

di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc.);

B) alle imprese che svolgono attivitÁ di assistenza e gestione della clientela, in particolare

per le imprese di telecomunicazione;

C) alle imprese che forniscono servizi di gestione, di manutenzione e di esercizio di

impianti e reti di telecomunicazione;

D) alle imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche

applicate alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti

digitali e multimediali.

6

PARTE PRIMA

DISCIPLINA DEL SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali

1. Le parti stipulanti, sulla base dei principi individuati in 'Premessa', convengono

sulla necessitÁ di promuovere un sistema di relazioni fondato sul reciproco riconoscimento

dei ruoli e sul rispetto delle distinte prerogative, nonchÊ caratterizzato

dalla sistematicitÁ dei rapporti sui temi individuati di comune interesse e dall'esame

delle loro evoluzioni e ricadute specifiche nelle diverse realtÁ aziendali.

2. In tale sistema gli strumenti relazionali di seguito determinati risultano orientati

alla creazione di condizioni tali da prevenire le occasioni di insorgenza del conflitto,

attraverso sia la diffusione sempre piÝ ampia e generalizzata degli obiettivi

d'impresa in funzione dei mutamenti e dell'evoluzione dei nuovi contesti tecnologici,

organizzativi e di mercato, che il coinvolgimento delle istanze di rappresentanza

ai vari livelli.

A) OSSERVATORIO NAZIONALE

L'Osservatorio, costituito a livello nazionale e formato pariteticamente da dodici

componenti appartenenti a ciascuna delle parti stipulanti (sei per la parte imprenditoriale

e sei per la parte sindacale), É sede di analisi, verifica e confronto sistematici sui

temi di rilevante interesse reciproco.

Nell'Osservatorio, che si riunisce di norma entro il mese di maggio, sono affrontati i

seguenti argomenti:

1. le linee di sviluppo tecnologico del settore, ivi compresa la infrastruttura di rete

e la relativa convergenza delle piattaforme tecnologiche, l'introduzione di nuovi

servizi (larga banda, ADSL, UMTS, WI-FI, WI-MAX), con specifico riferimento

alle possibili applicazioni, alle connesse opportunitÁ di mercato, alle politiche

pubbliche di settore;

2. le dinamiche, congiunturali e di lungo periodo, dei principali indicatori economici

del settore, ivi compreso quello del costo del lavoro, valutate anche all'interno

del mercato internazionale;

3. la formazione e la riqualificazione professionale, tenuto conto in particolare dei

mutamenti e delle connotazioni evolutive delle esigenze formative connesse alle

trasformazioni tecnologiche, organizzative, professionali e normative;

4. le pari opportunitÁ, con specifica attenzione all'andamento dell'occupazione

femminile ed alle problematiche complessive ad essa connesse;

5. l'andamento del mercato del lavoro del settore nelle sue componenti piÝ significative

con specifico riferimento all'andamento dell'occupazione articolato per assunzioni

e cessazioni, tipologia del rapporto di lavoro, genere e livelli di scolaritÁ;

7

6. le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente, anche con

riferimento ai rapporti con le Istituzioni, nonchÊ le problematiche eventualmente

poste dal recepimento in legge delle direttive dell'Unione europea in

materia;

7. l'evoluzione della legislazione nazionale, europea ed internazionale di interesse

del settore;

8. l'evoluzione dell'ambito di applicazione del CCNL;

9. la diffusione della contrattazione di secondo livello con particolare riferimento

alla dimensione aziendale, al numero complessivo di lavoratori e aziende

coinvolte e agli indicatori utilizzati per il premio di risultato;

10. iniziative inerenti la responsabilitÁ sociale delle imprese;

11. i processi di terziarizzazione ed outsourcing;

12. iniziative aziendali in materia di welfare.

L'Osservatorio potrÁ avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti, oltre che del

contributo delle parti stipulanti presenti nell'Osservatorio e, per quanto riguarda i

punti 4 e 6, delle Commissioni previste dalle successive lettere B) e C), anche dell'apporto

di esperti, ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune

accordo.

Gli studi, i dati e le informazioni prodotti dall'Osservatorio, oltre a costituire una

base documentale comune, condivisa ed utile all'attivitÁ delle parti, potranno -

ove sia stato raggiunto un 'avviso comune' sulla materia - essere sottoposti all'attenzione

di Enti ed Istituzioni pubbliche nazionali ed eventualmente territoriali.

Ai fini di cui sopra l'Osservatorio potrÁ realizzare specifiche iniziative di approfondimento,

studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo

tra le parti nella riunione da tenersi entro Maggio. I risultati di tali specifiche

iniziative formeranno oggetto di massimo due riunioni dell'Osservatorio in ragione

d'anno.

Le parti nell'ambito dell'Osservatorio stabiliscono i criteri per la ripartizione delle

spese relative al funzionamento dell'Osservatorio stesso, mentre quelle concernenti

le iniziative di studio di cui al comma precedente verranno concordate preventivamente

di volta in volta, con riferimento sia all'ammontare che alla suddivisione,

valutando anche la possibilitÁ di utilizzare finanziamenti europei e nazionali

eventualmente disponibili.

La segreteria dell'Osservatorio e dei gruppi di lavoro ha sede presso

l'Organizzazione datoriale stipulante, che si fa carico della relativa gestione ordinaria.

B) COMMISSIONE NAZIONALE PARI OPPORTUNITá

Con riferimento al punto 4, della lettera A) É istituita una Commissione nazionale

paritetica costituita da sei componenti appartenenti a ciascuna parte stipulante, tre

per la parte imprenditoriale e tre per la parte sindacale.

8

Alla Commissione, che si riunirÁ con cadenza di norma semestrale, sono attribuiti

i seguenti compiti:

1. analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore anche in

relazione a possibili iniziative in materia di orientamento e formazione professionale

di concerto con la Commissione Nazionale per la Formazione;

2. promuovere interventi per facilitare il rientro in servizio delle lavoratrici

dopo l'assenza per maternitÁ e salvaguardarne la professionalitÁ;

3. individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi

a nuove tecnologie;

4. raccogliere significative iniziative di azioni positive ex legge 125/81;

5. promuovere iniziative di tutela della dignitÁ delle donne e degli uomini nell'ambiente

di lavoro, in coerenza con i principi comunitari in materia; in tale

ambito saranno valutate iniziative per prevenire e contrastare nei luoghi di

lavoro l'insorgenza di forme e comportamenti discriminatori fondati sull'origine

etnica, la religione, le convinzioni personali, l'etÁ, gli handicap, il sesso.

C) COMMISSIONE NAZIONALE AMBIENTE E SICUREZZA

Con riferimento al punto 6 della lettera A) É istituita, una Commissione nazionale

paritetica costituita da sei componenti appartenenti a ciascuna parte stipulante, tre

per la parte imprenditoriale e tre per la parte sindacale.

Alla Commissione, che si riunirÁ con cadenza di norma semestrale, sono attribuiti

i seguenti compiti:

1. monitorare l'andamento degli infortuni;

2. valorizzare le iniziative realizzate in ambito aziendale ai fini della prevenzione

degli infortuni, della tutela e del miglioramento delle condizioni ambientali

interne ed esterne;

3. monitorare l'evoluzione del contesto normativo nazionale e comunitario;

4. promuovere iniziative che secondo la particolaritÁ del contesto lavorativo,

dell'esperienza e della tecnica sono necessarie a tutelare l'integritÁ fisica dei

lavoratori prevenendo l'insorgenza di eventuali patologie.

D) INFORMAZIONI IN SEDE NAZIONALE

L'Organizzazione datoriale stipulante, nel corso di un apposito incontro, provvederÁ

- anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio

- a fornire, con cadenza annuale, alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni

sindacali stipulanti, elementi conoscitivi afferenti le seguenti tematiche:

1. scenari evolutivi del settore, con riferimento al quadro istituzionale regolatorio,

ai fenomeni di evoluzione tecnologica ed ai mutamenti macroeconomici e di

mercato;

9

2. andamento dei livelli occupazionali - disaggregati, ove possibile, per sesso, categoria

e fascia d'etÁ - e delle relative dinamiche interne correlate sia al quadro

legislativo, ivi compresi gli strumenti di politica attiva del lavoro, che ai fenomeni

connessi all'introduzione di tecnologie innovative;

3. linee di tendenza dei principali indicatori economici del settore, in relazione alle

esigenze di competitivitÁ nazionale e internazionale delle imprese, con particolare

riferimento alle tendenze qualitative e quantitative degli investimenti nel

settore e alle dinamiche del costo del lavoro.

E) INFORMAZIONI IN SEDE TERRITORIALE

Per la vigenza del presente contratto, nel corso di apposito incontro annuale, una delegazione

delle Associazioni degli industriali territorialmente competenti fornirÁ -

anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio - alle

strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni riguardanti

gli argomenti di cui alla lettera D) con specifico riferimento al territorio considerato.

Le aree geografiche interessate dall'informativa territoriale sono individuate come

segue:

Nord Ovest: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria;

Nord Est: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige;

Centro Ovest: Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna;

Centro Est: Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise;

Sud: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia.

Le informazioni verranno fornite presso le sedi delle Associazioni degli industriali di

Milano, Torino, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Ancona, Palermo, Bari e

Napoli.

In occasione del rinnovo biennale del CCNL le parti verificheranno la funzionalitÁ di

questo modello territoriale, in coerenza con lo sviluppo del settore e la localizzazione

delle imprese.

F) INFORMAZIONI IN SEDE AZIENDALE

Con cadenza annuale e di norma nel primo quadrimestre, le imprese che occupano

complessivamente piÝ di 250 dipendenti provvederanno - anche alla luce di risultati

e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio - a fornire, con l'assistenza delle

Associazioni degli industriali dove hanno sede le Direzioni generali aziendali, alle

Organizzazioni sindacali stipulanti e congiuntamente alle RSU, ove costituite, informazioni

sulle materie di seguito individuate:

1. gli andamenti e le prospettive produttive conseguenti ai programmi qualitativi e

quantitativi di investimento, con particolare riferimento a quelli che comportino

diversificazioni di attivitÁ e nuove localizzazioni produttive;

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2. l'evoluzione degli assetti tecnologici ed organizzativi e le relative ricadute sul

sistema produttivo e sull'organizzazione complessiva del lavoro;

3. le linee degli interventi in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia

degli impianti;

4. i programmi qualificanti afferenti la formazione e l'aggiornamento professionale,

avuto particolare riguardo alle azioni promosse nei confronti del personale

femminile e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilitÁ;

5. l'andamento dell'occupazione, distinto per sesso, tipologia di contratto e

inquadramento professionale;

6. il sistema complessivo degli orari di lavoro;

7. gli orientamenti e le azioni piÝ significative rivolti al miglioramento della

qualitÁ dei servizi offerti alla clientela.

Qualora dovessero successivamente intervenire modifiche significative dei programmi

aziendali sulle materie oggetto di informazione, saranno forniti ulteriori

aggiornamenti integrativi.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e

della riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative

aziendali.

Art. 2 - Formazione professionale

1. Le parti, nel riconoscere il ruolo strategico che la formazione riveste nella

valorizzazione professionale delle risorse umane attraverso processi di sviluppo

e riorientamento delle competenze, hanno convenuto sull'opportunitÁ

di istituire la Commissione Nazionale Paritetica per la Formazione professionale,

costituita da dodici componenti appartenenti a ciascuna parte stipulante,

sei per la parte imprenditoriale e sei per la parte sindacale.

2. L'attivitÁ della Commissione, che si avvarrÁ anche dei risultati delle attivitÁ di

analisi e studio svolte dall'Osservatorio Nazionale di cui al precedente art. 1, É

finalizzata ad approfondire gli impatti sul mercato del lavoro e sulle professionalitÁ

derivanti dall'evoluzione tecnologica e dall'introduzione di nuovi servizi.

3. Alla Commissione, che si riunirÁ con cadenza di norma semestrale, sono attribuiti

i seguenti compiti:

- monitoraggio dell'evoluzione legislativa in materia di formazione professionale,

con riguardo anche alle possibili opportunitÁ di ricorso a forme di

finanziamento/incentivazione regionale, nazionale ed europeo;

- analisi dei fabbisogni formativi, all'interno del settore, con riferimento sia

al consolidamento delle professionalitÁ esistenti che allo sviluppo delle

nuove competenze professionali derivanti dall'evoluzione tecnologica e

dall'introduzione di nuovi modelli di lavoro;

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- azioni di sensibilizzazione e orientamento presso le Istituzioni comunitarie,

nazionali e locali per la promozione di interventi mirati allo sviluppo

delle professionalitÁ nell'ambito del settore;

- indirizzo ed elaborazione di progetti di formazione continua per l'aggiornamento

permanente delle competenze professionali e di massimizzazione del

livello di impiegabilitÁ delle risorse del settore;

- individuazione di proposte ed azioni mirate alla sperimentazione di progetti

ed esperienze di formazione professionale rivolti a esigenze di riconversione

professionale e di ricollocazione di lavoratori, nonchÊ a iniziative di nuova

imprenditorialitÁ;

- elaborazione di proposte di progetti formativi che, anche attraverso lo strumento

della formazione a distanza, nell'ambito della mobilitÁ professionale,

siano finalizzati all'arricchimento delle competenze dei lavoratori in coerenza

con l'evoluzione tecnologica ed organizzativa dell'impresa.

4. Nell'ambito del quadro generale cosÍ determinato, la Commissione Nazionale

per la Formazione professionale potrÁ inoltre prevedere:

- contatti con analoghi organismi nazionali ed esteri finalizzati a promuovere

forme di collaborazione e di comparazione a livello internazionale;

- collaborazioni con Scuole/UniversitÁ per la realizzazione di iniziative mirate

al rafforzamento delle sinergie Impresa/Scuola su materie attinenti al mercato

ed alle tecnologie di interesse per le imprese del settore.

5. Le parti convengono che gli incontri della Commissione Nazionale avranno sede

presso l'Organizzazione datoriale stipulante, che fornirÁ i servizi di segreteria.

6. Le parti convengono, inoltre, di istituire, decorsi sei mesi dall'avvio dei lavori

della Commissione Nazionale, apposite Commissioni paritetiche aziendali nelle

imprese che occupano almeno 2000 dipendenti.

7. La Commissione aziendale sarÁ costituita pariteticamente da sei componenti, di

cui tre in rappresentanza dell'impresa e tre in rappresentanza congiunta delle

Organizzazioni sindacali stipulanti e delle R.S.U., ove costituite.

8. La Commissione aziendale potrÁ svolgere le seguenti attivitÁ:

- monitorare i fabbisogni formativi connessi all'esigenza di mantenere livelli di

professionalitÁ coerenti con l'evoluzione tecnologica ed organizzativa dell'impresa;

- formulare linee guida in materia di aggiornamento e riconversione professionale

in connessione ai fabbisogni formativi rilevati;

- effettuare un'analisi quali-quantitativa dell'attivitÁ di formazione e riqualificazione

svolta a livello annuale nell'impresa.

9. Gli incontri della Commissione aziendale avverranno presso la sede

dell'Associazione degli industriali competente.

10. Le decisioni delle Commissioni paritetiche di cui sopra saranno adottate all'unanimitÁ

dei loro componenti.

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11. Le parti convengono di istituire, entro sei mesi dalla stipula dell'Accordo di rinnovo

del CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale (EBN) dotato di personalitÁ giuridica

autonoma rispetto alle Parti, ma di esse emanazione, definendo contestualmente

i relativi costi di funzionamento e la relativa attribuzione.

12. Fermo restando che dall'atto della sua costituzione l'EBN assumerÁ il compito

di interlocuzione con Fondimpresa per quanto riguarda progetti formativi relativi

al settore, le Parti valuteranno il progressivo trasferimento all'EBN di tutti i

compiti della Commissione nazionale paritetica per la formazione professionale

che sarÁ di conseguenza sciolta.

Art. 3 - Assetti contrattuali

1. Nel quadro di quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993 e dal Patto per lo

sviluppo e l'occupazione del 22 Dicembre 1998 - le cui disposizioni anche non

riprodotte si intendono integralmente confermate - il sistema contrattuale delle

imprese esercenti servizi di telecomunicazione si articola sul livello nazionale e

- sulla base delle specifiche clausole di rinvio del Contratto nazionale ed in conformitÁ

ai criteri ed alle procedure da tale contratto indicate - sul livello aziendale.

CONTRATTO NAZIONALE

2. Il contratto collettivo nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa,

biennale per la parte retributiva.

3. Detto contratto regolamenta gli aspetti normativi e retributivi in coerenza con le

indicazioni di politica dei redditi stabilite dal Governo di concerto con le Parti

sociali secondo gli obiettivi definiti con il Patto sociale del 22 Dicembre 1998.

4. Il contratto individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti abilitati e la

tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non

ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.

5. Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno

presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima

della scadenza del contratto.

6. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrÁ dare riscontro entro venti

giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

7. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto

e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di

presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative

unilaterali nÊ procederanno ad azioni dirette.

8. Dopo tre mesi dalla data di scadenza del Contratto, in caso di mancato accordo

e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo

se successiva alla scadenza del contratto, verrÁ corrisposto ai lavoratori un

13

apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato 'indennitÁ di

vacanza contrattuale' secondo le modalitÁ ed i criteri previsti dal Protocollo 23

Luglio 1993.

9. La violazione del periodo di raffreddamento come sopra definito comporta come

conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa l'anticipazione o lo slittamento

di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta IVC.

CONTRATTAZIONE AZIENDALE

10. La contrattazione a livello aziendale É prevista secondo quanto disposto dal

Protocollo 23 Luglio 1993 e riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi

rispetto a quelli propri del CCNL.

11. Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da

parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche

correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le

parti.

12. Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttivitÁ, di qualitÁ ed

altri elementi di competitivitÁ di cui le imprese dispongano, compresi i margini

di produttivitÁ, che potrÁ essere impegnata con accordo tra le parti, eccedente

quella eventualmente giÁ utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello

di CCNL.

13. La relativa disciplina É contenuta nell'art. 44 (Premio di risultato).

14. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale congiuntamente le strutture

territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi

dell'Accordo Interconfederale 20 Dicembre 1993 ovvero, per le aziende piÝ

complesse e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni sindacali nazionali e

le RSU. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali

territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.

15. Gli accordi aziendali hanno durata quadriennale.

16. Il CCNL stabilisce anche la tempistica - secondo il principio della non sovrapponibilitÁ

nell'anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali

- della contrattazione aziendale.

17. Fermo restando quanto sopra, le richieste di rinnovo degli accordi aziendali

dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai soggetti individuati al precedente

comma 14 e presentate all'azienda e contestualmente all'Associazione

industriale territoriale cui l'azienda É iscritta o ha conferito mandato, in tempo

utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza degli

accordi stessi.

18. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrÁ dare riscontro entro venti

giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

19. Durante i tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese successivo

alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamen-

14

te pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le

parti non assumeranno iniziative unilaterali nÊ procederanno ad azioni dirette.

INCONTRI IN SEDE AZIENDALE

20. Anche a livello di singola unitÁ produttiva, in presenza di significative innovazioni

e/o trasformazioni tecnologiche e/o produttive, per valutare gli effetti inerenti

a modifiche dei livelli occupazionali, orari, e inquadramenti, e formazione,

si avvierÁ un momento di approfondimento ed esame propositivo sulle suddette

tematiche da svolgersi in sede sindacale con la competente direzione aziendale.

21. Nel caso di accordi nazionali riferiti ad aziende plurilocalizzate, le RSU delle singole

unitÁ produttive, congiuntamente alle organizzazioni territoriali dei lavoratori,

potranno richiedere alle competenti direzioni aziendali un incontro, da effettuare

anche in sede sindacale, in merito all'applicazione dell'accordo stesso.

CONTROVERSIE SUGLI ASSETTI CONTRATTUALI

22. Il mancato rispetto delle clausole relative agli assetti contrattuali cosÍ come definiti

nel presente capitolo, sarÁ segnalato dalla parte che ne ha interesse alle

segreterie nazionali dei sindacati stipulanti il CCNL entro quindici giorni dal

momento in cui sono stati rilevati.

23. Entro i successivi sette giorni lavorativi si farÁ luogo ad un tentativo di conciliazione

in sede nazionale con l'eventuale partecipazione delle istanze delle parti

competenti per territorio nel caso in cui l'inadempimento riguardi una singola

azienda.

Art. 4 - Decorrenza e durata

1. Ferma restando la disciplina degli assetti contrattuali di cui all'art. 3, il presente

contratto, salvo quanto diversamente previsto per i singoli istituti, decorre dal 1œ

Gennaio 2005 e scade il 31 Dicembre 2006 per la parte economica e il 31

Dicembre 2008 per quella normativa.

2. Il contratto s'intenderÁ rinnovato se non disdetto tre mesi prima della scadenza

con raccomandata a.r.; in caso di disdetta il presente contratto resterÁ in vigore

fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.

3. Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative

ed inscindibili fra loro.

Art. 5 - Garanzia per prestazioni indispensabili

1. In considerazione delle attivitÁ svolte dalle imprese operanti nel settore ed al fine

di assicurarne la continuitÁ in coerenza con le previsioni di legge, si intendono

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comunque ricomprese nelle prestazioni indispensabili quelle inerenti i servizi di

rete, di assistenza tecnica, di customer care per ciÔ che attiene alle attivitÁ finalizzate

a garantire la libertÁ di comunicazione, nonchÊ i correlati sistemi informativi

e logistici.

2. Le relative modalitÁ attuative verranno individuate a livello aziendale, dopo la

stipula del Protocollo di cui al comma successivo.

3. [Entro il 30 Settembre 2000 le parti stipulanti definiranno con apposito protocollo

le procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 2, comma 2,

della legge n. 146/90, cosÍ come modificato dall'art. 1, comma 4 della legge 11

Aprile 2000, n. 83, nonchÊ i termini di preavviso e di proclamazione degli scioperi,

la durata degli scioperi stessi, i relativi intervalli minimi temporali tra l'effettuazione

di uno sciopero e la proclamazione del successivo e tra diverse proclamazioni

interessanti lo stesso servizio finale o lo stesso bacino di utenza, le

modalitÁ di revoca e di sospensione degli scioperi proclamati, gli scioperi concomitanti,

i periodi di franchigia.]

4. Eventuali intese giÁ in essere formeranno oggetto di riesame sulla base delle previsioni

del presente articolo.

NOTAA VERBALE

Le parti hanno comunicato con lettera congiunta datata 12 Luglio 2005 alla

Commissione di Garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici

essenziali, di aver concordato un percorso negoziale finalizzato a pervenire entro

tempi brevi ad un accordo per l'applicazione della l. n. 146/90.

Art. 6 - Comitati aziendali europei

1. Le parti fanno riferimento, ove ne ricorrano i presupposti, all'Accordo

Interconfederale 26 Novembre 1996 di recepimento della Direttiva dell'Unione

Europea n. 45/1994 e al decreto legislativo 2 Aprile 2002, n. 74 concernente

l'informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti da imprese e gruppi

di imprese di dimensioni comunitarie.

Art. 7 - Reclami e controversie

1. Ferme restando le possibilitÁ di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali

reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali

e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima

istanza tra la Direzione e la RSU e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti

organizzazioni sindacali.

2. Le controversie collettive sull'applicazione del presente contratto saranno esaminate

dalle competenti strutture territoriali delle parti stipulanti ed, in caso di

mancato accordo, saranno riesaminate a livello nazionale.

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PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEI DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Rappresentanze sindacali unitarie

1. In applicazione dell'Accordo interconfederale del 20 Dicembre 1993 e secondo

quanto previsto dall'art. 3 (Assetti contrattuali) del presente CCNL, le

Rappresentanze sindacali unitarie - congiuntamente alle strutture territoriali

delle organizzazioni sindacali stipulanti ovvero, per le aziende piÝ complesse e

secondo la prassi esistente, congiuntamente alle organizzazioni sindacali nazionali

- hanno la capacitÁ di partecipare alle trattative e la facoltÁ di sottoscrivere

accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure

e i criteri stabiliti dal presente CCNL.

2. Le funzioni riconosciute per legge alle Rappresentanze Sindacali Aziendali vengono

esercitate dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie, che risultano, pertanto,

titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.

3. In ciascuna unitÁ produttiva con piÝ di quindici dipendenti vengono costituite le

Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) di cui al Protocollo 23 Luglio 1993 e

come regolate dall'Accordo Interconfederale 20 Dicembre 1993.

4. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del predetto Accordo Interconfederale,

del presente contratto o comunque aderenti alla disciplina in esso contenuta, partecipando

alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed

espressamente a costituire la Rappresentanza Sindacale Aziendale.

5. L'effettuazione delle operazioni elettorali dovrÁ garantire il regolare espletamento

del servizio. Il luogo ed il calendario delle votazioni saranno oggetto di intesa

tra la commissione elettorale e la direzione aziendale in modo tale da permettere

la piÝ ampia affluenza dei lavoratori, restando inteso che il concreto esercizio

del diritto di voto sarÁ effettuato fuori dall'orario di lavoro.

6. I componenti le RSU sono titolari in via esclusiva dei diritti, dei permessi, delle

libertÁ sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo III della

legge n. 300/1970.

7. Per quanto riguarda l'individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti

dei lavoratori per la sicurezza nonchÊ per ciÔ che attiene agli organismi di natura

pattizia di cui al d.lgs. n. 626/1994 e successive modifiche, le parti fanno riferimento

alle disposizioni dell'Accordo Interconfederale 22 Giugno 1995 in materia, salve

le eventuali diverse intese esistenti a livello aziendale.

Art. 9 - Permessi per motivi sindacali e per cariche elettive

1. I componenti le RSU hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi

in conformitÁ a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge n. 300/1970.

2. Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e regionali/territoriali

delle Organizzazioni sindacali stipulanti potranno essere concesse fino a

17

24 ore trimestrali di permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni,

quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle

Organizzazioni sindacali interessate e garantito comunque lo svolgimento dell'attivitÁ

produttiva.

3. Le funzioni e cariche sopra menzionate e le relative variazioni dovranno essere

comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali stipulanti alle

Associazioni industriali territoriali, che provvederanno a comunicarle alle aziende

interessate.

4. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali

provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32

della legge n. 300/1970 e successive modifiche.

5. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli eventualmente

stabiliti allo stesso titolo da accordi a livello aziendale, nonchÊ con quelli

che dovessero derivare da disposizioni di legge.

Art. 10 - Assemblea

1. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e le RSU possono

chiedere di indire per le unitÁ produttive, in locali di cui l'azienda abbia disponibilitÁ,

assemblee del personale dipendente ai fini dell'esercizio del diritto di

assemblea di cui all'art. 20 della legge n. 300/1970 ed agli accordi interconfederali.

2. Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unitÁ produttive con

almeno 10 dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non

ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 35 della legge n. 300/1970. Tali

assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unitÁ produttive medesime, con

le modalitÁ di seguito indicate, per quanto compatibili.

3. La convocazione sarÁ comunicata alla direzione aziendale con l'indicazione specifica

dell'ordine del giorno e con un preavviso minimo di 48 ore, tenendo

comunque conto delle correlate esigenze organizzative e logistiche.

Contestualmente dovranno essere comunicati all'azienda i nominativi dei dirigenti

esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all'assemblea.

4. Le assemblee indette durante l'orario di lavoro, nei limiti complessivi stabiliti

dalla legge e dagli accordi interconfederali, dovranno svolgersi, di norma , all'inizio

o al termine di ciascun periodo lavorativo giornaliero. Nei casi in cui l'attivitÁ

del personale interessato si svolga a turni e/o in presenza di specifiche esigenze

di presidio del servizio, l'assemblea sarÁ scaglionata in almeno due riunioni,

di norma nell'arco della stessa giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante

l'orario di lavoro dovrÁ comunque avere luogo con modalitÁ che tengano

conto dell'esigenza di garantire la continuitÁ del servizio, la sicurezza delle persone

e la salvaguardia degli impianti.

5. Sono fatte salve ulteriori e/o diverse modalitÁ di svolgimento delle assemblee

definite a livello aziendale.

18

Art. 11 - Diritto di affissione

1. Il diritto di affissione É regolato dall'art. 25 della legge n. 300/1970.

2. Le aziende in ciascuna unitÁ produttiva metteranno a disposizione delle

Organizzazioni sindacali stipulanti e delle RSU appositi spazi, accessibili a tutti i

lavoratori, per l'affissione di comunicazioni.

Dette affissioni saranno effettuate anche attraverso apposita bacheca elettronica,

intendendosi per tale una pagina web attivata dall'azienda, su richiesta delle RSU,

nell'ambito del sistema intranet dell'azienda medesima.

La predetta estensione e le specifiche modalitÁ operative di accesso delle RSU alla

bacheca elettronica, saranno definite a livello aziendale, senza aggravio di costi e

nel rispetto delle procedure aziendali di utilizzo degli strumenti informatici.

3. Le suddette comunicazioni riguarderanno materie di interesse sindacale e del

lavoro e saranno tempestivamente inoltrate alla direzione aziendale.

Art. 12 - Locali

1. In adempimento all'art. 27 della legge n. 300/1970 le aziende, nelle unitÁ produttive

con almeno 200 dipendenti, metteranno a disposizione delle RSU un idoneo

locale comune all'interno di ciascuna unitÁ produttiva o nelle immediate

vicinanze di essa.

2. Nelle unitÁ produttive di cui all'art. 35 della citata legge n. 300/1970 con un

numero inferiore a 200 dipendenti, il diritto riguarderÁ l'uso di un locale idoneo

alle riunioni.

Art. 13 - Contributi sindacali

1. Nei confronti dei dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna diretta

all'azienda di delega debitamente sottoscritta, l'azienda stessa provvederÁ alla

trattenuta dei contributi sindacali in favore delle Organizzazioni sindacali stipulanti

il presente contratto.

2. La delega rilasciata dal lavoratore dovrÁ contenere l'indicazione della

Organizzazione sindacale cui l'azienda verserÁ l'importo della trattenuta mensile

e del mese di decorrenza. Tale importo É stabilito nella misura dell'1% da calcolare

sul minimo tabellare ed ex indennitÁ di contingenza per tredici mensilitÁ;

la percentuale stessa non potrÁ essere modificata nel corso dell'anno solare.

3. In costanza di rapporto di lavoro la delega avrÁ validitÁ permanente, salvo revoca

da parte del dipendente, che potrÁ intervenire in qualsiasi momento.

4. Nel caso in cui la retribuzione mensile non sia dovuta, non si farÁ luogo ad alcuna

trattenuta nÊ a successivo recupero.

5. L'importo delle trattenute sarÁ versato mensilmente dall'azienda su conto corrente

bancario o postale secondo le indicazioni che verranno fornite per ciascun anno

dalle Organizzazioni sindacali di cui al primo comma del presente articolo.

Eventuali variazioni nel corso dell'anno delle modalitÁ di versamento, dovranno

essere comunicate all'azienda per iscritto e con un preavviso di almeno tre mesi.

19

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO

Sezione 1 - COSTITUZIONE E FORME DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 14 - Assunzione

1. L'assunzione É comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere

specificati:

a) la data di inizio del rapporto di lavoro;

b) la categoria, il livello di inquadramento e il profilo professionale di appartenenza

ai sensi dell'art. 23 (Classificazione professionale) del presente

contratto;

c) il luogo in cui É situata la sede di lavoro di riferimento del dipendente

all'atto dell'assunzione;

d) il trattamento economico iniziale;

e) la durata dell'eventuale periodo di prova.

2. Prima dell'assunzione il lavoratore potrÁ essere sottoposto a visita medica di

idoneitÁ al lavoro.

3. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:

a) la carta d'identitÁ o altro documento equivalente;

b) il libretto di lavoro o altro documento equivalente;

c) il certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

d) il certificato di cittadinanza e di residenza di data non anteriore a tre mesi

(l'interessato dovrÁ comunicare anche l'eventuale domicilio fiscale, ove

questo sia diverso dalla residenza);

e) il certificato degli studi compiuti;

f) l'eventuale documento attestante la posizione rispetto al servizio militare;

g) lo stato di famiglia;

h) copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale;

i) ogni altro documento che l'azienda ritenesse opportuno richiedere per

ragioni amministrative, fiscali e previdenziali.

4. Il lavoratore dovrÁ dare comunicazione formale degli eventuali successivi

muta-menti di residenza e di domicilio.

5. In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25 della legge n.

223/1991, al fine del calcolo della percentuale di cui al primo comma dell'art.

25 della legge citata, si tiene esclusivamente conto dei lavoratori inquadrati

all'atto dell'assunzione nei livelli di classificazione professionale 1œ, 2œ e 3œ,

con esclusione in quest'ultimo caso dei seguenti profili: addetto agli interventi

tecnici, tecnico di supervisione e controllo, addetto alla gestione amministrativa.

20

Dal computo della suddetta riserva É inoltre escluso il restante personale, tra cui i

lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza, nonchÊ

quelli destinati a servizi essenziali ai fini dell'integritÁ e dell'affidabilitÁ di strutture

rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinati con Decreto del Presidente

del Consiglio.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno reciprocamente atto che le procedure di assunzione dovranno

avvenire nel rispetto delle finalitÁ e delle disposizioni della legge 31 Dicembre

1996 n. 675 sulla tutela della privacy.

Art. 15 - Periodo di prova

1. Il lavoratore assunto in servizio puÔ essere soggetto ad un periodo di prova

non superiore a mesi sei per i lavoratori dei livelli di classificazione 7œ, 6œ e

5œ ed a mesi tre per i lavoratori degli altri livelli.

2. Non sono ammesse nÊ la protrazione nÊ la rinnovazione del periodo di prova,

salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore

sarÁ ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in

grado di riprendere il servizio entro tre mesi.

3. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro puÔ aver

luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa

ricorrere il reciproco obbligo del preavviso nÊ della relativa indennitÁ sostitutiva.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, la

retribuzione verrÁ corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

Art. 16 - Contratto di lavoro a tempo determinato

1. Le Parti stipulanti si richiamano all'Accordo europeo Unice-Ceep-Ces 18

Marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato

sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro,

si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica

dell'impiego in alcuni settori, occupazioni e attivitÁ atta a soddisfare le esigenze

sia delle aziende che dei lavoratori.

2. L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi di legge.

3. Per fase di avvio di una nuova attivitÁ si intende un periodo di tempo fino a

12 mesi per l'avvio di una nuova unitÁ produttiva/organizzativa. Tale periodo

potrÁ essere incrementato previo accordo aziendale con particolare riferimento

alle aziende e/o unitÁ produttive operanti nei territori del Mezzogiorno

individuati dal T.U. approvato con d.p.r. 6 Marzo 1978, n. 218.

21

Sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo nella misura del 13% in media

annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'azienda alla data del

31 Dicembre dell'anno precedente i contratti a tempo determinato conclusi

per le seguenti ipotesi specifiche:

a) esecuzione di un'opera o di un servizio che abbia carattere straordinario connesso

all'introduzione di innovazioni tecnologiche;

b) esecuzione di attivitÁ di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni

climatico-ambientali che non consentano la protrazione delle lavorazioni

in altro periodo dell'anno;

c) esecuzione di particolari commesse che, per la specificitÁ del prodotto ovvero

delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalitÁ e specializzazioni

diverse da quelle normalmente impiegate;

d) per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate.

Tale percentuale É aumentata al 15% per le aziende operanti nei territori del

Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6 Marzo 1978

n. 218.

Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5,

resta ferma la possibilitÁ dell'azienda di stipulare sino a 5 contratti di lavoro a

tempo determinato.

4. A livello aziendale le parti potranno definire maggiori percentuali - in questo

caso nel limite massimo aggiuntivo del 5% in media annua - di ricorso al contratto

a tempo determinato per le fattispecie previste nel precedente comma 4.

5. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato puÔ essere richiesto un

periodo di prova non superiore a venti giorni.

6. Nel caso di sostituzione di lavoratori in congedo di maternitÁ/paternitÁ o parentale,

il periodo previsto dall'art. 4, comma 2, d.lgs. 26 Marzo 2001 n. 151, per

l'assunzione anticipata di lavoratori a tempo determinato, puÔ essere elevato

sino a due mesi prima dell'inizio del congedo.

7. L'impresa fornirÁ ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato,

direttamente o per tramite della RSU, informazioni in merito ai posti vacanti

a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo

determinato, che si rendessero disponibili nell'ambito dell'unitÁ organizzativa

di appartenenza.

8. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione

sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del

contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.

9. In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i

lavoratori assenti con contratto a termine É limitata ad un periodo massimo pari

ad un quarto della durata del contratto e comunque non si estende oltre la scadenza

del termine apposto al contratto.

10. Le aziende forniranno annualmente alle RSU informazioni sulle dimensioni

quantitative, sulle tipologie di attivitÁ e sui profili professionali dei contratti a

tempo determinato stipulati.

22

Art. 17 - Somministrazione a tempo determinato

1. Nelle specifiche fattispecie sotto indicate il ricorso alla somministrazione a

tempo determinato É soggetto a limiti quantitativi di utilizzo nella misura del

13% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'azienda

alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente:

a) esecuzione di un'opera o di un servizio che abbia carattere straordinario connesso

all'introduzione di innovazioni tecnologiche;

b) esecuzione di attivitÁ di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni

climatico-ambientali che non consentano la protrazione delle lavorazioni

in altro periodo dell'anno;

c) esecuzione di particolari commesse che, per la specificitÁ del prodotto ovvero

delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalitÁ e specializzazioni

diverse da quelle normalmente impiegate;

d) per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate.

Tale percentuale É aumentata al 15% per le aziende operanti nei territori del

Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6 Marzo 1978

n. 218.

Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5,

resta ferma la possibilitÁ dell'azienda di stipulare sino a 5 contratti di somministrazione

a tempo determinato.

2. A livello aziendale le parti potranno definire maggiori percentuali - in questo

caso nel limite massimo aggiuntivo del 5% in media annua - di ricorso al contratto

di somministrazione a tempo determinato per le fattispecie previste nel

precedente comma 1.

3. I lavoratori somministrati dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata

alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire

rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.

4. Le aziende forniranno annualmente alle RSU informazioni sulle dimensioni

quantitative, sulle tipologie di attivitÁ e sui profili professionali di contratti di

somministrazione a tempo determinato stipulati.

Art. 18 - Contratto di lavoro a tempo parziale

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puÔ determinarsi, in posizioni compatibili

con l'istituto, o mediante assunzione o per effetto della trasformazione del rapporto

di lavoro a tempo pieno.

2. Il lavoro a tempo parziale puÔ essere di tipo:

a) orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno É prevista in

relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;

b) verticale, quando risulti previsto che l'attivitÁ lavorativa sia svolta a tempo

pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana,

del mese o dell'anno;

23

c) misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle

modalitÁ sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati

a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro.

3. Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l'azienda valuterÁ l'accoglimento di

richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale. In quest'ambito

le aziende tenderanno ad accogliere prioritariamente le domande di trasformazione

del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e

comprovati problemi di salute del ricorrente ovvero dalla comprovata necessitÁ di

assistenza continua di genitori, coniuge o convivente, figli o altri familiari conviventi

senza alcuna possibilitÁ alternativa di assistenza, gravemente ammalati, o portatori

di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti,

ovvero per accudire figli fino a otto anni di etÁ ovvero alla partecipazione

certificata a corsi di formazione e/o studio.

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro

a tempo parziale, lo stesso potrÁ anche avere durata predeterminata che, di

norma, non sarÁ inferiore a sei mesi e superiore a ventiquattro mesi. La relativa

comunicazione all'interessato sarÁ fornita entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

In tal caso É consentita, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato

per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile

o annuale fino a quando l'interessato osserverÁ il tempo di lavoro parziale.

4. Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a

tempo parziale sarÁ riproporzionato, compatibilmente con le particolari caratteristiche

dell'istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente

orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.

5. Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni collocati

in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie

in atto nel settore aziendale di appartenenza.

6. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole

flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.

Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche

relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.

Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili o elastiche deve risultare da

atto scritto. Il lavoratore puÔ farsi assistere da un componente della RSU indicato

dal lavoratore medesimo.

Le variazioni della collocazione temporale della prestazione devono essere

preannunciate con un preavviso di almeno cinque giorni e comportano il pagamento

di una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto.

Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell'orario di lavoro

che interessino l'intera azienda ovvero unitÁ organizzative autonome della

stessa. Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a

turni secondo le modalitÁ di cui al comma 5, non configurano una fattispecie di

clausole flessibili.

Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa devono essere

preannunciate con un preavviso di almeno cinque giorni e comportano il

24

pagamento di una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di

fatto.

L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili e/o elastiche

non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione

in aumento non danno diritto alle compensazioni di cui al presente comma nei

casi in cui le suddette variazioni siano richieste dal lavoratore interessato per sue

necessitÁ o scelte.

7. In riferimento a motivate esigenze tecniche ed organizzative É consentita, con

l'accordo del lavoratore, anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la prestazione

di lavoro supplementare nella misura massima del 100% del normale orario

contrattuale giornaliero ed annuo stabilito per ciascun lavoratore a tempo

pieno . Le ore di lavoro supplementare come sopra definite saranno compensate

con una quota oraria della retribuzione maggiorata del 15% per le prestazioni

rientranti nell'ambito del 50% dell'orario giornaliero ed annuo stabilito per ciascun

lavoratore e del 24% per le prestazioni eccedenti nel mese tale limite.

8. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro

straordinario sono disciplinate nei presupposti e nelle quantitÁ dalle disposizioni

contrattuali per i lavoratori a tempo pieno previste dall'art. 30, comma 3

(Lavoro straordinario) del presente CCNL.

9. In caso di assunzioni a tempo pieno il personale a tempo parziale in attivitÁ presso

unitÁ produttive situate nello stesso comprensorio adibiti alle stesse mansioni

od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali É prevista l'assunzione

ha un diritto di precedenza.

10. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro É tenuto a

darne tempestiva informazione al personale giÁ dipendente con rapporto a tempo

pieno occupato in unitÁ produttive site nello stesso comprensorio, anche mediante

comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a

prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale

del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.

Art. 19 - Contratto di inserimento

1. Il contratto di inserimento É un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante

un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore

ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento

nel mercato del lavoro.

2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento

ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 276/03 si intendono per 'disoccupati

di lunga durata da 29 fino a 32 anni', in base a quanto stabilito all'art. 1,

comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma

1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di

lavoro o cessato un'attivitÁ di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova

occupazione da piÝ di dodici mesi.

25

3. Il contratto di inserimento É stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente

indicato il progetto individuale di inserimento . In mancanza di

forma scritta il contratto É nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

4. Nel contratto individuale vanno indicati:

- la durata;

- l'eventuale periodo di prova, cosÍ come previsto per il livello di inquadramento

attribuito;

- l'orario di lavoro in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo

pieno o a tempo parziale;

- la categoria di inquadramento del lavoratore che non potrÁ essere inferiore per

piÝ di due livelli rispetto a quella spettante a lavoratori addetti a mansioni per

il cui svolgimento É stato stipulato il contratto.Per i contratti di inserimento

finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalitÁ coerenti con il contesto

organizzativo aziendale la categoria di inquadramento sarÁ di un livello

inferiore rispetto a quella spettante a lavoratori addetti a mansioni per il cui

svolgimento É stato stipulato il contratto.

5. Il progetto individuale di inserimento É definito con il consenso del lavoratore e

deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali

del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalitÁ giÁ

acquisite.

Nel progetto verranno indicati:

a) la qualificazione al conseguimento della quale É preordinato il progetto di

inserimento/reinserimento oggetto del contratto;

b) la durata e le modalitÁ della formazione.

6. Il contratto di inserimento avrÁ una durata non inferiore a nove mesi e non superiore

a diciotto mesi, in relazione al tipo di professionalitÁ posseduta dal lavoratore

rispetto al nuovo contesto lavorativo. Per i soggetti riconosciuti affetti da

grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrÁ prevedere

una durata massima di trentasei mesi. Nell'ipotesi di reinserimento di

soggetti con professionalitÁ compatibili coerenti con il contesto organizzativo,

anche tenendo conto della congruitÁ delle competenze possedute dal lavoratore

con la mansione alla quale É preordinato il progetto, potrÁ essere prevista una

durata massima di 9 mesi.

7. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, ripartita fra prevenzione

antinfortunistica e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione

aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite

anche con modalitÁ di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacitÁ

professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrÁ necessariamente

essere impartita nella fase iniziale del rapporto.

8. La formazione dovrÁ risultare da libretto formativo approvato con D.M. 10

Ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione.

26

Transitoriamente, in attesa della disponibilitÁ del libretto formativo del cittadino

la certificazione della formazione sarÁ effettuata a cura del datore di lavoro o di

un suo delegato.

9. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i

contratti di inserimento/reinserimento, non puÔ comportare l'esclusione dei

lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall'utilizzazione dei servizi

aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative

indennitÁ sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di

lavoro subordinato, nonchÊ di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche

caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo

applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).

10. é demandata alle parti, a livello aziendale, la definizione dell'applicazione ai

lavoratori con contratto di inserimento del premio di risultato e di tutte le altre

voci retributive eventualmente in atto a livello aziendale.

11. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le previsione

di legge e dell' Accordo interconfederale 11 Febbraio 2004.

12. Per poter assumere mediante contratti di inserimento le imprese devono aver mantenuto

in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento

sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. Atale fine non si computano

i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che

al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine

del periodo di prova nonchÊ i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a

tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti.

Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i

soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato

trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

NOTAA VERBALE

Ai fini della disciplina dei CFL in corso, fino al loro esaurimento, si richiamano le

disposizioni degli Accordi interconfederali 18 Dicembre 1988 e 31 Gennaio 1995.

Art. 20 - Contratto di apprendistato

1. Le Parti si danno atto che l'apprendistato É uno specifico rapporto di lavoro finalizzato

a far conseguire al lavoratore, attraverso una mirata formazione, un'idonea

qualificazione professionale nell'obiettivo di favorire lo sviluppo, anche

qualitativo, dell'occupazione nelle aziende che applicano il presente CCNL.

2. Il contratto di apprendistato professionalizzante puÔ essere instaurato con i giovani

di etÁ compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti ed É finalizzato al conseguimento

di una qualificazione attraverso un'adeguata formazione volta all'acquisizione

di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

27

3. Il contratto di apprendistato professionalizzante potrÁ altresÍ essere stipulato con

giovani che abbiano compiuto i 17 anni di etÁ e siano in possesso di una qualifica

professionale conseguita ai sensi della legge 28.3.2003 n. 53.

4. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrÁ essere stipulato in forma

scritta con l'indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della

durata, del piano formativo individuale e della eventuale qualifica che potrÁ

essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione.

5. Il contratto di apprendistato professionalizzante puÔ prevedere il raggiungimento

di una qualificazione specialistico/gestionale, con inquadramento, al termine

della durata contrattuale e del completamento del piano formativo individuale,

ai livelli categoriali 5œ, 6œ e 7œ, ovvero il raggiungimento di una qualificazione

tecnico/operativa con inquadramento, al termine della durata contrattuale e del

completamento del piano formativo individuale, ai livelli 3œ e 4œ.

6. L'apprendista non puÔ essere adibito a lavorazioni a cottimo.

7. PuÔ essere consentito un periodo di prova di durata non superiore a 2 mesi per il

livello di inquadramento finale 6œ e 7œ, e non superiore ad un mese negli altri casi.

8. La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi

ai fini dell'inquadramento É la seguente:

A) Lavoratori in possesso di laurea

Totale mesi 30

I periodo mesi 15

II periodo mesi 15

I suddetti periodi sono aumentati rispettivamente di sei mesi (periodo totale) e

tre (I e II periodo) mesi per i lavoratori in possesso di diploma di laurea di I livello

(Laurea breve) o di laurea non coerente con la qualificazione professionale da

acquisire.

B) Lavoratori in possesso di diploma

Totale mesi 42

I periodo mesi 21

II periodo mesi 21

I suddetti periodi sono aumentati rispettivamente di sei mesi (periodo totale) e

tre (I e II periodo) mesi per i lavoratori in possesso di diploma non coerente con

la qualificazione professionale da acquisire.

C) Lavoratori in possesso di titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo

Totale mesi 54

I periodo mesi 27

II periodo mesi 27

28

9. Nel primo periodo di apprendistato professionalizzante il lavoratore É inquadrato

due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo un livello

sotto quello di destinazione finale.

Gli apprendisti con destinazione finale al terzo livello, saranno inizialmente

inquadrati al secondo livello.

10. Una riduzione fino a sei mesi del periodo di apprendistato professionalizzante

(applicabile sul secondo periodo delle tabelle sopra riportate) É riconosciuta ai

lavoratori che prima del contratto di apprendistato abbiano svolto presso la stessa

azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio.

Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro

deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le

stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi.

Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell'apprendistato professionalizzante

previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato svolti nell'ambito

del dirittodovere di istruzione e formazione.

11. é demandata alle parti, a livello aziendale, la definizione dell'applicazione agli

apprendisti, dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive eventualmente

in atto a livello aziendale.

12. Nel caso di assenza per malattia e infortunio all'apprendista non in prova si

applica quanto previsto dal vigente CCNL agli artt. 36 e 37.

13. Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e

contratti collettivi per l'applicazione di particolari norme ed istituti, ad esclusione

della costituzione delle RSU di cui all'art. 8 del presente CCNL.

14. Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante le imprese

devono aver mantenuto in servizio almeno il settanta per cento dei lavoratori il cui

contratto di apprendistato sia terminato nei diciotto mesi precedenti. Atale fine non

si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e

quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di

trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o

al termine del periodo di prova nonchÊ i contratti non trasformati in rapporti di lavoro

a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti.

Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i

soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato

trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

FORMAZIONE

I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione

sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.

Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante

É rimessa alle Regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro

e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione É rimessa ai

CCNL, si conviene quanto segue.

29

La quantitÁ di ore di formazione formale sarÁ pari a 120 ore medie annue fatta salva

una quantitÁ minima annua non inferiore a 80 ore, e sarÁ articolata in formazione di

base, trasversale e tecnico professionale.

In tale ambito É individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata

all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul

lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale

e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Tale formazione sarÁ pari ad un

terzo del monte ore annuo previsto. SarÁ collocata all'inizio del percorso formativo la

formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.

I profili formativi sono definiti nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente

contratto.

La formazione dovrÁ essere strutturata e certificabile e dovrÁ risultare da libretto formativo

approvato dal D.M. 10 Ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze

acquisite durante la formazione in apprendistato.

La formazione potrÁ avvenire con la modalitÁ in alternanza on the job e in affiancamento.

La formazione formale puÔ essere esterna o interna all'azienda.

Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero

piano formativo si terrÁ conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze,

tutor con formazione e competenza adeguate, nonchÊ locali idonei in relazione agli

obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacitÁ formativa interna

dovrÁ essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione.

Il datore di lavoro o suo delegato attesterÁ altresÍ l'idoneitÁ dei locali che l'impresa

intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata

- potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate

anche in altra regione.

Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture

formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di

gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo.

Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento al D.M. 28 Febbraio 2000.

Art. 21 - Contratto di lavoro ripartito

1. Il contratto di lavoro ripartito É un contratto di lavoro subordinato stipulato per

iscritto tra l'azienda e, di norma, due lavoratori solidalmente responsabili per

l'adempimento di una obbligazione lavorativa a tempo pieno.

2. Con tale modalitÁ di rapporto di lavoro, ogni lavoratore É personalmente e

direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa,

anche se la stessa puÔ essere assolta indifferentemente da uno solo dei

coobbligati.

Resta conseguentemente a carico di questi ultimi la definizione delle modalitÁ

operative con cui viene resa la prestazione lavorativa, senz'altro assicurata indi-

30

pendentemente dall'assenza di uno dei coobbligati, senza che l'azienda provveda

di volta in volta a specifiche richieste.

3. Il contratto di lavoro ripartito dovrÁ indicare la misura percentuale e la collocazione

temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si

prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori, ferma restando la possibilitÁ per

gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la

sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orariodi

lavoro.

4. I lavoratori devono informare preventivamente l'azienda sull'orario di lavoro di

ciascuno dei due con cadenza settimanale.

5. Il trattamento economico e normativo del personale con contratto di lavoro

ripartito verrÁ riconosciuto a ciascun lavoratore in proporzione alla quantitÁ di

lavoro prestato. A tal fine il calcolo dei compensi spettanti per le prestazioni

verrÁ effettuato con cadenza mensile.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono applicate

le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo

pieno, in quanto compatibili con la specificitÁ del rapporto come sopra definito.

NOTAA VERBALE

Le parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto, si danno atto

che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale

finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell'orario di

lavoro.

Art. 22 - Telelavoro

1. Le parti convengono nel considerare il telelavoro una modalitÁ di svolgimento

della prestazione che permette di modernizzare l'organizzazione del lavoro realizzando

un miglioramento del processo produttivo delle imprese e conciliando

l'attivitÁ lavorativa delle persone con la vita sociale e familiare, anche con riferimento

al miglioramento delle condizioni territoriali, ambientali e di mobilitÁ,

offrendo loro maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti affidati. In tale

ambito saranno considerati progetti che prevedano anche il coinvolgimento dei

mobility manager. Le parti convengono altresÍ che tenendo conto delle possibilitÁ

insite nella societÁ dell'informazione, si incoraggerÁ tale nuova forma di

lavoro per coniugare flessibilitÁ e sicurezza con l'obiettivo di offrire anche alle

persone disabili piÝ ampie opportunitÁ nel mercato del lavoro.

2. Il telelavoro, costituendo una modalitÁ di svolgimento della prestazione lavorativa

o della prestazione professionale, puÔ essere riconducibile sia al lavoro subordinato

che al lavoro autonomo.

3. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato

si intende una modalitÁ di prestazione lavorativa effettuata per esigen-

31

ze di servizio, mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un

luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalitÁ

di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell'attivitÁ

svolta.

4. Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento

dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalitÁ logisticooperative

riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:

- Telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attivitÁ lavorativa viene prestata dal

dipendente di norma presso il proprio domicilio;

- Telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l'attivitÁ lavorativa venga

prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l'attivitÁ medesima in termini

gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle

prestazioni di telelavoro e non costituenti unitÁ produttive autonome.

5. L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro consegue ad una scelta

volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessato.

Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell'attivitÁ

lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilitÁ di svolgere telelavoro,

il lavoratore puÔ accettare o respingere tale offerta.

Nell'ipotesi di impegno successivo all'assunzione, il datore di lavoro puÔ offrire al

lavoratore la possibilitÁ di svolgere la propria prestazione in regime di telelavoro e

il lavoratore puÔ accettare o respingere tale offerta. Il rifiuto del lavoratore a tale

offerta non costituisce di per sÊ motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore di lavoro la trasformazione

del rapporto di lavoro in regime di telelavoro, quest'ultimo puÔ accettare

o rifiutare tale richiesta.

Nel caso specifico di avvenuta trasformazione dell'attivitÁ lavorativa in regime

di Telelavoro, la decisione di passare al Telelavoro É reversibile per effetto di

accordo che ne prevederÁ le relative modalitÁ e tempistiche.

6. Fermo restando l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori

adibiti in azienda alle stesse mansioni , le obbligazioni connesse al rapporto di

lavoro potranno svilupparsi anche attraverso modalitÁ diverse rispetto a quelle

ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata,

sia come durata giornaliera della stessa.

7. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull'inserimento del lavoratore

nell'organizzazione aziendale nÊ sulla connotazione giuridica del rapporto

di lavoro subordinato, cosÍ come disciplinato ai sensi del presente CCNL.

8. I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di

lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunitÁ di accesso

alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono

l'attivitÁ all'interno dei locali dell'impresa. Essi sono altresÍ sottoposti ai

medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

9. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento

del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'azienda, favorendo, oltre al

32

normale utilizzo degli strumenti di comunicazione aziendale le occasioni di integrazione

e comunicazione diretta all'interno della struttura di appartenenza attraverso

rientri periodici nell'impresa per motivi connessi allo svolgimento della

prestazione, con particolare riferimento a interventi di formazione e alla pianificazione

del lavoro.

10. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro

subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4

della legge n. 300/1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla

durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare

il dipendente dovrÁ consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati

a visite ispettive nonchÊ, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda

per motivi tecnici e di sicurezza.

11. Il datore di lavoro É responsabile della fornitura, dell'installazione e della manutenzione

degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, provvede

alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro,

fornisce i supporti tecnici necessari allo svolgimento del telelavoro.

12. Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei

luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attivitÁ lavorativa in

azienda.

13. Il datore di lavoro ha la responsabilitÁ di adottare misure appropriate atte a

garantire la protezione dei dati utilizzati ed adoperati dal lavoratore per fini professionali.

Il lavoratore assolverÁ alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza delle

norme, in quanto non espressamente derogate da disposizioni di legge e come

integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o

necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni

aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli.

14. Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro

non modificano il sistema di diritti e libertÁ sindacali, individuali e collettivi,

sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

15. Le parti si danno atto che con il presente articolo si É data attuazione all'Accordo

interconfederale 9 Giugno 2004.

Sezione 2 - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 23 - Classificazione professionale

A) PREMESSA

1. I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su sette livelli

professionali ed altrettanti livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali

valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle di cui all'allegato 1.

33

2. L'inquadramento dei lavoratori É effettuato secondo le declaratorie generali, i

profili professionali e le esemplificazioni di seguito indicati.

3. La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione

minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli

lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continuano

ad essere previsti per i quadri, gli impiegati e gli operai - questi ultimi

sono contraddistinti nei successivi profili con il carattere (*) - dalle disposizioni

di legge e di accordo interconfederale che si intendono qui riconfermate,

in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto.

4. Le parti si danno atto che i contenuti dei profili professionali esplicitati sono da

ritenersi esemplificativi e non esaustivi sul piano della descrizione delle attivitÁ;

resta comunque inteso che i contenuti professionali specificati nelle declaratorie,

consentono per analogia di inquadrare le figure professionali non indicate nel

presente articolo, cosÍ come le figure professionali dei lavoratori di 1œ livello,

non descritte in quanto giÁ sufficientemente definite nella relativa declaratoria.

B) DECLARATORIE, PROFILI PROFESSIONALI E ESEMPLIFICAZIONI

1œ LIVELLO

Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che svolgono attivitÁ a

contenuto prevalentemente manuale per le quali non occorrono conoscenze professionali.

2œ LIVELLO

Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che svolgono attivitÁ

per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali

di tipo elementare e lavoratori che svolgono attivitÁ amministrative o

tecniche che non richiedono particolare preparazione e prolungata esperienza e

pratica di ufficio.

Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze operative di base, fornisce informazioni

telefoniche mediante la consultazione di dati a videoterminale ed espleta le attivitÁ

operative correlate.

ADDETTO ALLE INFORMAZIONI TELEFONICHE

Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze professionali di base, svolge attivitÁ

manuali di installazione e manutenzione di tipo elettrico e/o meccanico su apparati di

TLC e su impianti ausiliari.

ADDETTO IMPIANTI TECNICI (*)

Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze professionali di base, provvede alla

manutenzione degli impianti di centrale di tecnica analogica, individuando e rimuovendo

le eventuali anomalie di funzionamento.

ADDETTO A TECNICHE ANALOGICHE

34

Lavoratrice/tore che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo procedure

prestabilite, svolge nell'ambito dei settori amministrativi attivitÁ di servizio con compiti

esecutivi semplici.

ADDETTO A COMPITI SEMPLICI DI UFFICIO

3œ LIVELLO

Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di specifiche

cognizioni teorico-pratiche, nell'ambito di metodi di lavoro e procedure

definite, svolgono attivitÁ operative di media complessitÁ, ovvero le lavoratrici/i

lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attivitÁ esecutive di

carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessitÁ.

Lavoratrice/tore che, in possesso di specifiche conoscenze acquisite attraverso una

adeguata esperienza di lavoro ovvero attraverso specifici percorsi formativi on the

job, fornisce informazioni telefoniche alla clientela mediante consultazione, secondo

procedure standardizzate, di dati a videoterminale ed espleta le attivitÁ operative correlate.

ADDETTO AD INFORMAZIONI TELEFONICHE SENIOR

Lavoratrice/tore che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante

l'utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto di sistemi informativi

e programmi software dedicati, svolge, secondo procedure standardizzate e metodologie

definite, attivitÁ di informazione generale e/o supporto commerciale alla

clientela e/o attivitÁ di vendita di servizi telefonici ovvero di connessione alla rete

internet; svolge inoltre compiti ausiliari conseguenti, funzionali e connessi a quelli

del front office, atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico

servizio reso dal call center.

ADDETTO AL CALL CENTER

Lavoratrice/tore che, con conoscenze ed esperienze specifiche e qualificate di tipo

applicativo, svolge attivitÁ di carattere tecnico con interventi di tipo manuale per l'installazione

e manutenzione di impianti e per l'attivazione di nuovi servizi, assicurando

le azioni atte a garantire la funzionalitÁ del servizio.

ADDETTO AD INTERVENTI TECNICI (*)

Lavoratrice/tore che, con conoscenze ed esperienze specifiche e qualificate di tipo

applicativo, svolge attivitÁ di carattere tecnico con interventi anche di tipo manuale

per l'installazione e manutenzione di impianti e per l'attivazione di nuovi servizi,

assicurando le azioni atte a garantire la funzionalitÁ del servizio.

ADDETTO AD ATTIVITá TECNICHE

Lavoratrice/tore che, con specifica preparazione sulle tecniche di telecomunicazioni

(commutazione e/o trasmissione) presenti nell'ambito organizzativo di appartenenza,

svolge attivitÁ di configurazione in rete di nuovi impianti/servizi, effettua il monitoraggio

dei livelli di funzionalitÁ della rete attraverso sistemi di supervisione e control-

35

lo, esegue prove e misure finalizzate alla diagnosi/localizzazione dei disservizi, assicurando

le azioni atte alla risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate.

Tali attivitÁ richiedono, per il loro espletamento, un'efficacia realizzativa basata sulla

capacitÁ di applicazione di metodologie operative anche di tipo evoluto ed innovativo,

nonchÊ la conoscenza delle interrelazioni funzionali esistenti nell'ambito del processo

operativo di appartenenza.

TECNICO DI SUPERVISIONE E CONTROLLO

Lavoratrice/tore che, con specifica preparazione tecnico-professionale in materia

amministrativo-contabile, nonchÊ conoscenza delle normative e procedure aziendali

che regolano l'attivitÁ di competenza, cura le problematiche di gestione amministrativa

(contabilitÁ generale/industriale, fatturazione fornitori, ecc.) verificando l'attendibilitÁ

e conformitÁ dei dati contabili anche attraverso contatti con enti interni e/o

esterni all'azienda; assicura, inoltre, la realizzazione di tutte le operativitÁ connesse

tramite l'utilizzo anche di idonei supporti informatici.

ADDETTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

4œ LIVELLO

Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate

conoscenze di tipo specialistico, esplicano attivitÁ tecnico-operative di

adeguata complessitÁ, ovvero svolgono attivitÁ amministrative, commerciali,

tecniche. Tali attivitÁ richiedono capacitÁ di valutazione ed elaborazione, nell'ambito

di metodologie consolidate, di piÝ elementi dell'attivitÁ di competenza

e sono svolte con autonomia e responsabilitÁ adeguate al risultato operativo

atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/

i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione

alla specificitÁ del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare,

attivitÁ di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori,

ovvero compiti di natura specialistica.

Lavoratrice/tore che, con piena professionalitÁ acquisita anche attraverso specifici

percorsi formativi, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo

di centrali specializzate (call center) e con il supporto di sistemi informativi e

programmi software dedicati, svolge con capacitÁ di relazione interpersonale e autonomia

esecutiva, attivitÁ di informazione, vendita di servizi, attivitÁ di interfaccia

verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti, assistenza commerciale alla

clientela attiva e potenziale; attivitÁ di interfaccia verso la rete commerciale; svolge,

inoltre, compiti conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office atti al completamento

del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso.

OPERATORE DI CALL CENTER/CUSTOMER CARE

Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalitÁ acquisita anche attraverso

specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono

la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento,

l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo

36

con completa autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento

riscontrate.

SPECIALISTA DI INTERVENTI TECNICI (*)

Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalitÁ acquisita anche attraverso

specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti di contenuto

specialistico e/o di supporto professionale che richiedono la conoscenza

approfondita delle tecnologie presenti nell'ambiente organizzativo d'appartenenza,

esprimendo piena autonomia operativa nella gestione dei sistemi di supervisione

e controllo utilizzati.

TECNICO SPECIALISTA DI SUPERVISIONE E CONTROLLO

Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalitÁ acquisita anche attraverso

specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che

richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano

il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza,

intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento

riscontrate.

SPECIALISTA DI ATTIVITá TECNICHE

Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalitÁ acquisita ed alla consolidata

esperienza maturata in materia amministrativo-contabile, opera con adeguato

livello di competenza specialistica ed autonomia nell'ambito di un settore

amministrativo, eseguendo, anche tramite l'ausilio di idonei supporti informatici,

operazioni di imputazione e contabilizzazione di dati, di sistemazione e chiusura

conti; ovvero effettua i necessari interventi operativi sulle posizioni contabili di

clienti e/o fornitori, eseguendo rendicontazioni con i relativi aggiornamenti, verifiche

e rettifiche; elabora inoltre, ove necessario, situazioni preventive e/o consuntive

del settore operativo di competenza.

SPECIALISTA DI ATTIVITá AMMINISTRATIVE

Lavoratrice/tore che svolge attivitÁ di coordinamento e indirizzo professionale di

un nucleo di addetti e/o operatori di call center al fine di assicurare la diffusione,

la condivisione e il perseguimento degli obiettivi quali-quantitativi assegnati.

Dette funzioni si esplicano attraverso la messa in atto di fasi di pianificazione e di

organizzazione del lavoro, monitoraggio degli andamenti, verifica dei risultati

conseguiti e supporto professionale nei confronti delle risorse affidate.

ASSISTENTE DI CALL CENTER

Lavoratrice/tore che svolge attivitÁ di commercializzazione diretta mediante visite

presso i clienti, individuazione ed analisi delle esigenze degli stessi, svolgimento

di trattative, elaborazione di preventivi, presentazione di offerte, redazione di

rapporti informativi periodici, anche attraverso l'utilizzo di apposite apparecchiature

telematiche.

ADDETTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DIRETTA

37

5œ LIVELLO

Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di

capacitÁ professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche,

svolgono funzioni per l'espletamento delle quali É richiesta adeguata autonomia

e decisionalitÁ nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel

campo di attivitÁ in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento

e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo

svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalitÁ.

Lavoratrice/tore che, seguendo le indicazioni provenienti dai propri responsabili e

nell'ambito dei principi, norme e procedure valevoli per le attivitÁ di competenza,

coordina ed indirizza operativamente le attivitÁ anche di gruppi di addetti e operatori

al call center/customer care; li gestisce operativamente sotto i profili di formazione,

aggiornamento, valutazione, sviluppo e motivazione; li supporta nella loro

normale attivitÁ relativamente a informazioni sui prodotti e servizi offerti, nella

gestione diretta del cliente e negli strumenti informatici utilizzati. L'esercizio di

tali compiti richiede un ambito di decisionalitÁ funzionale ai risultati quali-quantitativi

attesi, un'approfondita conoscenza del processo operativo di riferimento,

nonchÊ adeguate capacitÁ di relazione, energia realizzativa e leadership.

COORDINATORE DI CALL CENTER/CUSTOMER CARE

Lavoratrice/tore che, in possesso di un'elevata conoscenza del mercato di riferimento

e dell'offerta di prodotti/servizi nonchÊ di soluzioni sistemistiche complesse, gestisce

il rapporto con il cliente finalizzando le azioni commerciali intraprese.

VENDITORE

Lavoratrice/tore che, oltre a svolgere tutte le attivitÁ di 'Addetto ad attivitÁ

tecniche/Specialista di attivitÁ tecniche', svolge con adeguata autonomia, anche con

l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza a specifici percorsi

formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso

cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalitÁ

(configurazione e riconfigurazione dei software).

SPECIALISTA DI ATTIVITá TECNICHE INTEGRATE

Lavoratrice/tore che, sulla base di un approfondito grado di conoscenza delle tecnologie

inerenti il mondo Internet, assicura la realizzazione, l'aggiornamento e la manutenzione

delle pagine e dell'albero di navigazione dei siti gestiti; definisce, inoltre, le

specifiche tecniche dei servizi su siti istituzionali e sui portali verticali, supportando

e coordinando le attivitÁ di messa on line delle produzioni.

WEBMASTER

Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze approfondite degli elementi della rete

di competenza, esegue le attivitÁ necessarie alla raccolta ed elaborazione dei dati di

traffico, rilevando i principali indicatori di qualitÁ della comunicazione e gestendo le

procedure informatiche relative all'acquisizione dei dati di tassazione, documentazio-

38

ne addebiti, numerazione clienti ecc.; effettua, inoltre, la diagnosi dei malfunzionamenti

relativi agli applicativi di competenza, il ripristino della funzionalitÁ e la

gestione delle relative schede inconvenienti.

ANALISTA DI MISURE E PROCEDURE DI TRAFFICO

Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena fungibilitÁ professionale acquisita e

alla consolidata conoscenza tecnica e dell'offerta commerciale per la clientela di

riferimento, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo

di centrali specializzate (call center), oltre a svolgere compiutamente le attivitÁ

previste quale operatore di call center/customer care, svolge inoltre, coerentemente

con il contesto organizzativo di riferimento, con significativa autonomia

esecutiva e rilevante capacitÁ di relazione interpersonale, attivitÁ di interfaccia non

standardizzata di tipo personalizzato, in logica one to one, verso la clientela di

fascia alta con sistemi complessi, relativa a servizi di informazione, vendita di prodotti

e servizi, assistenza commerciale, assistenza tecnica e back office amministrativo.

Inoltre assicura interfaccia verso la propria rete commerciale e le attivitÁ

di gestione clienti, operando in linea. Gestisce inoltre attivitÁ funzionali a quelle

del front office per il completo soddisfacimento delle esigenze del cliente, alla

risoluzione dei reclami e/o al perfezionamento degli adempimenti amministrativi

e contribuisce alla proceduralizzazione degli eventi e delle problematiche gestite.

OPERATORE SPECIALISTA DI CUSTOMER CARE

Lavoratrice/tore che, in possesso di approfondite conoscenze delle architetture

informatiche aziendali, effettua attivitÁ di analisi delle esigenze di sviluppo e

manutenzione delle applicazioni software contribuendo alla stesura delle relative

specifiche funzionali; svolge, inoltre, le attivitÁ di realizzazione delle applicazioni,

assicurando la conformitÁ del prodotto alle specifiche fornite, ed effettua i test

e le prove di validazione e qualificazione ai fini della messa in esercizio delle

applicazioni sviluppate.

TECNICO PROGRAMMATORE

Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze specialistiche sugli elementi di

rete di competenza (autocommutatori, apparati, reti speciali ecc.), svolge attivitÁ

di progettazione esecutiva degli impianti sulla base del piano lavori definito, nel

rispetto delle normative e dei criteri di progettazione; provvede alla richiesta di

buoni d'ordine e monitora le attivitÁ di realizzazione secondo le tempificazioni

previste ed effettuando gli opportuni controlli di qualitÁ sui lavori effettuati.

PROGETTISTA ESECUTIVO/REALIZZATORE DI IMPIANTI

Lavoratrice/tore che, avvalendosi di approfondite conoscenze tecniche, concorre alla

progettazione e/o realizzazione e/o customizzazione di contenuti editoriali e/o pubblicitari

multimediali on line ed, eventualmente, off line (ad es. pagine web, opere su CD

ROM, DVD, ecc.), e ne cura la realizzazione grafica e l'impaginazione.

GRAFICO IMPAGINATORE WEB

39

6œ LIVELLO

Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata

e consolidata preparazione e di particolare capacitÁ professionale e gestionale,

svolgono funzioni direttive inerenti attivitÁ complesse. Tali funzioni sono

svolte con facoltÁ di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole

direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo

di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche

che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo.

Lavoratrice/tore che, sulla base di ampie conoscenze professionali e nei limiti delle

sole direttive generali, sviluppando progetti relativi ad apparati complessi, anche

attraverso la definizione delle specifiche di progetto in relazione ad apparati/tecnologie

di fornitori esterni ed operando le necessarie valutazioni in ordine agli adeguamenti

hardware/software degli impianti esistenti, assicura la progettazione, l'ingegnerizzazione,

la realizzazione e/o l'ampliamento di reti voce/dati/internet, o di parti

di esse e/o la definizione, la progettazione e la realizzazione di nuovi servizi

voce/dati/internet.

SPECIALISTA DI PIANIFICAZIONE DI RETE/SERVIZI DI RETE

Lavoratrice/tore che, in possesso del piÝ alto grado di specializzazione per tipologia

di centrale numerica o per aggregazioni di reti speciali o apparati trasmissivi, cura la

gestione di particolari eventi anomali non diagnosticati dai sistemi di gestione fornendo

supporto professionale agli organismi operativi, intrattiene rapporti con le aziende

fornitrici per il collaudo di nuovi impianti/prestazioni di rete, partecipa all'elaborazione

di procedure e normative di esercizio e manutenzione degli elementi di rete di

competenza.

ESPERTO DEL SUPPORTO SPECIALISTICO

Lavoratrice/tore che, sulla base di conoscenze specialistiche riguardanti i sistemi, il

software, gli strumenti utilizzati per la creazione dei contenuti presenti nelle pagine

web, nell'ambito delle sole direttive generali, idea, crea, elabora i contenuti e realizza

siti internet e/o pagine web, sia dal punto di vista editoriale che dal punto di vista

delle interfacce grafiche.

PUBLISHER

Lavoratrice/tore che, in possesso di elevate e consolidate conoscenze tecnologiche e

del mercato di riferimento, concorre al raggiungimento degli obiettivi prefissati,

effettuando in autonomia le attivitÁ necessarie ad analizzare, progettare, sviluppare e

validare soluzioni informatiche tecnologicamente avanzate, per massimizzare il beneficio

aziendale; svolge, inoltre, attivitÁ di supporto al cliente nella scelta di soluzioni

implementative IT per poi seguirlo nelle fasi di attuazione dell'intero progetto o soluzione,

anche attraverso una forte interazione con altre funzioni e attivitÁ.

Interviene tempestivamente, inoltre, nel gestire e risolvere le anomalie che si possano

presentare in relazione ai prodotti definiti.

SPECIALISTA ESPERTO DI SOLUZIONI INFORMATICHE

40

Lavoratrice/tore che, sulla base di direttive generali, coordina importanti organismi

operativi, tecnici, amministrativi, provvedendo alla programmazione, alla gestione e

all'utilizzo integrato e ottimizzato delle risorse umane, tecniche, economiche ed organizzative

assegnate.

COORDINATORE DI SETTORI OPERATIVI

Lavoratrice/tore che, operando su testate multimediali on line e off line a contenuto

tecnico e/o specialistico, realizza in completa autonomia la stesura dei contenuti

anche con l'ausilio di competenza specializzata, coordinando l'attivitÁ di grafici,

commissionando lavori a collaboratori ed autori e valutandone l'adeguatezza.

REDATTORE WEB

7œ LIVELLO

Appartengono a questo livello:

- le lavoratrici/i lavoratori che svolgono funzioni direttive inerenti la realizzazione

di risultati produttivi complessi che richiedono autonomia e discrezionalitÁ

di poteri e iniziativa nell'ambito del processo di competenza, nonchÊ

la responsabilizzazione primaria sui risultati attesi. Tali funzioni sono esercitate

attraverso la conduzione e il controllo di rilevanti unitÁ organizzative,

ovvero fornendo contributi professionali a carattere progettualeinnovativo di

particolare complessitÁ ed alta specializzazione;

Lavoratrice/tore che, in possesso di una approfondita conoscenza del mercato di riferimento,

cura l'ideazione di nuovi prodotti/servizi, identificando, con le opportune

analisi economiche di redditivitÁ, le relative potenzialitÁ di vendita; determina il posizionamento

del prodotto/servizio sul mercato di riferimento definendone le modalitÁ

di lancio, comunicazione e pricing; gestisce il posizionamento del prodotto/servizio

anche nelle fasi successive al lancio.

PRODUCT MANAGER

Lavoratrice/tore che, sulla base di approfondite conoscenze degli scenari e delle dinamiche

di mercato Internet, assicura l'ideazione e la programmazione delle iniziative

pubblicitarie su web al fine di sviluppare revenues da web advertising; definisce i

modelli di pricing, gestendo i rapporti con i clienti del web advertising e con le concessionarie

pubblicitarie monitorando l'andamento delle attivitÁ, promuovendo gli

eventuali interventi correttivi, attivando, inoltre, le opportune procedure e attivitÁ per

la visibilitÁ delle pagine pubblicate.

WEB ADVERTISING

Lavoratrice/tore che, operando sulla base di obiettivi, svolge funzioni di coordinamento

di strutture operative di particolare complessitÁ comprendenti anche piÝ settori

operativi. Tali funzioni si esplicano nella conduzione e gestione di risorse umane,

tecniche ed organizzative caratterizzate da significative eterogeneitÁ e complessitÁ

nell'ambito aziendale di appartenenza.

COORDINATORE DI SETTORI OPERATIVI COMPLESSI

41

Lavoratrice/tore che, oltre a realizzare in completa autonomia la stesura di contenuti

con il supporto di competenze specializzate, coordinando l'attivitÁ di grafici, commissionando

lavori a collaboratori ed autori e valutandone l'adeguatezza, assicura

con piena responsabilitÁ la realizzazione di opere complesse sia editoriali che pubblicitarie

multimediali

REDATTORE RESPONSABILE WEB

le lavoratrici/i lavoratori che, esprimendo un elevato grado di capacitÁ

gestionale, organizzativa e professionale svolgono, con carattere di continuitÁ,

attivitÁ di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e attuazione degli

obiettivi d'impresa. Tali funzioni sono esercitate con il piÝ alto grado di autonomia,

capacitÁ propositiva e responsabilizzazione diretta ed esplicitate

attraverso il coordinamento di unitÁ organizzative complesse e/o di strutture

professionali, ovvero fornendo contributi specialistici della massima complessitÁ

e rilevanza.

A tali lavoratrici/tori É attribuita la qualifica di 'Quadro' di cui alla legge 3 Maggio

1985 n. 190. Agli stessi si applica quanto definito al successivo capitolo C).

Lavoratrice/tore che assume, nei diversi ambienti organizzativi, responsabilitÁ dirette

nel governo e nella gestione integrata ed ottimizzata delle risorse umane, tecniche,

economiche ed organizzative assegnate, in contesti contraddistinti da elevata eterogeneitÁ

e rilevante complessitÁ. é altresÍ propria di detto profilo la conduzione di relazioni

complesse con interlocutori interni ed esterni nonchÊ la piena conoscenza delle

politiche di sviluppo aziendale.

RESPONSABILE DI STRUTTURA

Lavoratrice/tore che, per l'elevato grado di specializzazione raggiunto, É preposto alla

definizione di importanti progetti relativi al settore di appartenenza, verificando,

anche attraverso il supporto di altre funzioni aziendali, la fattibilitÁ tecnica ed economica

e garantendo l'impostazione, la sperimentazione e la realizzazione dei progetti

stessi. é altresÍ proprio del profilo lo svolgimento di attivitÁ di consulenza integrata

nei confronti delle altre strutture aziendali.

PROFESSIONAL DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE ED ESPERIENZA

C) QUADRI

Ai sensi e per gli effetti della legge 13 Maggio 1985 n. 190 e della legge 2 Aprile 1986

n. 106, si concorda quanto segue:

1. Le aziende provvederanno a garantire il personale cui É attribuita la qualifica di

'quadro', anche attraverso l'eventuale stipula di apposita polizza assicurativa, in

caso di danni derivanti da responsabilitÁ civile verso terzi nello svolgimento

delle proprie funzioni, ad eccezione di quelli causati da dolo o colpa grave.

Nei confronti di detto personale verrÁ riconosciuta, anche attraverso eventuale

polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva in caso

di procedimenti civili e penali per motivi non dipendenti da dolo o colpa

42

grave e relativi a fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni loro

attribuite.

2. é riconosciuta ai quadri, previa specifica e preventiva autorizzazione aziendale,

la possibilitÁ di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a

ricerche o lavori afferenti l'attivitÁ svolta.

3. In relazione alle loro esigenze, le aziende promuoveranno la partecipazione dei

quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacitÁ

professionali.

4. In relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai quadri ai fini del perseguimento

e dello sviluppo degli obiettivi d'impresa, le aziende promuoveranno

momenti informativi anche attraverso strumenti idonei a fornire agli interessati

gli elementi necessari per il piÝ adeguato svolgimento delle loro funzioni.

5. Ai quadri viene corrisposta una indennitÁ di funzione dell'importo di Euro 98,13

mensili lorde comprensive dell'elemento retributivo previsto per i lavoratori

inquadrati nel 7œ livello.

6. Le parti si danno atto che con la regolamentazione di cui al presente contratto si

É data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 Maggio 1985, n. 190.

7. Le parti si danno atto che per quanto non previsto nel presente capitolo C si

applicano ai quadri le disposizioni legali e contrattuali relative agli impiegati

direttivi.

D) CRITERI DI IMPIEGO E DI MOBILITá DEI LAVORATORI

1. In relazione alle caratteristiche di competitivitÁ e globalitÁ dei mercati di riferimento

ed alla connessa esigenza di sostenere efficacemente l'evoluzione delle

dinamiche organizzative aziendali, le parti intendono promuovere, tramite il

sistema di inquadramento professionale, l'arricchimento e lo sviluppo delle specifiche

professionalitÁ del settore in un'ottica di valorizzazione dell'apporto professionale

delle risorse umane e dell'apprezzamento delle specificitÁ di ruolo

generate dai processi di innovazione tecnologica, organizzativa e produttiva.

2. In tale contesto, valore preminente viene attribuito alla formazione professionale

intesa come l'insieme degli interventi atti a realizzare una piena ed efficace

espressione del ruolo. Tali interventi si esprimono sia nello sviluppo di un sistema

di competenze mirato a mantenere ed aggiornare le conoscenze e le capacitÁ

operative, sia nel consolidamento delle capacitÁ di interagire con l'innovazione

e la complessitÁ tecnico-organizzativa.

3. Conformemente ai principi sopra enunciati ed in coerenza con le proprie esigenze

tecnico-organizzative e produttive, le aziende potranno assumere, anche sulla

base dei contributi della Commissione Nazionale sull'inquadramento e di quella

sulla formazione professionale, iniziative volte a favorire un crescente arricchimento

della professionalitÁ, adottando i seguenti criteri di impiego del personale:

ricomposizione: l'impiego della risorsa É orientato all'acquisizione di un

livello di professionalitÁ tale da limitare una parcellizzazione di compiti nell'ambito

di attivitÁ che attengono alla finalitÁ organizzativa del ruolo; mobilitÁ oriz-

43

zontale: in relazione alle esigenze tecnico-produttive, organizzative e di mercato,

il lavoratore puÔ essere adibito a tutte le mansioni relative al livello nel quale

risulta inquadrato, anche in ambienti organizzativi diversi da quello di provenienza;

specializzazione: in relazione all'evoluzione tecnologica e di mercato ed

alle connesse esigenze dei diversi ambienti organizzativi di appartenenza, puÔ

prevedersi, attraverso opportuni interventi addestrativi ed idonee esperienze

operative, un impiego della risorsa mirato all'apprendimento, nell'ambito dell'attivitÁ

prevalente, di conoscenze specialistiche finalizzate a garantire condizioni

di elevata efficienza e qualitÁ del servizio.

4. Le parti convengono, limitatamente ai passaggi dal 1œ al 2œ livello e dal 2œ al 3œ

livello e nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive delle

aziende, la seguente disciplina:

a) i lavoratori assunti con compiti propri del 1œ livello conseguiranno, in relazione

alla professionalitÁ acquisita, il 2œ livello dopo 18 mesi di effettivo servizio;

b) i lavoratori assunti con compiti propri del 2œ livello conseguiranno, in relazione

alla professionalitÁ acquisita, il 3œ livello dopo 36 mesi di effettivo servizio.

E) COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE SULL'INQUADRAMENTO

PROFESSIONALE

1. Le parti nel riconoscere la necessitÁ di sviluppare un coerente sistema d'inquadramento

professionale in grado di rappresentare efficacemente i processi di trasformazione

in atto, con specifico riferimento alla individuazione di nuove professionalitÁ

connesse allo sviluppo del settore dell' Information Technology,

convengono sull'opportunitÁ di istituire, in via sperimentale, per la durata del

presente contratto collettivo nazionale di lavoro, una Commissione Nazionale

Paritetica sull'Inquadramento Professionale, costituita da dodici componenti

appartenenti a ciascuna parte stipulante, sei per la parte imprenditoriale e sei per

la parte sindacale.

2. L'attivitÁ della Commissione, che si avvarrÁ anche dei contributi della

Commissione Nazionale per la Formazione Professionale di cui all'art. 2

(Formazione professionale), É finalizzata anche alla individuazione dei necessari

interventi da proporre alle parti stipulanti sul sistema di inquadramento professionale

previsto dal vigente CCNL.

3. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

- analizzare i cambiamenti in atto nel settore per ciÔ che attiene alla definizione

delle nuove professionalitÁ emergenti;

- definire ed aggiornare i profili professionali indicati dall'inquadramento professionale,

anche prevedendo l'individuazione di un'anagrafe delle professionalitÁ

di particolare rilevanza per il settore;

- formulare proposte alla Commissione Nazionale per la Formazione

Professionale in ordine alla possibilitÁ di individuare i progetti formativi

necessari, in coerenza con le modifiche dell'organizzazione del lavoro aziendale,

per lo sviluppo e l'arricchimento professionale dei lavoratori;

44

- esaminare i diversi aspetti caratterizzanti il sistema professionale, attraverso

l'analisi dei parametri di riferimento che ne costituiscono la struttura, in

forma aggregata e statistica per aree professionali;

- formulare, alle parti stipulanti il vigente CCNL, proposte di modifica e/o d'innovazione

del sistema di inquadramento professionale, da esaminare in occasione

del rinnovo del CCNL;

- proporre alle parti stipulanti, in relazione all'introduzione di tecnologie innovative,

integrazioni ai profili professionali ed alle esemplificazioni di cui alla

presente classificazione del personale. Le proposte verranno sottoposte alle

parti stipulanti appositamente riunite in delegazione e, una volta concordemente

accolte, integreranno il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente

esclusivamente per gli effetti della modifica introdotta.

La Commissione avvierÁ dal primo mese successivo alla vigenza del presente CCNL

l'attivitÁ di verifica finalizzata alla individuazione di rilevanti profili professionali afferenti

alle attivitÁ di ricerca, da inserire nel livello 6 e di progettazione informatica di elevata

complessitÁ, da inserire nel livello 7. EsaminerÁ inoltre professionalitÁ tecniche di

rete da inquadrare al livello 6 e valuterÁ come le modalitÁ di svolgimento da remoto possano

essere coerentemente esplicitate nell'ambito del sistema inquadramentale.

La Commissione concluderÁ i lavori entro tre mesi dall'avvio dei lavori stessi.

La Commissione si riunisce di norma trimestralmente, presieduta a turno da uno dei

componenti delle due parti e delibera all'unanimitÁ per quanto attiene alle materie di

sua competenza, come sopra individuate.

Una volta all'anno la Commissione si riunisce con le delegazioni che hanno stipulato

il presente CCNL per riferire sull'attivitÁ svolta. In tale occasione verranno presentati

i risultati tanto dei lavori sui quali sia stata raggiunta l'unanimitÁ dei pareri della

Commissione, quanto dei lavori che costituiscano la posizione di una delle due componenti.

La Commissione potrÁ avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo

di esperti nominati di comune accordo.

La Commissione potrÁ prevedere l'analisi, lo studio, l'elaborazione di indagini finalizzate

all'acquisizione di elementi conoscitivi relativamente all'evoluzione delle esigenze

aziendali, connesse alle modifiche tecnologiche e all'impatto di queste sul

sistema professionale dei lavoratori. Tali analisi e studi costituiranno base documentale

comune, condivisa e utile all'attivitÁ delle parti.

Le parti convengono che gli incontri della Commissione Nazionale avranno sede

presso l'Organizzazione datoriale stipulante, che fornirÁ i servizi di segreteria.

NOTAA VERBALE

In relazione al punto D dell'art. 23, comma 3, le aziende procederanno a partire dal

biennio di vigenza del CCNL ad una valutazione del livello di professionalitÁ acquisita

dai lavoratori inquadrati al terzo livello del presente CCNL che abbiano giÁ maturato

48 mesi di lavoro effettivo nell'attivitÁ svolta per verificarne la rispondenza al

profilo e ai contenuti professionali del livello superiore, ossia al quarto livello.

I criteri ed i risultati di tali valutazioni saranno resi noti alle RSU.

45

Art. 24 - Mutamento temporaneo di mansioni

1. Fermo restando il disposto dell'art. 13 della legge 20 Maggio 1970, n. 300, i lavoratori

che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di livello superiore

hanno diritto al passaggio a detto livello superiore purchÊ la somma dei singoli

periodi, nell'arco massimo di tre anni, raggiunga mesi nove per il passaggio al 6œ

livello professionale e mesi sei per il passaggio agli altri livelli professionali.

2. L'esplicazione di mansioni di livello superiore in sostituzione di altro lavoratore

assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie,

servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore alla durata normale del

servizio di leva, aspettativa, non dÁ luogo a passaggio di livello, salvo il caso della

mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.

3. Al lavoratore comunque assegnato a compiere mansioni inerenti a livello superiore

a quello di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale

retribuzione, un compenso non inferiore alla differenza tra la sua normale retribuzione

e la retribuzione minima contrattuale del livello superiore.

Art. 25 - Trasferimenti

1. I trasferimenti individuali potranno essere disposti per comprovate esigenze tecniche,

organizzative e produttive i cui dettagli verranno forniti al lavoratore

nella comunicazione di cui al successivo comma 3.

2. In tali occasioni si terrÁ conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore

dovesse addurre contro il trasferimento, con particolare attenzione a quelle

eventualmente addotte da lavoratori ultracinquantacinquenni.

3. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e la comunicazione

sarÁ preceduta da un preavviso non inferiore a venti giorni.

4. I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle

Organizzazioni sindacali stipulanti e, a richiesta delle stesse, di esame congiunto

nel corso del quale sarÁ considerata la possibilitÁ di ricorrere a strumenti

alternativi quali il telelavoro, la remotizzazione, la mobilitÁ professionale.

5. La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengano disposti nell'ambito

del comprensorio, fatte salve le regolamentazioni eventualmente presenti

a livello di singola impresa.

Art. 26 - Orario di lavoro

1. Ferma restando la disciplina legale dell'orario di lavoro e le relative deroghe ed

eccezioni, ai soli fini contrattuali la durata massima normale dell'orario di lavoro

settimanale É fissata in 40 ore, distribuite di norma su cinque o sei giorni alla

settimana.

1bis Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del d.lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario

di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di sei mesi. In caso

di particolari esigenze organizzative, la direzione aziendale e le RSU, o, in man-

46

canza, le organizzazioni sindacali potranno concordare l'estensione del periodo

da 6 a 12 mesi.

2. Previo esame con la Rappresentanza Sindacale Unitaria, la direzione aziendale

stabilisce l'articolazione giornaliera, anche in modo non uniforme, dell'orario

di lavoro settimanale contrattuale nonchÊ gli eventuali orari elastici di entrata,

intervallo e uscita del personale. Per specifiche oggettive esigenze finalizzate a

garantire la continuitÁ e la funzionalitÁ del servizio da soddisfare in modo tempestivo

e non espletabili con le ordinarie articolazioni giornaliere dell'orario di

lavoro (quali, l'avvio di nuove unitÁ produttive/organizzative, l'immissione sul

mercato di prodotti e servizi ad alta tecnologia, le operazioni connesse ai cambi

release, eventi straordinari come Telethon, Trenta ore per la vita e manifestazioni

simili), l'azienda puÔ stabilire, per predefiniti periodi temporali, diverse

modalitÁ di collocazione della prestazione. Delle predette esigenze tecnico-produttive

nonchÊ delle modalitÁ applicative l'azienda darÁ preventiva comunicazione

alla RSU interessata entro 48 ore. Per le ore di lavoro non coincidenti con

la collocazione ordinaria, verrÁ corrisposta una maggiorazione del 15% da calcolarsi

sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 30 (Lavoro supplementare,

ecc.). La predetta maggiorazione non É cumulabile con eventuali maggiorazioni

spettanti ad altro titolo. Di norma ogni sei mesi, su richiesta della RSU e/o

le organizzazioni sindacali si effettuerÁ un incontro per esaminare l'andamento

e le motivazioni del fenomeno nonchÊ le modalitÁ applicative.

3. Per far fronte a necessitÁ connesse a variazioni di intensitÁ dell'attivitÁ lavorativadovute

a motivi stagionali o contingenti, la durata dell'orario di lavoro puÔ risultare

anche da una media plurisettimanale nell'arco di ciascun semestre, con i limiti

massimi di 48 ore settimanali e 12 ore giornaliere e con una durata minima di 32

ore o formule compensative equivalenti. L'azienda definirÁ tali regimi di orario

previo esame congiunto con la RSU interessata. In tali casi, le prestazioni eccedenti

il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi

per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da

compensare. Nell'ambito delle flessibilitÁ sopra previste, i lavoratori interessati

percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi

di superamento che in quelli di minore prestazione.

Per le prestazioni eventualmente eccedenti le 45 ore settimanali sarÁ riconosciuta

una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva del 15%

da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro

straordinario.

4. Gli orari di lavoro individuali possono essere:

- orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non

retribuito;

- orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo.

Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi di prestazione

giornaliera non deve essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i

lavoratori; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non deve essere, di

norma, superiore a 4 ore.

47

5. I lavoratori non potranno rifiutarsi di partecipare alle turnazioni stabilite dall'azienda,

anche per specifiche aree organizzative di appartenenza. Per i lavoratori

turnisti, l'eventuale giornata di libertÁ potrÁ anche non essere consecutiva a

quella di riposo.

6. Sono considerati lavoratori addetti a turni avvicendati coloro che normalmente

effettuano la loro prestazione lavorativa in attivitÁ in cui vi sia un'effettiva coincidenza

tra la fine di un turno di lavoro e l'inizio di quello successivo, secondo

un ritmo rotativo programmato che comporti la necessitÁ di compiere un lavoro

ad ore differenziate su un periodo determinato di giorni o settimane. Non

sono pertanto da considerarsi tali, oltre ai lavoratori che operano a orario base

e ai lavoratori che operano a orari sfalsati/speciali, quelli che pur osservando in

modo continuativo un orario coincidente per inizio e termine con quello del

turno avvicendato, sono addetti a posti di lavoro in cui di fatto non viene attuato

avvicendamento di turni per motivi di organizzazione aziendale ovvero inerenti

il particolare tipo di lavoro.

Nei casi di lavoro a turni avvicendati, i singoli componenti del turno cessante non

possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano

stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante. La sostituzione dovrÁ avvenire

entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metÁ del turno.

Quando non sia possibile addivenire alla sostituzione e le mansioni del lavoratore

siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio al servizio o al

lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrÁ essere prolungato per

tutta la durata del turno cosÍ iniziato. Queste prolungate prestazioni saranno

retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

7. Ai lavoratori addetti a turni avvicendati, come definiti al precedente comma,

che prestano normalmente la propria attivitÁ per 8 ore giornaliere e per 40 ore

settimanali, viene riconosciuta una pausa retribuita di 30 minuti al giorno per la

refezione nelle ore di presenza in azienda.

8. In linea normale i turni di servizio sono articolati in modo da garantire a ciascun

lavoratore un periodo di riposo pari ad almeno 11 ore tra la fine del turno di

lavoro e l'inizio di quello successivo. Diversi periodi di riposo potranno essere

concordati a livello aziendale.

NOTAA VERBALE

Le parti, viste le disposizioni di cui all' art. 17 comma 5 lett. a) del d.lgs. n. 66 del 2003,

si danno reciprocamente atto che ai lavoratori inquadrati nei livelli 6œ e 7œ, in quanto personale

con funzioni direttive, non spetta il compenso per le prestazioni eccedenti l'orario

normale contrattuale. Restano salvi i trattamenti di miglior favore in essere.

RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

9. Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali,

viene riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro di 72 ore in ragione di

anno di servizio e in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno.

48

Per i lavoratori addetti a turni avvicendati, cosÍ come definiti al precedente comma

6, che prestano la propria attivitÁ in sistemi di turnazione di 15 o piÝ turni settimanali

comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, sarÁ inoltre

riconosciuto, a decorrere dal 1œ Dicembre 2004, un ulteriore permesso annuo retribuito

di otto ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso, assorbibile

fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali.

10. I lavoratori potranno fruire di detta riduzione con permessi individuali retribuiti per

gruppi di ore non inferiori a 2; l'azienda potrÁ stabilire, previo esame congiunto con

la RSU, diverse modalitÁ di utilizzazione delle ore di riduzione compatibilmente

con le specifiche esigenze aziendali.

11. La fruizione di detti permessi individuali retribuiti (come di quelli previsti per ex

festivitÁ) avverrÁ previa richiesta da effettuarsi almeno venti giorni prima e nel

rispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5% dei

lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui non sia rispettato il termine

di preavviso di venti giorni la fruizione dei permessi richiesti avverrÁ compatibilmente

con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi

complessivamente assenza superiore ad un tetto compreso tra l'8,5% e l'11,5%

dei lavoratori normalmente addetti al turno.

12. I permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione - ove il lavoratore

non ne chieda la monetizzazione anno per anno - continuano a confluire, a decorrere

dal 1œ Gennaio 2002, in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore

periodo di ventiquattro mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore

secondo le modalitÁ di preavviso ed alle condizioni indicate al precedente comma

11. Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate,

saranno liquidate con la retribuzione in atto nel mese di scadenza.

13. Le riduzioni di orario di cui al precedente comma 9 non si applicano, fino a concorrenza,

ai lavoratori che osservano orari di lavoro articolati secondo modalitÁ non

specificamente previste dal presente CCNL e con orari settimanali o plurisettimanali

di lavoro effettivo inferiori alle 40 ore, quali, ad esempio, il turno di 6 ore per

6 giornate settimanali e/o le prestazioni lavorative fissate in 38 ore e 10 minuti settimanali

o 37 ore e 40 minuti per i turnisti.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Ai fini della saturazione delle percentuali di assenza contemporanea stabilite dal presente

articolo ( 5%, 8,5% - 11,5% ) le assenze derivanti dalla fruizione dei permessi annui

retribuiti maturati nell'anno e di quelli accantonati nel Conto ore, devono essere considerate

in cumulo con quelle derivanti dalla fruizione dei permessi accantonati nella

Banca ore di cui all'art. 30 (Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno).

NORME TRANSITORIE

La nuova disciplina riguardante le modalitÁ di fruizione dei permessi annui retribuiti

e di quelli per ex festivitÁ decorrerÁ dal 1œ Gennaio 2001.

L'attivazione del Conto ore individuale avverrÁ previo accertamento presso gli Enti previdenziali

competenti della legittimitÁ ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione

relativa ai permessi accantonati al momento della sua effettiva liquidazione.

49

Art. 27 - ReperibilitÁ

1. La reperibilitÁ É un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa,

mediante il quale il lavoratore É a disposizione dell'azienda per assicurare, secondo

un programma dalla stessa predisposto, la continuitÁ dei servizi, la funzionalitÁ

degli impianti e il presidio del mercato di riferimento.

2. Il lavoratore, ove richiesto dall'azienda, deve partecipare alle turnazioni di reperibilitÁ

salvo giustificati motivi di impedimento e sarÁ di regola informato con un

preavviso minimo di 48 ore.

3. Per intervento in reperibilitÁ si intende l'attivitÁ svolta dal lavoratore a seguito di

segnalazione di criticitÁ e fino al ripristino della funzionalitÁ. L'intervento puÔ essere

effettuato con mezzi telematici o direttamente sul sito in cui si É verificata la criticitÁ;

in questo secondo caso il tempo complessivo d'intervento comprende quello

normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare

dal medesimo.

4. Ai lavoratori in reperibilitÁ le aziende riconosceranno trattamenti retributivi specifici

differenziati tra il trattamento di disponibilitÁ e quello di intervento, tra loro non

cumulabili, che potranno essere rapportati a quote orarie della retribuzione mensile,

ovvero consistere in importi forfettari lordi.

5. Fermi restando i criteri di cui sopra, gli importi e le modalitÁ applicative verranno

definiti a livello aziendale.

Art. 28 - Giorni festivi

1. Agli effetti della legge 22 Febbraio 1934, n. 370 sono considerati giorni festivi le

domeniche o i giorni di riposo settimanale sostitutivo di quello di cui all'art. 29

(Riposo settimanale).

2. Agli effetti della legge 27 Maggio 1949, n. 260, della legge 5 Marzo 1977, n. 54 e

del D.P.R. 28 Dicembre 1985, n. 792, sono considerati giorni festivi:

A)le festivitÁ del 25 Aprile (anniversario della Liberazione), del 1œ Maggio (festa

del lavoro) e del 2 Giugno (festa della Repubblica);

B) le festivitÁ di cui appresso:

1) Capodanno (1œ Gennaio);

2) Epifania del Signore (6 Gennaio);

3) LunedÍ di Pasqua (mobile);

4) SS Pietro e Paolo per il comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29

Giugno);

5) Assunzione di M.V. (15 Agosto);

6) Ognissanti (1œ Novembre);

7) Immacolata Concezione ( 8 Dicembre);

8) Natale (25 Dicembre);

9) S. Stefano (26 Dicembre);

C) Il giorno del Santo Patrono del luogo in cui É situata la sede di lavoro di riferimento

del dipendente o un'altra festivitÁ da concordarsi all'inizio di ogni anno

50

tra le organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del Santo

Patrono, fatto salvo il punto 4) della lettera B).

3. Le ore di lavoro prestate nei giorni festivi di cui sopra, anche se infrasettimanali,

saranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione, con la retribuzione oraria

aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.

4. Qualora una delle suddette festivitÁ cada di domenica ai lavoratori É dovuto, in

aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della

retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa ovvero ragguagliata

ad 1/6 dell'orario settimanale normale per i lavoratori non retribuiti in misura

fissa.

5. Tale trattamento É dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette

festivitÁ , anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica,

fruendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo

restando che non É dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivitÁ

col giorno di riposo compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per

coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 30 (Lavoro supplementare,

straordinario, festivo, notturno) per tali prestazioni.

6. In sostituzione delle soppresse festivitÁ religiose, di cui alla legge 5 Marzo 1977, n.

54 e del relativo trattamento, i lavoratori potranno fruire, secondo la prassi in atto,

di quattro giorni di permesso individuale retribuito nel corso di ciascun anno. In

caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, o di assenze

non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti giorni di permesso verranno

ridotti in proporzione ai mesi di anzianitÁ di servizio maturati.

Per quanto concerne le modalitÁ per la fruizione dei permessi di cui sopra, si applicano

le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 26 (Orario di lavoro - riduzione

dell'orario di lavoro).

7. Per quanto riguarda la festivitÁ del 4 Novembre, la cui celebrazione ha luogo nella

prima domenica di novembre, le aziende provvederanno a corrispondere il trattamento

economico previsto per le festivitÁ che coincidono con la domenica.

Eventuali discipline aziendali in atto che prevedano invece il riconoscimento di permessi

retribuiti individuali a fronte della predetta ex festivitÁ, potranno formare

oggetto di apposito esame a livello aziendale.

NOTAA VERBALE

Le aziende che applicano il presente contratto presteranno attenzione al tema dello

spostamento del riposo settimanale in coincidenza delle festivitÁ.

Art. 29 - Riposo settimanale

1. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Sono fatte salve le deroghe

e le eccezioni di legge.

2. Con riferimento ai lavoratori per i quali É ammesso a norma di legge il riposo

settimanale in giorno diverso dalla domenica, questa ultima É considerata gior-

51

no lavorativo, mentre É considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato in

sostituzione del riposo settimanale.

3. L'azienda ha comunque facoltÁ di disporre, per esigenze di servizio, lo spostameto

dei turni di riposo settimanale, previo adeguato preavviso ai lavoratori interessati.

Art. 30 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno

1. Fermi restando gli effetti sulla disciplina dell'orario di lavoro derivanti dalla natura

di servizio pubblico dell'attivitÁ svolta dall'azienda, si considera lavoro straordinario,

ai soli fini contrattuali, quello compiuto oltre l'orario normale settimanale di cui

all'art. 26 (Orario di lavoro).

2. Sino a detto limite, le prestazioni eccedenti la normale durata dell'orario di lavoro

settimanale applicato in azienda sono considerate lavoro supplementare.

3. Il lavoro di cui al precedente comma 1 É ammesso in via normale per un periodo

non superiore a 250 ore annuali, salve in ogni caso le deroghe ed eccezioni di legge.

4. Si considera periodo notturno un periodo di almeno sette ore consecutive comprendente

l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Si considera

lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga nel periodo notturno almeno

tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero in modo normale ovvero tre ore del

suo tempo di lavoro giornaliero per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno.

Ai soli effetti retributivi É considerato lavoro notturno quello compiuto tra le ore

22 e le 7.

5. Il limite delle 8 ore giornaliere di prestazione dei lavoratori notturni É calcolato

come media nell'arco della settimana, ovvero nel piÝ ampio periodo eventualmente

previsto nelle aziende in applicazione dei modelli di flessibilitÁ oraria di cui al

comma 3 dell'art. 26 (Orario di lavoro).

6. Il divieto di adibire al lavoro notturno le donne per il periodo che va dall'accertamento

dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di etÁ del bambino,

riguarda anche il lavoro notturno eccezionale; la non obbligatorietÁ del lavoro notturno

prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per:

 lavoratrice madre di un figlio di etÁ inferiore a tre anni o, in alternativa, lavoratore

padre convivente con la stessa;

 lavoratrice o lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente

di etÁ inferiore a 12 anni;

 lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi

della legge 5 Febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni;

riguarda anche il lavoro notturno eccezionale.

7. Si considera lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle domeniche, o

per i lavoratori in turno nel giorno di riposo settimanale, e negli altri giorni riconosciuti

festivi.

8. é in facoltÁ dell'azienda di richiedere ai lavoratori, entro i limiti consentiti dalla

legge o dal presente contratto, di compiere lavoro supplementare, straordinario,

festivo o notturno ed il lavoratore non puÔ rifiutarsi, salvo giustificato motivo di

impedimento. Non É consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre

52

l'orario normale se non deve prestare lavoro supplementare e/o straordinario richiesto

dall'azienda.

9. I compensi per le prestazioni suddette, non cumulabili tra loro, sono stabiliti

come segue.

Lavoro supplementare/straordinario

10. Le ore di lavoro supplementare/straordinario sono compensate con le seguenti

maggiorazioni, da computarsi sulla quota oraria della retribuzione mensile composta

da minimo contrattuale di categoria, sovraminimi ad personam, aumenti

periodici di anzianitÁ, ex indennitÁ di contingenza:

Laavvvoircaetonrdia ati t(u*r)ni Restante personale

Lavoro straordinario diurno prime due ore 25% 25%

Lavoro straordinario diurno ore successive

nella stessa giornata 30% 30%

Lavoro straordinario festivo 55% 55%

Lavoro straordinario festivo con

riposo compensativo 35% 35%

Lavoro straordinario notturno prime due ore 40% 50%

Lavoro straordinario notturno ore successive 45% 50%

Lavoro straordinario notturno festivo 65% 75%

Lavoro straordinario notturno festivo

con riposo compensativo 50% 55%

(*) per la individuazione dei lavoratori a turni avvicendati si fa riferimento a

quanto previsto al comma 6 dell'art. 26 (Orario di lavoro)

Lavoro festivo e lavoro notturno

11. Le ore di lavoro festivo e di lavoro notturno sono compensate con le seguenti

maggiorazioni da computarsi sulla quota oraria della retribuzione mensile composta

da minimo contrattuale di categoria, sovraminimi ad personam, aumenti

periodici di anzianitÁ, ex indennitÁ di contingenza:

Laavvvoircaetonrdia ati t(u*r)ni Restante personale

Lavoro festivo 50% 50%

Lavoro festivo con riposo compensativo 15% 15%

Lavoro notturno 15% 32%

Lavoro notturno con riposo compensativo 20% 20%

Lavoro notturno e festivo 55% 60%

Lavoro notturno festivo con riposo

compensativo 50% 55%

(*) Per la individuazione dei lavoratori a turni avvicendati si fa riferimento a

quanto previsto al comma 6 dell'art. 26 (Orario di lavoro)

53

12. Le maggiorazioni di cui ai commi 10 e 11 non sono utili al fine del computo dei

vari istituti contrattuali e di legge a corresponsione indiretta e differita, in quanto

sono giÁ comprensive della loro eventuale incidenza sugli stessi.

BANCA ORE

Le parti convengono di istituire dal 1 Aprile 2006 la banca ore per tutti i lavoratori e

per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 100 ore annue individuali secondo i

seguenti criteri e modalitÁ.

Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non richiedono entro il mese successivo

a quello in cui hanno effettuato la prestazione di optare per il riposo compensativo,

sarÁ devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni contrattualmente

previste nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione

del mese dell'effettuazione della prestazione straordinaria.

I lavoratori che richiedono formalmente entro il mese successivo alla prestazione

straordinaria di optare per il riposo potranno fruirlo con le modalitÁ e quantitÁ previste

per il conto ore di cui all' art. 26.

Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrÁ corrisposta la maggiorazione

onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario

nelle varie modalitÁ di esplicazione, computata sugli elementi utili al calcolo delle

maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.

Ai lavoratori che nel corso del mese di prestazione di lavoro straordinario dichiarano

di volere il pagamento, la relativa erogazione sarÁ corrisposta secondo la normale

prassi aziendale.

Art. 31 - Ferie

1. I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie con corresponsione

della retribuzione, pari a quattro settimane corrispondenti a ventiquattro giorni

lavorativi. Ogni settimana di ferie dovrÁ essere ragguagliata a sei giorni lavorativi.

I lavoratori che maturano un'anzianitÁ di servizio oltre dieci anni avranno diritto

ad un giorno in piÝ rispetto alla misura di cui al periodo precedente.

In caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, i giorni lavorativi

fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del

periodo di ferie che agli effetti della retribuzione relativa. I giorni festivi di cui

all'art. 28 (Giorni festivi) che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non

sono computabili come ferie. Le ferie hanno normalmente carattere continuativo.

Nel fissare l'epoca sarÁ tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente

con le esigenze di servizio , degli eventuali desideri dei lavoratori.

Eventuali periodi di chiusure collettive formeranno oggetto di un esame congiunto

a livello aziendale ovvero di unitÁ organizzativa interessata con le RSU.

2. Le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell'anno di competenza.

In ogni caso il periodo feriale deve essere goduto per un periodo non inferiore a

due settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di motivate esigen-

54

ze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, potrÁ

essere concessa la fruizione dei residui di ferie entro il mese di febbraio dell'anno

successivo a quello di spettanza.

3. Il lavoratore che durante le ferie sia richiamato in servizio ha diritto al trattamento

di trasferta per il solo periodo di viaggio e fruirÁ dei rimanenti giorni di ferie

appena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo oppure durante

un nuovo periodo scelto dall'interessato, ma normalmente entro l'anno.

4. In caso di eccezionali esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento

delle ferie nel corso dell'anno ovvero in caso di impossibilitÁ derivante

da uno stato di malattia o infortunio, le eventuali ferie residue fino alle quattro

settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

5. L'assegnazione delle ferie dovrÁ avvenire in modo che nei periodi di maggiore

domanda di servizio l'aliquota di personale contemporaneamente in ferie in

quelle aree di attivitÁ ove si verifichi tale maggiore domanda, risulti contenuta

in relazione alle necessitÁ di espletamento del servizio medesimo. A livello

aziendale le parti procederanno alla definizione per dette aree del numero massimo

dei giorni di ferie concedibili in particolari periodi dell'anno.

6. Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo

di ferie spetterÁ per ogni mese di servizio prestato un dodicesimo del periodo

feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore a quindici giorni

sarÁ considerata a questi effetti come mese intero. Nei casi di assenze non

valide agli effetti del servizio prestato, o di cessazione del rapporto di lavoro, nei

confronti del lavoratore che abbia fruito delle ferie in misura maggiore a quelle

spettanti, si provvederÁ al recupero della retribuzione corrispondente.

7. Il periodo di preavviso non puÔ essere considerato periodo di ferie.

8. La risoluzione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro non provoca la decadenza

del diritto alle ferie e, pertanto, in tale caso, al lavoratore spetterÁ il pagamento

delle ferie residue maturate e non fruite.

9. Non possono essere concesse ferie per periodi inferiori alla giornata.

10. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un

infortunio che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura ovvero

che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico

regolarmente prescritto della durata di almeno cinque giorni.

11. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva tempestivamente

agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro

adempimento previsto dalle norme vigenti anche ai fini dell' espletamento della

visita di controllo dello stato di infermitÁ previsti dalla legge e dalle disposizioni

contrattuali vigenti. Qualora non sia stato espressamente autorizzato a fruire

in prosecuzione del periodo di ferie da recuperare, il lavoratore avrÁ l'obbligo di

presentarsi in servizio al termine del periodo di ferie precedentemente fissato,

oppure al termine, se successivo, della malattia o dell'infortunio. In tal caso il

lavoratore fruirÁ successivamente dei periodi di ferie da recuperare.

55

Art. 32 - Assenze, permessi, congedi, aspettativa

ASSENZE

1. Il lavoratore che - salvo il caso di giustificato impedimento - non puÔ presentarsi

in servizio, deve darne avviso immediato e giustificare l'assenza non oltre il

secondo giorno.

2. Le assenze ingiustificate, indipendentemente dalla trattenuta della corrispondente

retribuzione, possono dare luogo all'applicazione di provvedimenti disciplinari,

secondo le norme del presente CCNL.

PERMESSI

3. Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda puÔ accordare, compatibilmente

con le esigenze di servizio e sempre che ricorrano giustificati motivi, permessi

di breve durata.

PERMESSI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, primo comma, della legge 8 Marzo 2000, n.

53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al D.M. 21 Luglio 2000,

n. 278, la lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto complessivamente a tre giorni

lavorativi di permesso retribuito all'anno nel caso di decesso o di documentata

grave infermitÁ del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro

il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia

anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

Per fruire del permesso il lavoratore É tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'evento

che dÁ titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarÁ utilizzato.

Nel caso di richiesta del permesso per grave infermitÁ dei soggetti indicati, il

lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa

dell'attivitÁ lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del

Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina

generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero

o intervento chirurgico. Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il

lavoratore É tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione,

ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva. I giorni di permesso

devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza

della grave infermitÁ o della necessitÁ di provvedere a conseguenti

specifici interventi terapeutici. Nei giorni di permesso non sono considerati i

giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel caso di documentata grave infermitÁ dei

soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa

all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalitÁ di espletamento dell'attivitÁ

lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente

non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. L'accordo É stipulato

in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore

ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse

56

modalitÁ concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore

della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave

infermitÁ. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermitÁ

il lavoratore É tenuto a riprendere l'attivitÁ lavorativa secondo le modalitÁ

ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto puÔ essere utilizzato

per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni

previste dalle presenti disposizioni. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente

alle diverse modalitÁ concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento

dell'insorgenza della grave infermitÁ o della necessitÁ di provvedere

agli interventi terapeutici. I permessi di cui al presente comma sono cumulabili

con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33

della legge 5 Febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

CONGEDO MATRIMONIALE

5. Al lavoratore non in prova che contragga matrimonio sarÁ concesso un permesso

di quindici giorni consecutivi con corresponsione della retribuzione.

6. La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di

almeno dieci giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.

7. Il congedo non potrÁ essere computato sul periodo di ferie annuali, nÊ potrÁ essere

considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

8. Il congedo matrimoniale É altresÍ dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre

matrimonio.

9. Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro ne

abbiano diritto.

CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI

10. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della

legge n. 53 del 2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al

decreto interministeriale 21 Luglio 2000 n. 278, il lavoratore ha diritto ad un

periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle

richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria

famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ. anche se non conviventi,

nonchÊ dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado,

anche se non conviventi. Per gravi motivi familiari si intendono le fattispecie

riportate all'art. 2 del D.M. 21 Luglio 2000, n. 278.

Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrÁ essere

superiore a due anni, computati secondo il calendario comune, nell'arco dell'intera

vita lavorativa.

Il lavoratore dovrÁ presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del

periodo di congedo precisando, la durata minima dello stesso - di norma e fatta

eccezione per i casi disciplinati dai commi 11 e 12, non inferiore ad un mese - e

documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame

di parentela, affinitÁ o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.

57

Il lavoratore deve altresÍ assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall'art.

3 del medesimo regolamento di attuazione.

Il datore di lavoro É tenuto entro 10 giorni dalla richiesta del congedo ad esprimersi

sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente.

L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato,

la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle

condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e

produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del

dipendente, eventualmente assistito dalla Rappresentanza sindacale unitaria su

sua indicazione, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Il

datore di lavoro assicura l'uniformitÁ delle decisioni avuto riguardo alla prassi

adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa.

11. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo puÔ

essere in ogni caso negata per incompatibilitÁ con la durata del rapporto in relazione

al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi giÁ concessi

hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonchÊ

quando il rapporto É stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente

in congedo ai sensi della presente norma.

12. Il congedo di cui al presente articolo puÔ essere altresÍ richiesto per il decesso di

uno dei soggetti di cui al comma 4, per il quale il richiedente non abbia la possibilitÁ

di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni

o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Nel caso in cui la

richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni,

il datore di lavoro É tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare

l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonchÊ ad assicurare

che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.

13. Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella

richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del

periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni.

14. Durante il periodo di congedo di cui al presente articolo, il lavoratore conserva

il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione nÊ alla decorrenza dell'anzianitÁ

per nessun istituto e non puÔ svolgere alcun tipo di attivitÁ lavorativa.

Art. 33 - Diritto allo studio e formazione personale

1. I lavoratori che fuori dalle ipotesi di cui al successivo articolo 34, al fine di

migliorare la propria cultura anche in relazione all'attivitÁ svolta in azienda,

intendono frequentare presso istituti pubblici, parificati o legalmente riconosciuti,

corsi di studio, ivi compresi corsi di specializzazione post laurea universitaria

coerenti con l'attivitÁ svolta in azienda hanno diritto, con le precisazioni indicate

ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore

triennale come di seguito definito.

2. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore procapite

per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempre che il corso al quale

58

il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle

richieste come permesso retribuito.

3. Il monte ore sarÁ messo a disposizione anche in relazione alla frequenza di corsi

di formazione professionale di cui all'art. 6, legge 8 Marzo 2000, n. 53.

4. L'ammontare del monte ore verrÁ determinato, a partire dal 1 Gennaio 2006,

all'inizio di ogni triennio, moltiplicando 7 ore per tre per il numero dei dipendenti

occupati nell'azienda al 31 Dicembre dell'anno precedente. A tal fine il

numero dei dipendenti occupati si determina secondo il criterio del full time

equivalent.

5. I lavoratori interessati dalle fattispecie di cui al presente articolo devono produrre,

con congruo anticipo, il certificato di iscrizione al corso, attestante anche la

sua durata e, a consuntivo, i relativi certificati di frequenza con l'indicazione

delle ore complessive e della concomitanza del corso con gli orari di lavoro del

dipendente.

6. Qualora il numero dei dipendenti che intendono partecipare a corsi di studio o di

formazione comporti situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 7

(superamento della percentuale massima etc) si farÁ ricorso a criteri obiettivi per

la identificazione dei beneficiari dei permessi: etÁ, anzianitÁ di servizio, caratteristiche

dei corsi di studio.

7. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dalla singola unitÁ produttiva

per frequentare i corsi di studio di cui al comma 1 o di formazione professionale

di cui al comma 3 non dovranno in ogni caso superare la percentuale

massima complessiva giornaliera del 2% del totale del personale dell'azienda o

dell'unitÁ produttiva, fermo restando che dovranno comunque essere garantiti lo

svolgimento dell'attivitÁ produttiva e la continuitÁ del servizio.

Art. 34 - Facilitazioni particolari per la frequenza

ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti

AGEVOLAZIONI PER LA FREQUENZA

1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio per istruzione

primaria, secondaria, universitaria, nonchÊ di qualificazione professionale, in

scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti o comunque abilitati

al rilascio di titoli legali di studio saranno immessi, su loro richiesta, in turni di

lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

2. Su loro richiesta gli stessi saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e

durante i riposi settimanali.

PERMESSI RETRIBUITI

3. I lavoratori studenti, esclusi gli universitari, che devono sostenere prove di

esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di

esame e per i due giorni lavorativi, precedenti la sessione di esami.

59

4. I lavoratori studenti universitari potranno usufruire, su richiesta, in aggiunta ai

permessi retribuiti spettanti per legge coincidenti con i giorni di ciascun esame,

di ulteriori otto giorni lavorativi complessivi in ragione d'anno di permesso giornaliero

retribuito da fruire per il giorno dell'esonero o per un massimo di due

giorni immediatamente precedenti la prova di ciascun esame o esonero. In caso

di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno e/o part-time verticale o misto

le otto giornate di permesso saranno proporzionalmente ridotte. Tali permessi

non sono cumulabili anno per anno.

5. I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti

per piÝ di due volte nello stesso anno accademico.

6. I suddetti permessi saranno riconosciuti previa produzione della relativa documentazione.

PERMESSI NON RETRIBUITI

7. I lavoratori studenti - che abbiano meno di cinque anni di anzianitÁ aziendale -

potranno richiedere nel corso dell'anno solare 160 ore di permesso non retribuito

il cui utilizzo verrÁ programmato trimestralmente pro-quota, in sede aziendale,

compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. A

richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrÁ produrre le certificazioni

necessarie all'esercizio del presente diritto.

8. Afar data dal compimento del quinto anno di anzianitÁ di servizio presso la stessa

azienda, i lavoratori potranno richiedere un periodo di congedo per la formazione

continuativo o frazionabile non retribuito pari ad un massimo di undici

mesi da fruire nell'arco dell'intera vita lavorativa, nei limiti ed alle condizioni

previste dall'art. 5 della legge 8 Marzo 2000 n. 53.

9. Il congedo deve essere finalizzato oltre al completamento della scuola dell'obbligo,

al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario

o di laurea anche alla partecipazione ad attivitÁ formative diverse da

quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

10. Il congedo sarÁ fruito per un periodo minimo continuativo pari a un mese di

calendario.

11. Il lavoratore dovrÁ presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni

prima, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.

L'azienda valuterÁ l'accoglimento della richiesta tenuto conto delle esigenze tecnico

organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo informerÁ

l'interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.

12. Ferma restando la compatibilitÁ dei congedi con lo svolgimento della normale

attivitÁ produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall'azienda

o dall'unitÁ produttiva a questo titolo non dovranno superare il 2% del

totale della forza occupata al 31 Dicembre dell'anno precedente. Gli eventuali

valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno

arrotondati all'unitÁ superiore.

60

13. Durante il congedo, il lavoratore ha diritto alla sola conservazione del posto.

Tale periodo non É computabile nell'anzianitÁ di servizio e non É cumulabile con

le ferie, con la malattia e con altri congedi e permessi previsti dalle leggi vigenti

e dal presente CCNL.

Art. 35 - Servizio militare, volontariato civile e cooperazione allo sviluppo

1. La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore chiamato al servizio di leva o richiamato alle armi ha diritto alla

conservazione del posto fino a un mese dopo la cessazione del servizio militare.

3. Se il lavoratore chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro ha

diritto a tutte le indennitÁ competentigli, a norma delle disposizioni vigenti

all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso, nÊ il

diritto alla relativa indennitÁ sostitutiva.

4. Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste

dalla legge vigente in caso di chiamata o di richiamo alle armi al momento

della chiamata o del richiamo stesso, nonchÊ da quanto contenuto nella legge

26 Febbraio 1997, n. 49, 'Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i

Paesi in via di sviluppo'.

5. I diritti di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con le esigenze

aziendali, ai lavoratori cooperanti o volontari che lavorino all'estero nell'ambito

di programmi di cooperazione internazionale approvati dal Governo italiano.

NOTA A VERBALE

I lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di

cui all'art. 6 della legge 11 Agosto 1991, n. 266, per poter espletare attivitÁ di volontariato

hanno diritto, ai sensi dell'art. 17 della legge stessa, di usufruire delle forme

di flessibilitÁ di orario di lavoro o delle turnazioni previste dal contratto e dagli accordi

collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Art. 36 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro

1. Il lavoratore che non si presenti in servizio a causa di malattia deve darne avviso

all'azienda tempestivamente entro il primo giorno in cui si É verificata l'assenza,

comunicando contestualmente il luogo ove si trovi degente, se diverso dal domicilio,

nonchÊ eventuali variazioni successive del luogo stesso espressamente autorizzate

dal medico. Il lavoratore inoltre deve giustificare l'assenza facendo pervenire

all'azienda la relativa certificazione medica entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza

stessa. L'inoltro della certificazione medica potrÁ avvenire anche mediante

l'utilizzo di fax o di posta elettronica, fermo restando, in tal caso, l'obbligo della

successiva produzione della certificazione in originale.

2. In caso di prosecuzione dell'assenza per malattia il lavoratore, fermo restando

l'obbligo di darne avviso, nei termini di cui sopra, all'azienda entro il primo

61

giorno in cui egli avrebbe dovuto riprendere il servizio, dovrÁ far pervenire all'azienda

la relativa certificazione entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo

di assenza indicato nel precedente certificato medico.

3. Il lavoratore É tenuto a comunicare all'azienda la durata della prognosi contestualmente

al rilascio dei certificati di cui sopra.

4. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 nonchÊ

in caso di ritardo nella giustificazione dell'assenza, saranno considerate assenze

ingiustificate le giornate non coperte da certificazione medica e quelle di ritardo

nella comunicazione e nell'invio o nel recapito della certificazione.

5. In caso di assenza per malattia, l'azienda ha facoltÁ di far controllare lo stato di salute

del lavoratore ai sensi delle vigenti norme di legge.

6. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore, pur in

presenza di una espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, É tenuto, fin

dal primo giorno di assenza dal lavoro e per tutta la durata della malattia, a farsi trovare

a disposizione nel domicilio comunicato all'azienda, dalle ore 10 alle ore 12 e

dalle ore 17 alle ore 19, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite da norme legislative

o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni, compresi quelli domenicali

o festivi, per consentire l'accertamento del suo stato di salute.

7. Salvo casi di forza maggiore debitamente documentati il lavoratore, qualora debba

allontanarsi durante le fasce di reperibilitÁ dal luogo di degenza per prestazioni indilazionabili

o accertamenti specialistici inerenti lo stato di malattia ovvero per altri

gravi motivi, É tenuto a darne preventiva comunicazione all'azienda e successiva

documentazione giustificativa.

8. Nel caso di assenza per malattia al lavoratore non in prova assunto a tempo indeterminato

sarÁ conservato il posto di lavoro per i periodi di tempo e con la retribuzione

sotto specificati:

- 180 giorni di calendario ad intera retribuzione;

- 185 giorni di calendario al 50% della retribuzione.

Qualora i suddetti periodi di conservazione vengano superati a causa di un evento

morboso continuativo caratterizzato da assenza ininterrotta, o interrotta da un'unica

ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il periodo di conservazione

del posto ed il relativo trattamento retributivo sono prolungati sino ad un

massimo di ulteriori 120 giorni di calendario.

9. In ogni caso ove si verifichino piÝ assenze per malattia o infortunio non sul lavoro,

i trattamenti di cui al precedente punto 8 si intendono riferiti alle assenze complessivamente

verificatesi nel periodo di tre anni precedente ogni nuovo ultimo episodio

morboso.

10. Nei suddetti periodi l'anzianitÁ decorre ad ogni effetto.

11. Dalla retribuzione corrisposta nelle misure suddette viene dedotto quanto il lavoratore

eventualmente abbia diritto a percepire da istituti previdenziali ed assistenziali.

12. Se l'interruzione del servizio supera i termini massimi sopra indicati, l'azienda puÔ

risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine

rapporto e l'indennitÁ sostitutiva di preavviso previsti dal presente contratto.

62

13. Scaduti i termini massimi indicati nel precedente punto 8, al lavoratore ammalato

che ne faccia richiesta potrÁ essere concessa la sospensione del rapporto di lavoro

per un periodo fino a diciotto mesi; in tal caso questo ulteriore periodo di assenza,

non retribuita, non sarÁ ritenuto utile ai fini del trattamento di fine rapporto di lavoro

nÊ ad alcun altro effetto.

14. Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi indicati nel presente

articolo potrÁ comportare, indipendentemente dalla perdita del trattamento di

malattia con le modalitÁ previste dalla legge vigente, l'adozione di provvedimenti

disciplinari con la procedura di cui all'art. 46 (Provvedimenti disciplinari)

del presente contratto.

15. Le malattie cadenti nei periodi di astensione facoltativa per gravidanza e puerperio

o di aspettativa, nonchÊ di assenza ai sensi dell' art. 32 del presente contratto,

non danno luogo ad alcun trattamento economico di malattia poichÊ in tali

ipotesi trovano applicazione le discipline economico-normative previste per le

predette assenze.

16. Le assenze dal servizio non utili ai fini del riconoscimento dell'anzianitÁ sospendono

il periodo triennale di cui al precedente comma 9.

17. Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio non

interrompe il computo del predetto periodo triennale eventualmente giÁ in atto, ma

sospende la corresponsione del relativo trattamento economico di malattia.

18. Nel caso in cui la infermitÁ sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento da parte

del terzo responsabile, relativamente alla parte retributiva e oneri inerenti, sarÁ versato

dal lavoratore all'azienda.

19. Agli effetti del presente articolo É considerata malattia anche l'infermitÁ derivante

da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.

20. Fatto salvo il periodo di conservazione del posto di lavoro, nel computo dei limiti

del trattamento economico non saranno conteggiati e quindi saranno retribuiti ad

intera retribuzione globale:

a) i periodi di ricovero ospedalieri, inclusi i ricoveri in day hospital e terapie salvavita

effettuate presso strutture sanitarie anche non pubbliche, fino ad un massimo

di 60 giorni complessivi;

b) i periodi di malattia di durata superiore a 15 giorni continuativi fino ad un massimo

di 60 giorni complessivi e comunque fino ad un tetto massimo di 90 giorni

complessivi per gli eventi di cui ai punti a e b unitariamente considerati.

21. A partire dal 1 Gennaio 2006 su richiesta del lavoratore l'Azienda, per un massimo

di due volte nell'anno , fornisce entro 10 giorni dalla richiesta le informazioni

necessarie all'esatta conoscenza della situazione del cumulo di eventuali

assenze per malattia in relazione alla conservazione del posto di lavoro.

22. Nell'applicazione del presente articolo le aziende valuteranno con la massima

attenzione la situazione dei lavoratori affetti da gravi patologie.

NOTA A VERBALE

Con riferimento alle previsioni del comma 21 per anno si intende l'anno civile (1 Gennaio

- 31 Dicembre).

63

Art. 37 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali

1. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attivitÁ lavorativa,

deve essere denunciato immediatamente, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore

al proprio superiore diretto perchÊ possano essere prestate le previste cure di

pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.

2. Il lavoratore, in caso di infortunio sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto:

a) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce

l'indennitÁ per inabilitÁ temporanea prevista dalla legge;

b) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del

certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.

3. Nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, il lavoratore non in prova

assunto con contratto a tempo indeterminato ha diritto, per l'intero periodo di assenza

come sopra determinato , al trattamento economico nelle misure e per i periodi

fissati al comma 8 dell'art. 36 (Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul

lavoro), con deduzione di quanto l'Istituto assicuratore dovesse eventualmente corrispondergli

direttamente.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si richiamano le disposizioni di legge

in materia di obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso.

5. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, l'azienda

puÔ risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento previsto

per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennitÁ sostitutiva del preavviso.

Qualora al superamento di detto periodo il lavoratore ritenga di non poter riprendere

servizio questi potrÁ risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento

di fine rapporto.

Qualora l'azienda non proceda al licenziamento e il lavoratore non risolva volontariamente

il rapporto di lavoro, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti, salva la

decorrenza dell'anzianitÁ ai fini del preavviso.

6. Nei casi in cui a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, la conseguente

invaliditÁ parziale non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente

affidatigli, compatibilmente con le esigenze organizzative, l'azienda

individuerÁ soluzioni compatibili con la ridotta capacitÁ del lavoratore.

7. Per i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria e da eventuali previdenze assicurative

predisposte dall'azienda, in caso di infortunio o di malattia professionale

non si farÁ luogo al cumulo.

8. I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza

o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il

tempo trascorso a tale scopo nel luogo di lavoro.

Art. 38 - Tutela della maternitÁ e paternitÁ

1. In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.

2. Nei periodi di interdizione obbligatoria dal lavoro previsti dalla legge, alla lavoratrice

verrÁ corrisposta la normale retribuzione, con deduzione di quanto la stessa

abbia diritto di percepire dall'INPS a titolo di indennitÁ di maternitÁ.

64

3. Ove durante il suddetto periodo di interruzione del servizio intervenga la malattia,

si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 36 (Trattamento di malattia), a

partire dal giorno in cui la malattia stessa si É manifestata e semprechÊ dette disposizioni

risultino piÝ favorevoli alla lavoratrice interessata.

4. Ai fini e per gli effetti dell'art. 32 del d.lgs. 26 Marzo 2003, n. 151, Testo unico

delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternitÁ e

della paternitÁ, il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei

suoi primi otto anni di etÁ, hanno diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo

complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undici mesi qualora il

padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo

o frazionato non inferiore a tre mesi.

Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternitÁ,

per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, per

un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a

sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo

continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non

superiore a dieci mesi.

5. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore

non ne abbia diritto.

6. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, il genitore É tenuto a presentare almeno 15

giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro indicando la durata del periodo

di congedo richiesto, di norma, con la precisazione della durata minima dello

stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel

caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini,

lo stesso É tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza ed a presentare

la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque

entro due giorni dall'inizio dell'assenza dal lavoro.

Art. 39 - Tutele specifiche

PORTATORI DI HANDICAP

1. Ai lavoratori portatori di handicap in situazione di gravitÁ, nonchÊ ai lavoratori

che si trovino nella necessitÁ di prestare assistenza a figli ovvero a parenti od

affini entro il terzo grado, ancorchÊ non conviventi, del pari portatori di handicap

in situazione di gravitÁ, si applicano le disposizioni previste dall'art. 33 della

legge 5 Febbraio 1992 n. 104, cosÍ come integrate dalla legge n. 53/2000.

Con specifico riferimento ai giorni di permesso mensile previsti dalla legge

n. 104 del 1992, le parti convengono che il computo dell'anzianitÁ di servizio

comprenda gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima mensilitÁ o alla gratifica

natalizia e che il relativo trattamento sia utile ai fini del computo del TFR.

65

2. Allo scopo di favorire, nel rispetto della quota d'obbligo prevista dalla legge n.

68/99, l'inserimento dei portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle

loro attitudini e capacitÁ lavorative, compatibilmente con le esigenze

tecnico/impiantistiche, le aziende si adopereranno per assicurare adeguate condizioni

di sicurezza e di agibilitÁ dei posti di lavoro.

LAVORATORI AFFETTI DA PATOLOGIE DERIVANTI DA USO DI SOSTANZE

STUPEFACENTI

3. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309, il lavoratore del quale

viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che intende accedere ai programmi

terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unitÁ sanitarie

locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunto

a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il

tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa É dovuta all'esecuzione

del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre

anni, secondo le specifiche modalitÁ di seguito definite.

4. Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa É tenuto a presentare

alla Direzione dell'azienda la documentazione di accertamento dello stato di

tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il

relativo programma di riabilitazione ai sensi dell'art. 122 del citato D.P.R.

5. Il dipendente interessato dovrÁ inoltre presentare, con periodicitÁ mensile, la

documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma

terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione del programma stesso.

6. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio

entro sette giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o dalla scadenza

del periodo massimo di aspettativa, ovvero dalla data dell'eventuale

volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.

7. Previa richiesta scritta, l'azienda concederÁ ai lavoratori che ne facciano richiesta

per la necessitÁ, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di

concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo seguito da un familiare

tossicodipendente, un periodo di aspettativa - compatibilmente con le esigenze

tecnico-produttive - non superiore a quattro mesi, anche frazionabile per

periodi non inferiori ad un mese.

8. Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorrerÁ retribuzione, nÊ si avrÁ

decorrenza di anzianitÁ di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.

9. Nell'attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarÁ posta

particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati.

Art. 40 - Determinazione della retribuzione oraria e giornaliera

1. La retribuzione dei lavoratori É contabilmente determinata in misura mensile.

2. La retribuzione oraria dei lavoratori anche ai fini dei vari istituti contrattuali,

salvo diverse indicazioni, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della

classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianitÁ, gli aumenti di merito,

66

nonchÊ gli altri compensi giÁ eventualmente fissati a mese ed aggiungendo a tali

valori gli altri elementi orari della retribuzione, quali incentivi, indennitÁ varie,

ecc. L'ammontare cosÍ ottenuto verrÁ moltiplicato per le ore lavorate e per quelle

contrattualmente dovute.

3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione di cui sopra per 26.

Art. 41 - Aumenti periodici di anzianitÁ

1. Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di servizio maturato e valido ai fini dell'anzianitÁ,

al riconoscimento di un importo in cifra fissa nella misura riportata

nella seguente tabella, per ciascun livello retributivo, limitatamente a sette bienni

maturati a partire dalla data di assunzione:

Importo mensile lordo

7œ 30,73

6œ 28,10

5œ 25,56

4œ 24,38

3œ 23,24

2œ 21,54

2. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente

successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianitÁ.

3. Nei casi di assegnazione a livello superiore, verrÁ mantenuto l'importo degli assegni

periodici di anzianitÁ in precedenza maturati e la frazione di biennio in corso di

maturazione sarÁ utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.

4. Gli assegni periodici di anzianitÁ non potranno essere assorbiti da precedenti o

successivi assegni 'ad personam' o di merito, nÊ questi potranno essere assorbiti

dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

NORME TRANSITORIE

5. Per i lavoratori nei confronti dei quali giÁ trova applicazione - alla data di stipula

del CCNL 28 Giugno 2000 - la disciplina degli aumenti periodici di anzianitÁ

cosÍ come definiti nell'articolo di cui sopra, il nuovo valore dello scatto verrÁ

attribuito per il numero degli aumenti periodici che matureranno a decorrere

dalla predetta data.

6. Gli aumenti periodici giÁ maturati continueranno ad essere corrisposti negli

importi a suo tempo riconosciuti.

7. L'anzianitÁ in corso É utile alla maturazione del successivo scatto nell'ambito dei

complessivi sette previsti.

67

8. Le parti convengono che il riconoscimento del nuovo importo degli aumenti

periodici di anzianitÁ all'atto dell'applicazione del CCNL 28 Giugno 2000 non

costituisce passaggio a livello superiore del sistema di classificazione.

9. Per i lavoratori cui, alla data di stipula del CCNL 28 Giugno 2000, trovi applicazione

una differente disciplina degli aumenti periodici, verranno adottati i

seguenti criteri:

- ai lavoratori che non abbiano ancora maturato cinque aumenti periodici di

anzianitÁ, verranno mantenuti in cifra gli importi giÁ percepiti e l'anzianitÁ in

corso sarÁ utile alla maturazione del successivo scatto al nuovo valore, nell'ambito

dei complessivi sette previsti;

- ai lavoratori che, entro la data del 31 Dicembre 1998, abbiano giÁ maturato

cinque aumenti periodici, verranno riconosciuti, ai nuovi valori, altri due scatti,

il primo dei quali decorrerÁ dal 1œ Gennaio 2001. Analoga disciplina, ma

con decorrenza dalla naturale scadenza del biennio, troverÁ applicazione nei

confronti dei lavoratori che maturino i cinque aumenti periodici nel periodo

successivo al 31 Dicembre 1998.

Art. 42 - 13? mensilitÁ

1. L'azienda É tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione

della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilitÁ di importo ragguagliato

all'intera retribuzione mensile percepita.

2. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.

3. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno,

il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima

mensilitÁ quanti sono i mesi di anzianitÁ di servizio presso l'azienda.

La frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a questi effetti

come mese intero.

4. Il periodo di prova seguito da conferma É considerato utile per il calcolo dei

dodicesimi di cui sopra.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Ai soli fini dei rapporti con gli enti previdenziali e senza pregiudizio per la retribuzione

contrattualmente dovuta ai lavoratori, le parti dichiarano che la quota di tredicesima

mensilitÁ e di altre eventuali retribuzioni differite, corrisposta al lavoratore per

i periodi di sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio non

sul lavoro, gravidanza e puerperio, É a carico dell'azienda esclusivamente ad integrazione

della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.

Art. 43 - Trasferte

1. Al lavoratore inviato dall'azienda, per esigenze di servizio, fuori dal suo normale

ambito territoriale di impiego, verranno rimborsate, qualora egli non possa

68

usufruire dei servizi aziendali, le spese effettive di viaggio corrispondenti all'utilizzo

dei mezzi normali di trasporto nonchÊ, in relazione alla necessitÁ di consumare

uno o piÝ pasti e/o di pernottare fuori dalla abituale residenza, le spese

di vitto e alloggio, ovvero verrÁ corrisposta una indennitÁ di trasferta giornaliera

(diaria).

2. Gli importi del suddetto rimborso spese o della diaria saranno riferiti ai trattamenti

individuati secondo le prassi in atto a livello aziendale.

3. Le indennitÁ riconosciute al personale in trasferta sono escluse dal calcolo della

retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.

Art. 44 - Premio di risultato

1. La contrattazione aziendale con contenuti economici É consentita per l'istituzionedi

un Premio di Risultato calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti

nella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventi come obiettivo

incrementi di produttivitÁ, di qualitÁ, redditivitÁ ed altri elementi rilevanti ai fini

del miglioramento della competitivitÁ aziendale nonchÊ ai risultati legati all'andamento

economico dell'impresa.

2. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli

obiettivi della contrattazione aziendale, le parti esamineranno preventivamente,

in apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive e occupazionali

e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitivitÁ e

delle condizioni essenziali di redditivitÁ dell'azienda.

3. Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione

connessa al Premio di Risultato saranno definiti contrattualmente

dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui

al punto precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o piÝ di uno tra

quelli indicati al primo comma.

4. L'erogazione del Premio di Risultato avrÁ caratteristiche di non determinabilitÁ

a priori e, a seconda dell'assunzione di uno o piÝ criteri di riferimento di cui al

primo comma potrÁ essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati

conseguiti ed avverrÁ secondo criteri e modalitÁ definiti dalle parti in sede aziendale.

5. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali in materia di Premio di Risultato

non potranno essere presentate prima del secondo semestre dell'anno 2001,

salve le scadenze successive giÁ concordate a livello aziendale. Sono fatti salvi

i negoziati in corso di svolgimento alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 45 - Rapporti in azienda

1. Le caratteristiche proprie del servizio fornito dalle imprese di gestione di reti e

servizi di telecomunicazioni richiedono un elevato livello di collaborazione e

senso di responsabilitÁ da parte dei lavoratori nell'espletamento dei compiti loro

69

affidati. In tale quadro, pertanto, tenuto soprattutto conto dell'esigenza di garantire

alla clientela il miglior grado di servizio, i rapporti in azienda dovranno ispirarsi

ai seguenti principi.

2. In armonia con la dignitÁ del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con

i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanitÁ.

3. Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori,

come previsto dall'organizzazione aziendale.

4. I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilitÁ nell'organizzazione

aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.

5. Dovranno essere osservate le norme di legge e del presente contratto, i regolamenti

aziendali e le disposizioni di servizio ed in particolare l'attivitÁ lavorativa

assegnata andrÁ eseguita con la diligenza, la professionalitÁ e l'impegno necessari

per assicurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

6. Il lavoratore deve osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalitÁ prescritte

dall'azienda per il controllo delle presenze con espresso divieto di fare

variazioni o cancellature sulla scheda/badge, di ritirare quella di un altro lavoratore

o di tentare in qualsiasi modo di alterare le indicazioni dell'orologio controllo,

nonchÊ di compiere volontariamente movimenti irregolari degli strumenti

di controllo delle presenze.

7. Il lavoratore che non avrÁ fatto il regolare movimento della scheda/badge sarÁ

considerato ritardatario e quando non possa far constatare in modo sicuro la sua

presenza nel luogo di lavoro sarÁ considerato assente.

8. Si dovrÁ mantenere assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda ed il piÝ stretto

riserbo, anche successivamente alla cessazione dal servizio, su notizie e dati

riservati riconducibili alla sfera di interessi dell'azienda.

9. Il lavoratore non dovrÁ trarre profitto, anche a prescindere da eventuali danni

causati all'azienda stessa, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nÊ esplicare

direttamente o per interposta persona, anche fuori dall'orario di lavoro,

mansioni ed attivitÁ - a titolo gratuito od oneroso - che possano determinare,

anche indirettamente, un conflitto di interessi con l'Azienda; in particolare dovrÁ

astenersi da qualunque attivitÁ o da qualsiasi forma di partecipazione, diretta o

indiretta, in imprese od organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti e distributori.

10. Durante l'orario giornaliero il lavoratore dovrÁ disimpegnare con assiduitÁ e

diligenza i compiti attribuitigli, mantenere nei rapporti con la clientela una condotta

uniformata a principi di correttezza e di integritÁ, non attendere ad occupazioni

estranee al servizio e, in periodo di malattia od infortunio, ad attivitÁ lavorativa

ancorchÊ non remunerata.

11. I lavoratori non dovranno sottrarre o danneggiare i beni materiali o immateriali

in proprietÁ o in uso alla azienda compreso il patrimonio informatico. Inoltre non

dovranno falsificare o alterare dati, documenti, apparecchiature, procedure o

software aziendali nÊ duplicare, installare e/o detenere programmi ed ogni altro

prodotto software senza esplicita autorizzazione.

70

12. Non É possibile valersi di mezzi di comunicazione, di strumenti informatici, di

collegamenti in rete o di quant'altro ancora É di proprietÁ o in uso dell'azienda

per ragioni che non siano di servizio.

13. Dovranno essere scrupolosamente osservate le disposizioni che regolano l'accesso

ai locali dell'azienda da parte del personale e non potranno essere introdotte

- salvo che non siano debitamente autorizzate - persone estranee nei locali

non aperti al pubblico.

14. Nei confronti di colleghi, clienti e terzi, i lavoratori dovranno attenersi a comportamenti

improntati al massimo rispetto della condizione sessuale, della dignitÁ

e del diritto della persona e conseguentemente astenersi dal porre in essere

comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali anche perpetrate deliberatamente

in ragione della posizione ricoperta.

15. Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi artt. 46 e 47 daranno

luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento

per mancanze ai sensi dell'art. 48.

16. Quando sia richiesto dalla natura del comportamento del lavoratore o dalla

necessitÁ di effettuare accertamenti in relazione al comportamento medesimo,

l'azienda puÔ disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio.

Art. 46 - Provvedimenti disciplinari

1. L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni di legge, contrattuali

o di normativa aziendale puÔ dar luogo, secondo la gravitÁ della infrazione,

all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

a) richiamo verbale;

b) ammonizione scritta;

c) multa non superiore a tre ore della retribuzione base;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;

e) licenziamento per mancanze ai sensi del successivo art. 48.

2. Il datore di lavoro non potrÁ adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti

del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza

averlo sentito a sua difesa.

3. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrÁ essere effettuata per

iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere applicati prima che

siano trascorsi cinque giorni nel corso dei quali il lavoratore potrÁ presentare le

sue giustificazioni.

4. Se il provvedimento non verrÁ comunicato entro i dieci giorni successivi alla

ricezione di tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

5. Il lavoratore potrÁ presentare le sue giustificazioni anche verbalmente, con

l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce

o conferisce mandato, ovvero di un componente la Rappresentanza sindacale

unitaria.

71

6. La adozione del provvedimento dovrÁ essere motivata e comunicata per iscritto.

7. I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere b), c) e d) potranno essere

impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative

alle controversie individuali (cfr. art. 7 Reclami e controversie).

8. Il licenziamento per mancanze di cui al successivo art. 48 potrÁ essere impugnato

secondo le procedure previste dall'art. 7 della legge 15 Luglio 1966, n. 604,

confermate dall'art. 18 della legge 20 Maggio 1970 n. 300, anche nel testo introdotto

dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990.

9. Non si terrÁ conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due

anni dalla loro applicazione.

Art. 47 - Ammonizioni, multe e sospensioni

1. Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore

che:

a) non si presenti in servizio o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato

motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a

quello di inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;

b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi

la cessazione;

c) non osservi una condotta uniformata a principi di correttezza verso i colleghi

e/o compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;

d) non mantenga nei rapporti con i clienti o con i fornitori condotta uniformata

a principi di correttezza;

e) esegua negligentemente il lavoro affidatogli e/o arrechi per colpa danni a

tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell'azienda;

f) esegua all'interno dell'azienda attivitÁ di lieve entitÁ per conto proprio o di

terzi fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione, ma con uso di mezzi dell'azienda

medesima;

g) introduca persone non autorizzate in locali aziendali;

h) ponga in essere comportamenti lesivi della dignitÁ della persona in ragione

della condizione sessuale;

i) durante l'orario di lavoro venga trovato in stato di manifesta ubriachezza o

sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

l) in altro modo non osservi le disposizioni di legge, del presente contratto, le

procedure e i regolamenti aziendali e le norme interne in materia di sicurezza

e di igiene sul lavoro;

m) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato da

apposito cartello.

2. L'ammonizione verrÁ applicata per le mancanze di minor rilievo. La multa e la

sospensione per quelle di maggior rilievo.

3. L'elencazione sopra riportata deve intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo

facendo salvo il principio dell'analogia per quanto applicabile.

72

4. L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni É devoluto

alle istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza

di queste, all'Istituto assicuratore.

Art. 48 - Licenziamento per mancanze

A) LICENZIAMENTO CON PREAVVISO

1. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina

ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate

nell'art. 47 (Ammonizioni scritte, multe e sospensioni), non siano cosÍ

gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla seguente lettera B.

2. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

a) l'insubordinazione ai superiori;

b) la rissa nel luogo di lavoro, fuori dai reparti operativi;

c) i danni rilevanti arrecati per colpa grave a tutto quanto forma oggetto del

patrimonio dell'azienda;

d) l'assenza ingiustificata per un periodo superiore a 4 giorni consecutivi o ripetuta

per 3 volte in un anno nel giorno seguente alle festivitÁ o alle ferie;

e) l'abbandono del posto di lavoro da parte del personale addetto a mansioni di

sorveglianza, custodia e controllo, al di fuori delle ipotesi previste dal punto

e) della lettera B;

f) l'utilizzo di prodotti 'software' o altri mezzi in uso all'azienda per eseguire

attivitÁ connesse a finalitÁ personali dalle quali derivi direttamente o indirettamente

un lucro per il lavoratore e/o un danno per l'azienda;

g) i comportamenti lesivi della dignitÁ della persona in ragione della condizione

sessuale, nelle fattispecie piÝ gravi, allorquando il comportamento sia

comunque riconducibile alla sfera del rapporto gerarchico;

h) la recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 47, qualora

siano stati applicati due provvedimenti di sospensione nell'ambito del biennio

precedente;

i) la condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in giudicato, per

azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di

lavoro, che leda la figura morale del lavoratore.

B) LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO

3. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento

morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del

rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

4. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

a) la grave insubordinazione ai superiori;

b) la rissa nel luogo di lavoro, all'interno dei reparti operativi;

c) i danni rilevanti arrecati per dolo a tutto quanto forma oggetto del patrimonio

dell'azienda;

73

d) la sottrazione, la manomissione o la distruzione intenzionali di tutto quanto

forma oggetto del patrimonio materiale e/o immateriale dell'azienda;

e) l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro, da cui possa derivare un pregiudizio

alla incolumitÁ delle persone od alla sicurezza degli impianti o

comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;

f) il furto in azienda;

g) lo svolgimento, a titolo gratuito od oneroso, di attivitÁ in contrasto o in concorrenza

anche indiretta con l'azienda, ivi compresa qualunque forma di partecipazione

in imprese od organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti o

distributori;

h) lo svolgimento di altra attivitÁ lavorativa, ancorchÊ non remunerata, in

dichiarato stato di malattia o di infortunio;

i) la richiesta o l'accettazione, a qualsiasi titolo, di compensi di carattere economico

in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa;

l) la violazione del segreto sugli interessi dell'azienda, del segreto telefonico

e/o di quello delle comunicazioni come definiti dalla vigente legislazione

penale (titolo XII, libro II, capo III, sez. V del Codice Penale);

m) l'introduzione di persone non autorizzate in locali aziendali allorquando da

tale comportamento derivi un grave pregiudizio all'azienda;

n) fumare dove ciÔ puÔ provocare pregiudizio alla incolumitÁ delle persone od

alla sicurezza degli impianti.

Art. 49 - Sospensione cautelare

1. In caso di licenziamento di cui all'art.48 (Licenziamento disciplinare), l'azienda

potrÁ disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto

immediato, per un periodo massimo di quindici giorni.

2. Il datore di lavoro comunicherÁ per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del

provvedimento e ne esaminerÁ le eventuali deduzioni contrarie. Ove il licenziamento

venga applicato, esso avrÁ effetto dal momento della disposta sospensione.

Art. 50 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni

1. Fatta eccezione per i licenziamenti per giusta causa, il rapporto di lavoro a tempo

indeterminato del lavoratore non in prova non puÔ essere risolto da nessuna delle

parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianitÁ

di servizio e del livello professionale a cui appartiene il lavoratore.

Anni di servizio Livelli 1,2,3,4 Livello 5 Livelli 6,7

Fino a 5 1 mese 1,5 mesi 2 mesi

Oltre 5 e fino a 10 1,5 mesi 2 mesi 3 mesi

Oltre 10 2 mesi 2,5 mesi 4 mesi

74

2. I termini della disdetta decorrono dalla metÁ o dalla fine di ciascun mese.

3. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso

deve corrispondere all'altra una indennitÁ pari all'importo della retribuzione

per il periodo di mancato preavviso.

4. é facoltÁ della parte che riceve il preavviso di interrompere il rapporto sia all'inizio

sia nel corso del preavviso, corrispondendo all'altra parte una indennitÁ

pari all'importo della retribuzione per il periodo di preavviso non compiuto.

5. Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda

concederÁ al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione;

la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione

in rapporto alle esigenze dell'azienda.

6. Il licenziamento e le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.

Art. 51 - Trattamento di fine rapporto

1. All'atto della risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderÁ al lavoratore un

trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120

del codice civile e dalla legge 29 Maggio 1982 n. 297;

2. il pagamento del trattamento di fine rapporto spettante avverrÁ entro trenta giorni

dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT da utilizzare per la rivalutazione

del trattamento maturato.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 codice

civile, convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni,

afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro É esclusa

dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Art. 52 - Fondo di previdenza complementare

1. I dipendenti ai quali si applica il presente contratto collettivo sono destinatari del

Fondo Nazionale Pensione Complementare per i dipendenti delle Aziende di

Telecomunicazione TELEMACO secondo quanto previsto dalla regolamentazione

del Fondo medesimo.

Art. 53 - Appalti

Al fine di garantire la migliore qualitÁ del servizio e, nel contempo, assicurare il

pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli

orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le parti considerano prioritario

definire un sistema che consenta di contrastare l'insorgere di forme di lavoro non

dichiarato o irregolare.

75

Conseguentemente, nella piena osservanza delle norme di legge in materia, le aziende

committenti inseriranno nei contratti di appalto di opere e servizi clausole di

rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende

appaltatrici nonchÊ di tutte le disposizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche.

A tal fine, i capitolati disciplineranno forme e modalitÁ per la verifica del rispetto

della regolaritÁ dell'appalto, attraverso le certificazioni Inps e Inail, tenendo anche

conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilitÁ dell'appaltante.

La possibilitÁ di ricorrere al subappalto da parte delle aziende appaltatrici, nel rispetto

delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le norme che regolano la responsabilitÁ

dell'appaltatore in materia di appalto - dovrÁ essere previsto dal capitolato di

appalto e riguardare solo le attivitÁ indicate tassativamente dal capitolato stesso. Le

aziende appaltanti inseriranno nei capitolati le piÝ incisive e opportune forme di tutela

contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da

parte dei subappaltatori.

Nel caso siano conferite in appalto, anche con riferimento a processi di esternalizzazione,

attivitÁ rientranti nel campo di applicazione del presente contratto, le aziende

committenti considereranno tra i criteri prioritari di scelta l'applicazione del presente

contratto da parte delle ditte appaltatrici.

In caso di cessione di ramo di azienda con conseguente appalto di servizio le aziende

forniranno informazioni specifiche attinenti all'appalto di servizio ulteriori rispetto

a quelle previste dalla legge.

Negli incontri di cui all'art. 1 lettera F) o, in alternativa, di cui all'art. 3, comma 20,

le aziende forniranno alle RSU dati aggregati relativi alla tipologia delle attivitÁ conferite

in appalto, alle localizzazioni nonchÊ al numero dei lavoratori interessati dipendenti

dalle ditte appaltatrici e delle attivitÁ eventualmente soggette a subappalto.

Le aziende richiederanno agli appaltatori di comunicare semestralmente l'elenco

delle eventuali aziende subappaltatrici.

I lavoratori dipendenti di aziende appaltatrici operanti presso l'azienda committente

possono usufruire dei servizi mensa con opportune intese tra l'azienda appaltante e

azienda appaltatrice.

Art. 54 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa

Le aziende distribuiranno il testo del presente CCNL ai lavoratori dipendenti a tempo

indeterminato secondo le modalitÁ concordate tra le Parti stipulanti.

Per l'applicazione di quanto sopra disposto ha valore esclusivamente l'edizione predisposta

a cura delle Parti stipulanti.

é vietata la riproduzione totale o parziale del testo del CCNL senza autorizzazione

delle Parti stipulanti.

76

ALLEGATO 1

UNA TANTUM E RETRIBUZIONE CONTRATTUALE

Ai lavoratori in forza alla data del 3 Dicembre É erogato un importo 'una tantum' di

? 500 lordi, riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue, corrisposto proquota

con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati nel

periodo 1œ Gennaio - 31 Dicembre 2005. La frazione di mese superiore a 15 giorni

sarÁ considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarÁ riproporzionato

per i lavoratori a tempo parziale. Tale importo sarÁ corrisposto per la metÁ con le

competenze del mese di Dicembre 2005 e per la seconda metÁ con le competenze del

mese di Febbraio 2006, ovvero in unica soluzione con le competenze del mese di

Dicembre 2005. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo

verrÁ corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Tale importo É escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed É stato

quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta

ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed É quindi, comprensivo degli stessi.

Livelli Parametro Importo dell''una tantum'

Quadri - 7? 222 689,44

6? 198 614,92

5? 161 500,00

4? 145 450,32

3? 133 413,04

2? 118 366,46

1? 100 310,56

RETRIBUZIONE CONTRATTUALE

(a valere fino al 31 Dicembre 2005)

Livelli Minimi al Parametro Ex Contingenza EDR Totale

31 Dicembre

2005

Quadri - 7œ 1038,06 222 530,91 10,33 1579,29

6œ 923,26 198 526,99 10,33 1460,58

5œ 752,32 161 521,08 10,33 1283,74

4œ 678,73 145 517,83 10,33 1206,88

3œ 620,71 133 516,07 10,33 1147,11

2œ 550,62 118 514,03 10,33 1074,98

1œ 467,10 100 511,26 10,33 988,69

77

Ai lavoratori inquadrati al 7œ livello É corrisposto un elemento retributivo pari a

? 59,39 lordi.

Ai quadri É corrisposta una indennitÁ di funzione pari a ? 98,13 mensili lordi, comprensivi

dell'elemento retributivo previsto per i lavoratori inquadrati nel 7œ livello.

AUMENTI RETRIBUTIVI

Le parti convengono che ai minimi tabellari vigenti saranno apportati gli incrementi

economici di seguito indicati.

Livelli Parametro Aumenti dei Aumenti dei Aumenti dei

minimi tabellari minimi tabellari minimi tabellari

dal 01/01/2006 dal 1/10/2006 totali

Quadri - 7? 222 82,73 51,02 133,75

6? 198 73,79 45,50 119,29

5? 161 60,00 37,00 97,00

4? 145 54,04 33,32 87,36

3? 133 49,57 30,57 80,14

2? 118 43,98 27,12 71,10

1? 100 37,27 22,98 60,25

78

ALLEGATO 2

PROFILI FORMATIVI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

A) ATTIVITA' DI VENDITA E SUPPORTO ALLA CLIENTELA

A1) QUALIFICAZIONE TECNICO / OPERATIVA

Area di attivitÁ:

 Assistenza alla clientela secondo procedure standardizzate anche con il supporto

di strumenti informatici, articolate in compiti di front e back office con capacitÁ

relazionale e autonomia esecutiva.

 Vendita e/o promozione di prodotti e servizi al cliente fornendo tutte le informazioni

di tipo tecnico, commerciale e amministrativo al fine di garantirne la piena

soddisfazione.

 Informazione su prodotti e servizi.

 Fidelizzazione e retention dei clienti nel rispetto dei criteri di prioritÁ individuati

nei piani operativi di vendita.

(Appartengono a quest'area, a mero titolo esemplificativo, le seguenti figure professionali:

addetto ad informazioni telefoniche senior, addetto al call center, operatore

di call center/customer care, assistente di call center, addetto alla commercializzazione

diretta.)

Competenze tecnico professionali generali

 Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa, le nozioni di base sulla struttura

organizzativa, sulla normativa e sul mercato di riferimento.

 Saper operare in un contesto aziendale orientato alla produttivitÁ, alla qualitÁ ed

alle esigenze della clientela.

 Conoscere la collocazione della propria area di attivitÁ nell'ambito dei servizi

svolti dall'azienda, rapportandosi efficacemente alle altre funzioni.

 Conoscere ed utilizzare in un contesto aziendale le principali tecniche di comunicazione

e di lavoro di gruppo, finalizzate ad una efficace gestione della relazione,

anche mediata da strumenti di comunicazione a distanza.

 Conoscere ed utilizzare gli strumenti e i pacchetti informatici aziendali di base.

 Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di

lavoro.

 Conoscere ed utilizzare le nozioni di una lingua straniera necessarie allo svolgimento

dell'attivita' aziendale.

Competenze tecnico professionali specifiche

 Conoscenza delle tecniche di segmentazione della clientela, dei canali di contatto

e di vendita, dell'offerta di prodotti e servizi, compresi piani e tecniche di

tariffazione.

79

 Conoscenza degli specifici processi e delle specifiche procedure di gestione delservizio

e delle relative modalitÁ di reportizzazione delle attivitÁ.

 Conoscenza degli applicativi e dei sistemi relativi alla gestione del servizio e

delle infrastrutture tecnologiche di base.

A2) QUALIFICAZIONE GESTIONALE / SPECIALISTICA

Area di attivitÁ:

 Analisi delle esigenze del cliente e d il suo profilo.

 Gestione delle trattative commerciali al fine di realizzare la soddisfazione del

cliente ed il raggiungimento degli obiettivi commerciali assegnati.

 Soddisfazione delle richieste di informazioni provenienti dai clienti relative ad

ogni esigenza espressa ed attinenti ai prodotti/servizi forniti.

 Definizione del portafoglio d'offerta e sviluppo della rete di vendita assicurandone

efficacia di performance.

 Gestione dei contatti con gli agenti.

 Stipula dei contratti.

 Gestione dei flussi informativi attraverso i sistemi.

 Monitoraggio del rispetto delle norme contrattuali.

(Appartengono a quest'area, a mero titolo esemplificativo, le seguenti figure professionali:

operatore specialista di customer care, venditore, product manager.)

Competenze tecnico professionali generali

 Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa, le nozioni di base sulla struttura

organizzativa, sulla normativa e del mercato di riferimento.

 Saper operare in un contesto aziendale orientato alla produttivitÁ, alla qualitÁ ed

alle esigenze della clientela.

 Conoscere la collocazione della propria area di attivitÁ nell'ambito dei servizi

svolti dall'azienda, rapportandosi efficacemente alle altre funzioni.

 Conoscere ed utilizzare in un contesto aziendale le principali tecniche di comunicazione

e di lavoro di gruppo, finalizzate ad una efficace gestione della relazione

anche mediata da strumenti di comunicazione a distanza.

 Conoscere ed utilizzare gli strumenti e i pacchetti informatici aziendali di base.

 Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di

lavoro.

 Conoscere ed utilizzare le nozioni di una lingua straniera necessarie allo svolgimento

dell'attivitÁ aziendale.

Competenze tecnico professionali specifiche

 Conoscenza delle tecniche di segmentazione della clientela, dei canali di contatto

e di vendita e dell'offerta di prodotti e servizi compresi piani e tecniche di

tariffazione.

80

 Conoscenza dei processi e delle procedure di gestione del servizio e delle relative

modalitÁ di reportizzazione delle attivitÁ.

 Conoscenza degli applicativi e dei sistemi relativi alla gestione del servizio e

delle infrastrutture tecnologiche di base.

 Conoscenza delle tecniche di analisi e di gestione degli indicatori e della reportistica

delle attivitÁ.

B) ATTIVITá TECNICHE

B1) QUALIFICAZIONE TECNICO / OPERATIVA

Area di attivitÁ:

 Installazione, esercizio e manutenzione degli impianti, apparati, reti e sistemi di

TLC assicurando le azioni atte a garantire le funzionalitÁ dei servizi offerti.

 Prove di verifica, qualificazioni in rete e collaudi.

 Gestione della relazione con i clienti.

 Diagnosi dei guasti e risoluzione anche da remoto compresi casi di particolare

complessitÁ.

(Appartengono a quest'area, a mero titolo esemplificativo, le seguenti figure professionali:

addetto ad interventi tecnici, addetto ad attivita' tecniche, tecnico di supervisione

e controllo, specialista di interventi tecnici, specialista di attivitÁ tecniche,

tecnico specialista di supervisione e controllo.)

Competenze tecnico professionali generali

 Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa, le nozioni di base sulla struttura

organizzativa, sulla normativa di riferimento e sull'offerta di prodotti e ser-vizi.

 Saper operare in un contesto aziendale orientato alla produttivitÁ, alla qualitÁ ed

alle esigenze della clientela.

 Conoscere la collocazione della propria area di attivitÁ nell'ambito dei servizi

svolti dall'azienda, rapportandosi efficacemente alle altre funzioni.

 Conoscere ed utilizzare in un contesto aziendale le principali tecniche di comunicazione

e di gestione del lavoro di gruppo, finalizzate ad una efficace gestione

della relazione.

 Conoscere ed utilizzare gli strumenti e i pacchetti informatici aziendali di base.

 Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di

lavoro.

 Conoscere ed utilizzare le nozioni di una lingua straniera necessarie allo svolgimento

dell'attivitÁ aziendale.

Competenze tecnico professionali specifiche

 Conoscenza dele reti e sistemi TLC.

 Conoscenza delle specifiche tecniche di apparati, prodotti servizi e applicazioni.

81

 Conoscenza delle specifiche funzionali di apparat, prodotti, servizi, applicazioni

TLC o informatiche, base dati.

 Conoscenza delle tecniche di gestione ed esercizio degli impianti.

 Conoscenza delle tecniche, normative e procedure di assistenza tecnica.

 Conoscenza degli aspetti geografici e socio economici del territorio.

 Conoscenza dell'architettura delle reti di commutazione, trasmissione e sistemi

di supporto.

 Conoscenza delle norme di progettazione e realizzazione degli impianti.

 Conoscenza delle specifiche tecniche degli impianti di TLC.

 Conoscenza degli standard di comunicazione nazionali ed internazionali relativi

all'ICT.

B2) QUALIFICAZIONE GESTIONALE / SPECIALISTICA

Area di attivitÁ:

 Elaborazione di progetti a contenuto tecnologico e supporto alla loro realizzazione.

 Partecipazione, in fase di prevendita, ad incontri con il cliente finalizzati

all'individuazione delle esigenze tecniche promuovendo soluzioni adeguate e

fornendo consulenza sull'introduzione delle tecnologie.

 Studio di fattibilitÁ di soluzioni personalizzate e definizione specifiche e

requisiti tecnici.

 Supervisione delle piattaforme di rete attraverso i sistemi, diagnosi da remoto,

dispatching dei guasti e supporto specialistico nella loro risoluzione.

 Presidio delle attivitÁ di collaudo e controllo degli indicatori di produttivitÁ.

 Definizione delle norme e delle procedure tecniche di esercizio degli impianti

ed analisi delle misure e procedure di traffico.

 Esercizio, manutenzione e provisioning su specifiche tipologie di impianti,

apparati, reti e/o sistemi di TLC.

(Appartengono a quest'area, a mero titolo esemplificativo, le seguenti figure professionali:

analista di misure e procedure di traffico, progettista esecutivo/realizzatore

di impianti, specialista di pianificazione di rete/servizi di rete, esperto del

supporto specialistico, webmaster, publisher, product manager, web advertising.)

Competenze tecnico professionali generali

 Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa, le nozioni di base sulla

struttura organizzativa e sull'offerta di prodotti e servizi.

 Operare in un contesto aziendale orientato alla produttivitÁ, alla qualitÁ ed

alle esigenze della clientela.

 Conoscere la collocazione della propria area di attivitÁ nell'ambito dei servizi

svolti dall'azienda.

 Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.

82

 Conoscere ed utilizzare le principali tecniche di comunicazione mediata da

strumenti di comunicazione a distanza finalizzate ad una relazione efficace e

trasparente con la clientela.

 Conoscere ed utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di

gruppo.

 Conoscere le normative da applicare nell'attivitÁ di riferimento al fine di operare

nel rispetto di queste.

 Conoscere ed utilizzare gli strumenti informatici con particolare riguardo a

quelli adottati nella propria area di attivitÁ.

 Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto

di lavoro.

 Conoscere ed utilizzare ove necessario le nozioni di base di una lingua straniera.

Competenze tecnico professionali specifiche

 Conoscenza delle reti e sistemi TLC.

 Conoscenza delle specifiche tecniche di apparati, prodotti servizi e applicazioni.

 Conoscenza delle specifiche funzionali di apparati, prodotti, servizi, applicazioni

TLC o informatiche, base dati.

 Conoscenza delle tecniche di gestione ed esercizio degli impianti.

 Conoscenza delle tecniche, normative e procedure di assistenza tecnica.

 Conoscenza degli aspetti geografici e socio economici del territorio.

 Conoscenza dell'architettura delle reti di commutazione, trasmissione e sistemi

di supporto.

 Conoscenza delle norme di progettazione e realizzazione degli impianti.

 Conoscenza delle specifiche tecniche degli impianti di TLC.

 Conoscenza degli standard di comunicazione nazionali ed internazionali relativi

all'ICT.

 Conoscenza delle tecniche di diffusione delle competenze professionali nell'ambito

della propria organizzazione di riferimento.

 Conoscenza delle tecniche di intervento/assistenza, su prodotti/servizi caratterizzati

da innovazione tecnologica.

 Conoscenza delle tecniche di intervento/assistenza, su prodotti/servizi relativi

alla convergenza ICT.

C) ATTIVITá AMMINISTRATIVE

C1) QUALIFICAZIONE TECNICO / OPERATIVA

Area di attivitÁ:

 Supporto operativo alle strutture aziendali assicurando efficienza e funzionalitÁ

dei servizi prestati.

 AttivitÁ di carattere operativo, quali ad esempio riproduzioni, catalogazioni,

archiviazioni, data entry di sistemi, reportistica e rilevazione indicatori.

83

 Supporto ai clienti/utenti interni e gestione delle relazioni verso l'interno e

l'esterno dell'azienda.

 Relazione della documentazione del settore in cui opera.

Competenze tecnico professionali generali

 Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa, le nozioni di base sulla struttura

organizzativa e sull'offerta di prodotti e servizi.

 Saper operare in un contesto aziendale orientato alla produttivitÁ, alla qualitÁ ed

alle esigenze della clientela.

 Conoscere la collocazione della propria area di attivitÁ nell'ambito dei servizi

svolti dall'azienda.

 Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.

 Conoscere ed utilizzare le principali tecniche di comunicazione mediata da strumenti

di comunicazione a distanza finalizzate ad una relazione efficace e trasparente

con la clientela.

 Conoscere ed utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.

 Conoscere le normative da applicare nell'attivitÁ di riferimento al fine di operare

nel rispetto di queste.

 Conoscere ed utilizzare gli strumenti informatici con particolare riguardo a quelli

adottati nella propria area di attivitÁ.

 Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di

lavoro.

 Conoscere ed utilizzare ove necessario le nozioni di base di una lingua straniera.

Competenze tecnico professionali specifiche

 Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici e i principali software applicativi,

in particolare per le operazioni di calcolo ed editing elettronico.

 Acquisire le conoscenze e utilizzare, organizzare e gestire un archivio.

 Avere un'adeguata conoscenza delle normative e procedure da applicare in

materia di contabilitÁ e/o sistemi di pagamento e/o contrattualistica.

 Acquisire le conoscenze e operare in ambito dei sistemi c.d. in 'tempo reale' e cioÉ,

con apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale.

 Acquisire le conoscenze e operare in ambito di sistemi gestionali integrati.

C2) QUALIFICAZIONE GESTIONALE / SPECIALISTICA

Area di attivitÁ:

 AttivitÁ appartenenti all'ambito delle funzioni di Staff con conoscenza adeguata

dei processi operativi, delle procedure e dei sistemi informativi.

 Reportistica, acquisizione e catalogazione della documentazione di tipo tecnico/

amministrativo.

 Inserimento e controllo dei dati nei sistemi informativi di riferimento.

84

Competenze tecnico professionali generali

 Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa, le nozioni di base sulla

struttura organizzativa e sull'offerta di prodotti e servizi.

 Operare in un contesto aziendale orientato alla produttivitÁ, alla qualitÁ ed

alle esigenze della clientela.

 Conoscere la collocazione della propria area di attivitÁ nell'ambito dei servizi

svolti dall'azienda.

 Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.

 Conoscere ed utilizzare le principali tecniche di comunicazione mediata da

strumenti di comunicazione a distanza finalizzate ad una relazione efficace e

trasparente con la clientela.

 Conoscere ed utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di

gruppo.

 Conoscere le normative da applicare nell'attivitÁ di riferimento al fine di operare

nel rispetto di queste.

 Conoscere ed utilizzare gli strumenti informatici con particolare riguardo a

quelli adottati nella propria area di attivitÁ.

 Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto

di lavoro.

 Conoscere ed utilizzare ove necessario le nozioni di base di una lingua straniera.

Competenze tecnico professionali specifiche

 Conoscere e utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro proprie dell'area di

attivitÁ.

 Conoscere i metodi di lavoro e le procedure da applicare.

 Conoscere le fasi operative di gestione e sviluppo dell'attivitÁ di competenza.

 Acquisire le conoscenze e redigere rapporti periodici sull'andamento dell'attivitÁ

e presentare i risultati conseguiti.

 Avere un'adeguata conoscenza delle normative da applicare nell'ambito della

propria area di competenza.

D) ATTIVITá DI GESTIONE AMBIENTE WEB

D1) QUALIFICAZIONE GESTIONALE / SPECIALISTICA

Area di attivitÁ:

 Valorizzare i contenuti editoriali del sito, assicurando che la progettazione dei

contenuti sia in linea con i risultati attesi dall'utente.

 Aggiornare in modo continuo i contenuti del sito.

 Curare la progettazione e il disegno di pagine web ed elaborazioni grafiche di

media complessitÁ partecipando all'individuazione dei requisiti tecnici di performance

del servizio richiesto.

85

 Conoscere e applicare le tecniche di pianificazione della pubblicitÁ online.

 Interfacciare con le funzioni aziendali per la realizzazione dei prodotti/servizi

attesi e assicurare la manutenzione operativa del sito.

(Appartengono a quest'area, a mero titolo esemplificativo, le seguenti figure professionali:

webmaster; publisher; web advertising.)

Competenze tecnico professionali generali

 Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa, le nozioni di base sulla struttura

organizzativa e sull'offerta di prodotti e servizi.

 Operare in un contesto aziendale orientato alla produttivitÁ, alla qualitÁ ed alle

esigenze della clientela.

 Conoscere la collocazione della propria area di attivitÁ nell'ambito dei servizi

svolti dall'azienda.

 Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.

 Conoscere ed utilizzare le principali tecniche di comunicazione mediata da strumenti

di comunicazione a distanza finalizzate ad una relazione efficace e trasparente

con la clientela.

 Conoscere ed utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.

 Conoscere le normative da applicare nell'attivitÁ di riferimento al fine di operare

nel rispetto di queste.

 Conoscere ed utilizzare gli strumenti informatici con particolare riguardo a quelli

adottati nella propria area di attivitÁ.

 Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di

lavoro.

 Conoscere ed utilizzare ove necessario le nozioni di base di una lingua straniera.

Competenze tecnico professionali specifiche

 Conoscenza del PC e delle periferiche multimediali.

 Conoscenza dei pacchetti di grafica, grafica editoriale e grafica web.

 Conoscenza del linguaggio HTML.

86

ALLEGATO 3

ACCORDI SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

VERBALE DI ACCORDO

In Roma, addÍ 30 Aprile 2003

Fra l'ASSOTELECOMUNICAZIONI, ASSTEL rappresentata dal Presidente Vittorio

Colao, assistito dal Direttore Raffaele Delvecchio, con l'assistenza della

Confindustria rappresentata da Giorgio Usai, Elio Schettino e Giovanni Ricci

Curbastro, e da una Delegazione composta da: Alberto Allazzetta, Antonio Conti,

Paolo Faieta, Angelo Favilli, Paolo Fiore, Paolo Fontana, Massimo Forbicini, Simone

Mazzantini, Raffaele Nardacchione, Gianpaolo Parodi, Marco Rendina, Gianfranco

Ruggieri, Carlo Maurizio Stiatti, Enrico Tosco, Michele Angelo Verna;

e la SLC- CGIL, rappresentata da Fulvio Fammoni e Rosario Strazzullo;

e la Fistel - CISL, rappresentata da Fulvio Giacomassi e Raffaella Di Rodi;

e la UilCom -UIL, rappresentata da Bruno Di Cola e Giorgio Serao;

premesso che

- l'art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese esercenti

servizi di telecomunicazione sottoscritto il 28 Giugno 2000 (di seguito, CCNL)

ha previsto l'istituzione di una forma di previdenza complementare per i dipendenti

delle aziende che applicano il predetto contratto collettivo;

- a tale fine É stato concordato di realizzare la trasformazione in fondo di settore

del 'Fondo nazionale pensione per i lavoratori delle aziende di telecomunicazione-

Telemaco';

- con accordo tra le Parti stipulanti devono essere stabilite misure, modalitÁ e termini

della contribuzione al Fondo;

- per i lavoratori giÁ iscritti a Fondi di settore si rende necessario salvaguardare la

continuitÁ di iscrizione a tali Fondi fino alla suddetta trasformazione;

si conviene quanto segue:

1) Il 'Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle Aziende di

Telecomunicazione - Telemaco' assume le caratteristiche di Fondo pensione del

settore delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione, in attuazione delle

previsioni contenute nell'art. 52 del CCNL.

Il Fondo É rivolto ai lavoratori dipendenti - operai, impiegati e quadri, non in prova,

assunti con contratto a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro - delle

aziende, e delle Associazioni imprenditoriali cui esse aderiscono, che applicano il

CCNL.

87

Possono restare associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito

a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell'art. 47, L. n. 428/1990 e successive

modifiche e integrazioni, ovvero per effetto di mutamento dell'attivitÁ aziendale,

abbiano perso i requisiti di cui al comma che precede e sempre che per l'impresa cessionaria

o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con

l'effetto di conseguimento o conservazione della qualitÁ di associato anche per l'impresa

cessionaria o trasformata. La permanenza nel Fondo richiede nell'accordo sindacale

la integrale accettazione dello Statuto del Fondo Telemaco ed atti correlati e

delle clausole per la previdenza complementare definite dalle Fonti istitutive, ivi

incluse quelle relative alla contribuzione.

L'operazione non determina soluzioni di continuitÁ nell'attivitÁ del Fondo oggi operante,

del quale quello di settore mantiene tutte le caratteristiche e le modalitÁ di funzionamento,

come indicate negli Accordi Istitutivi del 30 Marzo 1998 e del 29 Luglio

1998, che non risultino incompatibili con quanto di seguito concordato. Ogni richiamo

alle 'Parti stipulanti', contenuto nelle predette fonti , deve intendersi riferito alle

Parti che stipulano il presente accordo.

2) La contribuzione al Fondo si realizza attraverso:

- un'aliquota a carico del socio lavoratore;

- un'aliquota a carico della rispettiva Azienda associata;

- la destinazione di una quota dell'accantonamento del Trattamento di Fine

Rapporto maturando.

Ciascuna delle suddette fonti di finanziamento É commisurata al 1% della retribuzione

assunta a base della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.

La contribuzione al Fondo a carico delle Aziende che alla data di sottoscrizione del

presente accordo versino contributi ad altra forma complementare in misura inferiore

a quella sopra indicata, É commisurata alle seguenti quote della retribuzione assunta

a base della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto:

- per l'anno 2003: 0,7%;

- per l'anno 2004: 0,8%;

- per l'anno 2005: 0,9%;

- dall'anno 2006: 1,0%.

La contribuzione al Fondo a carico delle Aziende che risultino giÁ costituite alla data

di sottoscrizione del presente Accordo, le quali alla medesima data non versino contributi

ad alcuna forma pensionistica complementare, É commisurata alle seguenti

quote della retribuzione assunta a base della determinazione del Trattamento di Fine

Rapporto:

- per l'anno 2003: 0,8%;

- dall'anno 2004: 1,0%.

Eventuali modificazioni ed integrazioni saranno convenute dalle medesime Parti stipulanti

il presente Accordo.

88

L'obbligo contributivo nei confronti del Fondo É assunto dalle Aziende esclusivamente

a favore dei lavoratori che abbiano la qualitÁ di soci del Fondo stesso; la corrispondente

contribuzione, pertanto, non sarÁ dovuta nÊ si convertirÁ in alcun trattamento

sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore

dei lavoratori che per effetto della mancata adesione non conseguano la qualitÁ di

soci del Fondo, ovvero la perdano successivamente.

Ferma restando la libertÁ di adesione, per i lavoratori di prima occupazione successiva

alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/93 (28 Aprile 1993) É

dovuta l'integrale destinazione al Fondo del Trattamento di Fine Rapporto.

Secondo le modalitÁ di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) dello Statuto del Fondo, il

Consiglio di Amministrazione del Fondo, disciplina la facoltÁ del lavoratore di elevare

la propria contribuzione.

I contributi dovuti dai lavoratori saranno trattenuti mensilmente e versati al Fondo,

unitamente ai contributi a carico delle Aziende, ogni tre mesi (Aprile, Luglio, Ottobre

e Gennaio) entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali; analoga

periodicitÁ di versamento sarÁ adottata per l'importo della quota di Trattamento

di Fine Rapporto.

Ciascuna Azienda fornirÁ al lavoratore tempestiva comunicazione circa l'entitÁ delle

trattenute effettuate mediante apposita indicazione nella busta paga. Almeno una

volta l'anno il Fondo fornirÁ ad ogni singolo lavoratore comunicazione dei versamenti

effettuati dalla rispettiva Azienda.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza corresponsione della retribuzione

la contribuzione al Fondo É sospesa, fatta salva l'ammissione del lavoratore a proseguire

volontariamente il versamento dei contributi nelle ipotesi e secondo le modalitÁ

stabilite dallo Statuto.

I contributi versati dalle Aziende al Fondo non sono computabili ad alcun altro effetto.

3) Le posizioni individuali dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL i

quali, al momento dell'avvio del Fondo di settore, risultino iscritti ad altre forme

di previdenza complementare di tipo collettivo possono essere trasferite al

Fondo Telemaco. Il dipendente puÔ, in alternativa, trasferire la propria posizione

ad altra forma complementare o riscattarla ovvero mantenerla nel fondo di

provenienza ove lo statuto di tale fondo lo consenta. L'opzione deve essere

comunicata all'Azienda di appartenenza entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione

dell'informativa di cui appresso.

Decorso tale termine, la contribuzione del datore di lavoro e l'obbligo di versamento

del TFR sussistono esclusivamente nei confronti dei dipendenti le cui posizioni individuali

siano state oggetto di trasferimento al Fondo Telemaco.

L'esercizio delle suddette facoltÁ É subordinato alla ricezione da parte dei lavoratori

di adeguata informativa sulle caratteristiche del Fondo Telemaco, con particolare

riguardo agli aspetti inerenti gli oneri contributivi.

Le Parti si riservano di verificare la possibilitÁ che, alla luce dell'attuale assetto normativo

89

e delle intese che potranno intercorrere con gli altri fondi di settore interessati, le posizioni

dei lavoratori sopra indicati, i quali non abbiano fatto pervenire all'Azienda nel

predetto termine alcuna manifestazione di volontÁ, vengano trasferite al Fondo

Telemaco e, ove nel predetto termine il Fondo Telemaco avvii la gestione multicomparto,

il trasferimento avvenga verso linee di gestione che abbiano un profilo

rischio/rendimento analogo a quello scelto dal lavoratore nel fondo di provenienza.

L'informativa di cui sopra dovrÁ contenere chiare ed inequivocabili indicazioni in tal

senso.

4) A seguito della trasformazione del Fondo, le Parti raccomandano l'ampliamento

della composizione dell'Assemblea dei Delegati a 60 membri, per metÁ eletti

dai soci lavoratori e per metÁ eletti dalle Aziende associate.

In relazione alle predette modifiche le Parti raccomandano agli Organi competenti

che le elezioni per il rinnovo dell`Assemblea dei Delegati vengano indette entro 30

giorni dalla definizione del nuovo Regolamento Elettorale. Gli Organi statutari restano

confermati nell`attuale composizione fino allo svolgimento delle elezioni.

Il presente Accordo sarÁ trasmesso al Consiglio di Amministrazione del Fondo

Telemaco per gli adempimenti necessari. Le Parti concordano di proporre al

Consiglio di Amministrazione del Fondo Telemaco di apportare allo Statuto del

medesimo le modifiche indicate in Allegato.

5) Le Parti interpretano il termine 'presentazione' di cui agli articoli 4, comma 7 e

21 comma 2 dello Statuto quale ricezione della domanda di adesione da parte

delle aziende.

Norma transitoria A

I lavoratori con contratto di apprendistato ovvero con contratto di lavoro a tempo

determinato di durata superiore a sei mesi, che alla data di avvio dell'operativitÁ del

fondo di settore siano giÁ iscritti ad altro fondo di previdenza complementare, possono

trasferire la propria posizione al Fondo Telemaco entro e non oltre 90 giorni dal

ricevimento di apposita informativa.

Norma transitoria B

Le Parti si impegnano a valutare entro l'anno 2003 l'opportunitÁ di disporre l'ampliamento

dell'ambito dei destinatari del Fondo Telemaco al fine di comprendervi i lavoratori

titolari di contratto di apprendistato.

90

Allegato 1

FONDO TELEMACO

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 1 - Costituzione, denominazione, durata e sede

1 In attuazione dell'Accordo sindacale stipulato in data 30 Marzo 1998 fra

Intersind, con la partecipazione delle Aziende associate Telecom Italia, Telecom

Italia Mobile, Telespazio, Stream, CSELT, Telesoft, Sodalia, Stet International,

Scuola Superiore G. R. Romoli, Elettra TLC, Trainet e TMI-Telemedia

International, e SLC-Cgil, FIS.Tel-Cisl e UILTE-Uil - configurate quali parti

istitutive unitariamente intese rispettivamente per le Aziende ed i lavoratori - É

costituito il 'Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle

Aziende di Telecomunicazione - Telemaco', di seguito denominato 'Fondo'.

1bis In attuazione dell'art. 52 del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti

servizi di telecomunicazione del 28 Giugno 2000 (di seguito denominato

'CCNL'), fra ASSOTELECOMUNICAZIONI, ASSTEL e SLC CGIL, FISTEL

CISL, UILCOM UIL É stato stipulato in data 30 Aprile 2003 l'Accordo sindacale

(di seguito denominato 'Accordo') con il quale il Fondo assume le caratteristiche

di Fondo Pensione del settore delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione.

2 Il Fondo É costituito nella forma di associazione ai sensi e per gli effetti di cui

all'art. 12 e seguenti del Codice Civile e del Decreto legislativo 21 Aprile 1993,

n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato

'Decreto'.

3 Il Fondo ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui

all'art. 30.

4 Il Fondo ha sede a Roma

Art. 2 - Scopo

1 Il Fondo persegue senza alcun fine di lucro lo scopo esclusivo di erogare ai lavoratori

associati prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio

pubblico, al fine di assicurare piÝ elevati livelli di copertura previdenziale,

secondo il sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione individuale ed in

regime di contribuzione definita, secondo le norme del presente Statuto ed in

conformitÁ al Decreto.

2 Il Fondo non puÔ assumere o concedere prestiti nÊ compiere atti comunque non

inerenti al suo scopo.

91

TITOLO II - DESTINATARI E SOCI

Art. 3 - Destinatari e soci

1 Sono destinatari del Fondo i lavoratori - operai, impiegati e quadri - non in

prova, assunti a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro,

dipendenti dalle Aziende e delle associazioni imprenditoriali cui esse aderiscono,

alle quali si applica il CCNL.

2 Sono soci del Fondo i lavoratori di cui al comma 1 che presentino domanda di

adesione ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 4, le Aziende da cui essi

dipendono, nonchÊ i pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche

complementari di vecchiaia o anzianitÁ.

3 Possono restare associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in

seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell'art. 47, L. n. 428/1990 e

successive modifiche ed integrazioni, ovvero per effetto di mutamento dell'attivitÁ

aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al comma due e sempre che per

l'impresa cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare,

con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualitÁ di associato

anche per l'impresa cessionaria o trasformata.

4 Nel caso indicato al precedente comma 3, la permanenza nel Fondo richiede nell'accordo

sindacale la integrale accettazione del presente Statuto ed atti correlati

e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutive,

ivi incluse quelle relative alla contribuzione.

Art. 6 - Cessazione della qualitÁ di socio

1 Il rapporto associativo cessa nei casi di seguito indicati:

a) risoluzione del rapporto di lavoro, in mancanza dei requisiti di cui all'art. 16,

commi 2 e 3, per causa diversa dal passaggio alle dipendenze di Aziende nei

cui confronti trova applicazione il CCNL ovvero per le altre cause previste

dallo Statuto;

b) passaggio a dirigente;

c) recesso dal rapporto associativo per trasferimento ad altro fondo pensione di

cui agli articoli 3 e 9 del Decreto o a una delle forme pensionistiche individuali

di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del Decreto ai sensi di cui al successivo

art. 18, comma 2.

2 La cessazione della qualitÁ di socio decorre:

- nei casi di cui alle lettere a) e b), dal primo giorno del mese successivo a quello

in cui si verifica l'evento;

- nei casi di cui alla lettera c), dal primo giorno del sesto mese successivo a

quello di ricevimento della domanda di recesso.

92

Art. 21 - Contribuzione

1 La contribuzione al Fondo É dovuta dai soci di cui all'art. 3 nelle misure e secondo

le modalitÁ ed i termini stabiliti dall'Accordo di cui all'art.1 ed eventuali

modificazioni ed integrazioni.

[omissis]

93

IPOTESI DI ACCORDO

AddÍ 9 Luglio 2003, in Roma,

Fra ASSOTELECOMUNICAZIONI- ASSTEL, rappresentata dal Presidente Vittorio

Colao, assistito dal Direttore Raffaele Delvecchio e da una delegazione composta da

Alberto Allazetta, Antonio Conti, Cristina Del Monte, Paolo Faieta, Angelo Favilli,

Paolo Fiore, Paolo Fontana, Mariano Fraioli, Monica Galeone, Simone Mazzantini,

Ernesto Moraggi, Raffaele Nardacchione, Marco Rendina, Antonio Proietti, Enrico

Tosco, Michele Angelo Verna, Bruno Vona;

e

SLC-CGIL, rappresentata da Fulvio Fammoni, Rosario Strazzullo, Riccardo Ferraro;

FISTEL-CISL, rappresentata da Fulvio Giacomassi, Raffaella Di Rodi, Roberto

Barsi;

UILCOM-UIL, rappresentata da Bruno Di Cola, Giorgio Serao, Goffredo Mampieri;

in qualitÁ di Parti istitutive del 'Fondo Nazionale Pensione Complementare per i

lavoratori delle Aziende di telecomunicazione-Telemaco';

si conviene quanto segue:

La contribuzione al Fondo a carico delle Aziende che hanno assunto l'impegno di

aumentare la contribuzione e che al momento della stipula del presente Accordo versino

una somma commisurata al 1% della retribuzione assunta a base della determinazione

del trattamento di fine Rapporto, viene elevata al 1,2% a partire dal 1œ

Gennaio 2004.

La contribuzione al Fondo a carico delle Aziende che al 31 Dicembre 2003 versino una

somma commisurata al 1% della retribuzione assunta a base della determinazione del

Trattamento di Fine Rapporto, viene elevata al 1,2% a partire dal 1? Gennaio 2005.

La contribuzione al Fondo a carico delle Aziende che al 31 Dicembre 2003 versino

una somma inferiore al 1% della retribuzione assunta a base della determinazione del

trattamento di Fine Rapporto, viene elevata al 1,2% a partire dal 1? Gennaio 2006.

Ai fini di garantire la piena deducibilitÁ fiscale dell'incremento contributivo a carico

dell'Azienda come sopra definito, la quota del TFR destinata al Fondo verrÁ con

medesima decorrenza aumentata nella misura prevista dal d.lgs. 47/2000.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente intesa restano valide le previsioni in

materia di contribuzione di cui al punto 2 dell'Accordo 30 Aprile 2003.

ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL

SLC-CGIL

FISTEL-CISL

UILCOM-UIL

94

INDICE

Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 5

Campo di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 6

Parte prima

Disciplina del sistema di relazioni sindacali

Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 7

Art. 2 - Formazione professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 11

Art. 3 - Assetti contrattuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 13

Art. 4 - Decorrenza e durata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 15

Art. 5 - Garanzia per prestazioni indispensabili . . . . . . . . . . . . . . . . pag 15

Art. 6 - Comitati aziendali europei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 16

Art. 7 - Reclami e controversie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 16

Parte seconda

Disciplina dei diritti sindacali

Art. 8 - Rappresentanze sindacali unitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 17

Art. 9 - Permessi per motivi sindacali e per cariche elettive . . . . . . . pag 17

Art. 10 - Assemblea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 18

Art. 11 - Diritto di affissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 19

Art. 12 - Locali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 19

Art. 13 - Contributi sindacali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 19

Parte terza

Disciplina del rapporto individuale di lavoro

Sezione 1 - Costituzione e forme del rapporto di lavoro

Art. 14 - Assunzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 20

Art. 15 - Periodo di prova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 21

Art. 16 - Contratto a tempo determinato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 21

Art. 17 - Somministrazione a tempo determinato . . . . . . . . . . . . . . . . pag 23

Art. 18 - Contratto di lavoro a tempo parziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 23

Art. 19 - Contratto di inserimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 25

Art. 20 - Contratto di apprendistato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 27

Art. 21 - Contratto di lavoro ripartito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 30

Art. 22 - Telelavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 31

95

Sezione 2 - Svolgimento del rapporto di lavoro

Art. 23 - Classificazione professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 33

Art. 24 - Mutamento temporaneo di mansioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 46

Art. 25 - Trasferimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 46

Art. 26 - Orario di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 46

Art. 27 - ReperibilitÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 50

Art. 28 - Giorni festivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 50

Art 29 - Riposo settimanale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 51

Art. 30 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno . . . . pag 52

Art. 31 - Ferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 54

Art. 32 - Assenze, permessi, congedi, aspettativa . . . . . . . . . . . . . . . . pag 56

Art. 33 - Diritto allo studio e formazione personale . . . . . . . . . . . . . . pag 58

Art. 34 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli

esami dei lavoratori studenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 59

Art. 35 - Servizio militare, volontariato civile e cooperazione allo

sviluppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 61

Art. 36 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro . pag 61

Art. 37 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali . . . . . . . . . . . . pag 64

Art. 38 - Tutela della maternitÁ e paternitÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 64

Art. 39 - Tutele specifiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 65

Art. 40 - Determinazione della retribuzione oraria e giornaliera . . . . pag 66

Art. 41 - Aumenti periodici di anzianitÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 67

Art. 42 - 13a mensilitÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 68

Art. 43 - Trasferte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 68

Art. 44 - Premio di risultato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 69

Art. 45 - Rapporti in azienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 69

Art. 46 - Provvedimenti disciplinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 71

Art. 47 - Ammonizioni, multe e sospensioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 72

Art. 48 - Licenziamento per mancanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 73

Art. 49 - Sospensione cautelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 74

Art. 50 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni . . . . . . . . . . . . . . pag 74

Art. 51 - Trattamento di fine rapporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 75

Art. 52 - Fondo di previdenza complementare . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 75

Art. 53 - Appalti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 75

Art. 54 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa . . . . . . . . pag 76

ALLEGATI

Allegato 1 - Una tantum e retribuzione contrattuale . . . . . . . . . . . . . . . pag 77

Allegato 2 - Profili formativi Apprendistato professionalizzante . . . . . pag 79

Allegato 3 - Accordi sulla Previdenza Complementare . . . . . . . . . . . . pag  87

 
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